Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1863 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. un., 27/01/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 27/01/2011), n.1863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Azienda Agricola Oddolini Gino, elettivamente domiciliata in Roma,

via Varrone 9, presso lo studio dell’avv. Vannicelli Francesco, che

la rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. Gian

Carla Moscattini;

– ricorrente –

contro

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 341/2009, depositata il 10/3/2009

dalla Corte di appello di Bologna;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/1/2011 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Vannicelli;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dr.

IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per la dichiarazione della

inammissibilità del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con ricorso al Tribunale di Bologna, l’Azienda Agricola Oddolini Gino ha chiesto l’accertamento della illegittimità dell’assegnazione delle quote latte per le campagne 1995/99;

che l’AIMA (poi divenuta AGEA) si è costituita eccependo l’infondatezza della doglianza avversa ed, ancor prima, il difetto di giurisdizione dell’AGO;

che il Tribunale ha però accolto la domanda attrice e l’AGEA ha interposto appello, insistendo per la riconducibilità della controversia nel novero di quelle devolute alla cognizione del giudice amministrativo;

che l’Azienda Agricola Oddolini Gino ha concluso, invero, per il rigetto del gravame, ma la Corte di appello di Bologna ha declinato la giurisdizione, compensando per intero le spese di lite fra le parti;

che l’Azienda Agricola ha presentato allora ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice a quo avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza della propria giurisdizione;

che l’AGEA non ha svolto attività difensiva;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che avendo impugnato per motivi di diritto una sentenza depositata nel marzo del 2009, la ricorrente avrebbe dovuto corredare le sue doglianze con un apposito quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis);

che l’Azienda Agricola Oddolini Gino non vi ha, invece, provveduto;

che conformemente alla richiesta del PG va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza necessità di provvedere sulle spese, stante il mandato svolgimento di attività difensiva da parte dell’AGEA.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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