Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1863 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1863 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 12564 – 2013 R.G. proposto da:
CARLET ANTONIO & C. s.n.c. – p.i.v.a. 02496080264 – in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pavia, n.
30, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Proietti che congiuntamente e
disgiuntamente all’avvocato Stefano Arrigo la rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
ZANETTE ALDO – c.f. ZNTLDA43C2313678G – elettivamente domiciliato in Roma,
al viale Maresciallo Pilsudski, n. 118, presso lo studio dell’avvocato Luca Zanacchi
che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Luigi Maschio lo rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
e

1

Data pubblicazione: 25/01/2018

ZANETTE LUCIANO & C. s.n.c.
INTIMATA
avverso la sentenza n. 2401 dei 11.10/9.11.2012 della corte d’appello di
Venezia,
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 12 ottobre 2017 dal

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.
Gianfranco Servello, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
udito l’avvocato Olivia Mammarella, per delega dell’avvocato Fabrizio Proietti, per
la ricorrente,

FATTI DI CAUSA
Con atto notificato in data 11.3.1999 Aldo Zanette citava a comparire dinanzi
al tribunale di Treviso la “Carlet Antonio & C.” s.n.c..
Esponeva che era proprietario di un capannone in Anzano di Cappella
Maggiore, all’interno del quale operava la “Garage Miramonti” s.r.I., di cui era
legale rappresentante; che la convenuta s.n.c. aveva nel 1991 eseguito i lavori di
costruzione del capannone e la “Zanette Luciano & C.” s.n.c., per conto della
convenuta, in subappalto, aveva curato l’impermeabilizzazione della copertura.
Esponeva altresì che a decorrere dal febbraio 1993 il manto di copertura
aveva manifestato vizi e difetti; che si era fatto luogo ad accertamento tecnico
preventivo conclusosi con il deposito nel febbraio del 1997 dell’elaborato peritale;
che aveva provveduto ai lavori indefettibili ed urgenti indicati dal consulente.
Chiedeva che la collettiva convenuta fosse condannata a corrisponderle la
somma di lire 77.779.435 nonché le ulteriori somme necessarie ai fini del
ripristino a regola d’arte della copertura del capannone.

consigliere dott. Luigi Abete,

Si costituiva la “Carlet Antonio & C.” s.n.c..
Eccepiva preliminarmente e pregiudizialmente il difetto di legittimazione
attiva dell’attore, la decadenza e la prescrizione dell’azione ex adverso esperita,
la nullità dell’a.t.p.; instava nel merito per il rigetto dell’avversa domanda.
Con separato atto di citazione la “Carlet Antonio & C.” s.n.c. conveniva

Chiedeva che la “Zanette Luciano & C.” s.n.c. la manlevasse e tenesse
indenne in caso di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta da
Aldo Zanette.
Riuniti i giudizi, espletata, tra l’altro, c.t.u., con sentenza n. 974/2007 l’adito
tribunale, acclarata la concorrente responsabilità della convenuta e della terza
chiamata, le condannava in solido a pagare all’attore la somma di euro
39.831,24, con interessi e rivalutazione monetaria, nonché le spese di lite.
Interponeva appello la “Carlet Antonio & C.” s.n.c..
Resisteva Aldo Zanette; esperiva appello incidentale.
Non si costituiva e veniva dichiarata contumace la “Zanette Luciano & C.”
s.n.c..
Con sentenza n. 2401 dei 11.10/9.11.2012 la corte d’appello di Venezia in
parziale accoglimento del gravame principale e del gravame incidentale
disconosceva la rivalutazione monetaria e condannava la principale appellante al
rimborso delle spese di a.t.p. e di c.t.u.; compensava sino a concorrenza di 1/3
le spese di ambedue i gradi e condannava la “Carlet Antonio & C.” s.n.c. a
rimborsare ad Aldo Zanette i residui 2/3.
In ordine ai motivi del gravame principale con cui si era dedotto che
l’originario attore non aveva dimostrato il suo diritto di proprietà, che il

3

innanzi al tribunale di Treviso la “Zanette Luciano & C.” s.n.c..

capannone era stato concesso in comodato alla “Garage Miramonti”
successivamente all’a.t.p. e che la comodataria si era accollata l’onere di tutti i
lavori senza rivalsa nei confronti del comodante, evidenziava la corte che Aldo
Zanette era incontestabilmente il committente delle opere appaltate; che non
importava “elettività/facoltatività” dell’esperita azione la circostanza che Aldo

“Garage Miramonti”.
In ordine ai motivi del gravame principale con cui si era dedotto che l’azione
ex adverso esperita era prescritta, giacché la “Carlet Antonio & C.” s.n.c.
giammai si era impegnata a riparare i vizi, evidenziava – la corte – che dovevano
reputarsi rilevanti ed attendibili ai fini del disconoscimento dell’intervenuta
prescrizione le dichiarazioni rese dai testi Valerio Min, Fausto Zanette e Caterina
Pin.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Carlet Antonio & C.” s.n.c.; ne
ha chiesto sulla scorta di nove motivi la cassazione con ogni conseguente
statuizione in ordine alle spese.
Aldo Zanette ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile
o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
La “Zanette Luciano & C.” s.n.c. non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3
e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 81, 112, 163, n. 4, e 345 cod. proc.
civ..

4

Zanette non aveva effettuato alcun esborso né aveva concesso rivalsa alla

Deduce che con l’iniziale citazione Aldo Zanette ha affermato di agire in veste
di proprietario del capannone; che con la comparsa di costituzione in prime cure
ha, dal canto suo, contestato la qualità di proprietario dell’immobile in capo
all’attore; che il primo giudice ha riscontrato la qualità di proprietario alla stregua
del contratto con cui Aldo Zanette ha concesso l’immobile in comodato alla

comodato non è idoneo a dar ragione del diritto di proprietà in capo al
comodante; che, costituitasi in grado di appello, controparte ha addotto che ciò
che rileva è la sua veste di committente.
Deduce dunque che la corte di merito, nel recepire tal ultima prospettazione,
ha consentito l’introduzione di un nuovo profilo di legittimazione, di una
questione nuova, inammissibile in appello ex art. 345 cod. proc. civ. e non
rilevabile d’ufficio.

Il motivo è destituito di fondamento.
Invero questa Corte spiega che si ha domanda nuova – inammissibile in
appello – per modificazione della “causa petendi” quando il diverso titolo giuridico
della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su
presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado,
comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel
processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale
dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa
diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e
sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (cfr. Cass. 16.2.2012,

n. 2201).
Su tale scorta la circostanza, evidentemente, che Aldo Zanette abbia dedotto
in appello di essere committente delle opere appaltate, anziché proprietario

“Garage Miramonti” s.r.I.; che con l’atto di appello ha dedotto che il contratto di

u.).4
‹.1

dell’immobile interessato dai lavori appaltati, per nulla è valsa a mutare i fatti
costitutivi dell’azionata pretesa e ad introdurre nel processo un nuovo tema di
indagine e di decisione, idoneo ad alterare i termini della contesa.
Con il

secondo motivo

la ricorrente denuncia la violazione e falsa

applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 112, 115, 116 e 132 cod. proc.

5, cod. proc. civ. l’omessa pronuncia ed il difetto di motivazione.
Deduce che la corte distrettuale per nulla ha enunciato le ragioni in virtù delle
quali ha reputato Aldo Zanette proprietario esclusivo del capannone; che la corte
territoriale quindi ha omesso l’esame di un fatto decisivo ovvero ha del tutto
obliterato la questione de qua veicolata da uno specifico motivo di gravame ed in
ordine alla quale l’appellato aveva puntualmente controdedotto.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3
e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 e 2393
cod. civ. e degli artt. 81, 112, 345 e 163, n. 4, cod. proc. civ..
Deduce che la corte di Venezia ha affermato la legittimazione di Aldo Zanette
ad agire in qualità di legale rappresentante della “Garage Miramonti” s.r.I.,
ancorché lo stesso Zanette giammai ha dedotto di agire in nome e per conto
della s.r.l. di cui è legale rappresentante; che in tal guisa la corte lagunare ha
consentito “allo Zanette di far valere in giudizio un diritto della società di capitali,
in nome proprio” (così ricorso, pag. 21).
Deduce altresì che del tutto “confusa” è l’affermazione della corte d’appello
circa la possibile responsabilità dell’originario attore nei confronti dei creditori
della “Garage Miramonti” s.r.I..
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono a vario titolo connessi.
Ne è opportuna perciò la disamina congiunta.
6

civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 e n.

Ambedue i motivi comunque sono privi di fondamento.
Difatti entrambi i motivi censurano affermazioni – la proprietà esclusiva dei
beni cui inerisce l’appalto in capo ad Aldo Zanette; la veste dello stesso Zanette
di legale rappresentante della “Garage Miramonti” s.r.I.; la sua eventuale
responsabilità ex art. 2394 cod. civ. verso i creditori di tale s.r.l. – operate dal

22.10.2014, n. 22380, secondo cui, in sede di legittimità sono inammissibili, per
difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella
motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti
“obiter dicta”, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano
alcuna influenza sul dispositivo della decisione).
Più esattamente è incontrovertibile che la corte di merito ha esaustivamente

(“sicché tanto basta ai fini della legittimazione attiva”: così sentenza d’appello,
pag. 5) affermato la legittimazione di Aldo Zanette in quanto committente delle
opere appaltate alla “Carlet Antonio & C.” s.n.c..
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod.
proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
5, cod. proc. civ. il difetto di motivazione.
Deduce che la corte distrettuale per nulla ha enunciato le ragioni, gli elementi
probatori sulla cui scorta ha reputato Aldo Zanette committente delle opere
appaltate.
Deduce che siffatta omissione rileva viepiù, atteso che il contratto d’appalto
ben poteva esser siglato da Aldo Zanette in veste di legale rappresentante della
“Garage Miramonti” s.r.I..

secondo giudice ad abundantiam, quasi incidentalmente (cfr. Cass. sez. lav.

it

.041″

Deduce che ha contestato la qualità in capo a parte avversa di committente
con la prima replica possibile – cioè con la conclusionale di secondo grado all’avversa deduzione.
Il motivo va respinto.

E’

sufficiente evidenziare che nella comparsa di risposta con cui ha

reiteratamente qualificato Aldo Zanette come committente dei lavori

(cfr.

controricorso, pag. 23).
In questi termini appieno si giustifica l’affermazione della corte territoriale
secondo cui “Zanette Aldo è incontestatamente il committente delle opere
affidate alla Carlet” (così sentenza d’appello, pag. 5. In relazione alla pregressa
formulazione dell’art. 115 cod. proc. civ. questa Corte ha spiegato che i fatti
allegati da una parte possono essere considerati pacifici, rimanendo così la parte
esonerata dalla relativa prova, soltanto quando essi siano stati esplicitamente
ammessi dall’altra parte [è propriamente il caso di specie], ovvero questa, senza
contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti
incompatibili col loro disconoscimento: cfr. Cass. 14.2.1995, n. 1576; e, più di
recente, in rapporto comunque al previgente art. 115 cod. proc. civ., Cass.
24.11.2010, n. 23816).
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3
e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1667 e/o
1669 cod. civ. e degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ..
Deduce che Aldo Zanette in ogni caso, ai fini del riscontro del suo interesse
ad agire, avrebbe dovuto dimostrare di aver sostenuto gli esborsi per la
sistemazione e/o riparazione dei vizi lamentati; che infatti, siccome si desume
dall’avversa comparsa di costituzione in appello, è “pacifico ed incontestato il

provveduto a costituirsi in prime cure, la “Carlet Antonio & C.” s.n.c. ha

fatto che i costi per la sistemazione dei vizi sono stati sostenuti dalla Garage
Miramonti” (così ricorso, pag. 25); che conseguentemente tal ultima società si è
surrogata ex lege nei diritti risarcitori del comodante ed è l’unico soggetto
legittimato ad agire per il rimborso.
Deduce al contempo che, siccome i costi per i danni ex adverso lamentati

si ritrovi esposta all’azione

ex art. 1669 cod. civ. di quest’ultima società,

ancorché abbia, eventualmente, risarcito il danno ad Aldo Zanette.

Il motivo del pari va respinto.
E’ fuor di dubbio che l’interesse ad agire richiede che la parte prospetti
l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non
conseguibile senza l’intervento del giudice

(cfr. Cass. (ord.) 28.6.2010, n.

15355).
Ebbene, in tal guisa, è innegabile che l’iniziativa dell’originario attore,
incontestato committente dei lavori di costruzione del capannone in Anzano di
Cappella Maggiore, giacché volta all’eliminazione dei vizi manifestatisi nel manto
di copertura e comunque al ristoro del pregiudizio a tali vizi correlato, fosse e sia
sorretta dall’imprescindibile interesse ex art. 100 cod. proc. civ..
Al contempo a nulla rilevano e di certo non valgono ad escludere l’interesse
ad agire di Aldo Zanette le intese «interne”) da costui siglate con la “Garage
Miramonti” s.r.I., comodataria del capannone.
Tanto più ché il controricorrente ha dedotto di essersi impegnato a
corrispondere alla s.r.l. comodataria quanto percepito dalla “Carlet Antonio & C.”
s.n.c. (cfr. controricorso, pagg. 25 – 26).
In questo quadro del tutto ingiustificata è la prospettata surroga ex lege della
“Garage Miramonti” nei diritti risarcitori del comodante.

9

sono stati sostenuti dalla “Garage Miramonti”, è ben possibile che essa ricorrente

„,..
D’altro canto, qualora la comodataria avesse a formulare pretese nei confronti
dell’appaltatrice, ben potrà quest’ultima addurre di esser tenuta ad assolvere – e
di aver assolto – l’obbligazione risarcitoria nei confronti del committente comodante.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4,

civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ..
Deduce che nulla la corte veneta ha statuito in ordine alla qualificazione, ex
art. 1667 ovvero ex art. 1669 cod. civ., dell’azione ex adverso esperita; che
invero Aldo Zanette, giacché avrebbe ordinato l’esecuzione di lavori su bene
altrui, ossia della “Garage Miramonti”, sarebbe legittimato ad esperire
unicamente l’azione contrattuale

ex art. 1667 cod. civ. e non già l’azione

extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ..

Il motivo è destituito di fondamento.
Contrariamente all’assunto della ricorrente la corte d’appello ha

in parte qua

agitur senza dubbio statuito e dunque non ha omesso di pronunciarsi.
Più esattamente la corte di merito ha esplicitato che “la qualificazione dei vizi
– ai fini della loro ricomprensione nell’art. 1667 piuttosto che nell’art. 1669 c.c. è inconferente stante l’avvenuto impegno ad eliminarli” (così sentenza d’appello,
pag. 8).
Si rappresenta in ogni caso che il committente è come tale senz’altro
legittimato all’esercizio dell’azione ex art. 1669 cod. civ. (cfr. Cass. 2.4.1999, n.
3221, secondo cui, in materia di appalto, poiché l’art. 1669 cod. civ. attribuisce
espressamente al committente l’azione di responsabilità per i difetti di cose
immobili, ivi prevista, la legittimazione di tale soggetto non può essere esclusa
per il fatto che, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità in

cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 cod. proc.

argomento, l’azione stessa può essere esperita anche dall’attuale proprietario che
non abbia avuto alcun rapporto con l’appaltatore; si tratta, infatti, di due
legittimazioni che, in astratto, sono concorrenti sicché solo in concreto l’una o
l’altra può essere esclusa, in considerazione del particolare atteggiarsi
dell’interesse alla causa).

4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e
dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; il vizio di motivazione “apparente”.
Deduce che la corte distrettuale ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine
al motivo di appello con cui aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il
primo giudice, allorché aveva reputato infondata l’eccezione di prescrizione,
aveva reputato attendibili le dichiarazioni rese dalla teste Caterina Pin; che
segnatamente con il motivo di gravame aveva addotto che il luogo ove la teste
Pin si sarebbe trovata e da cui avrebbe ascoltato la discussione tra Aldo Zanette
e persona della “Carlet Antonio & C.” s.n.c. era distante molti metri dall’ufficio
ove si assumeva avvenuta la conversazione e da tale ufficio separato dalla “zona
– mostra”.
Deduce ulteriormente che le dichiarazioni rese dai testi escussi in nessun
modo danno ragione dell’impegno di essa ricorrente a porre rimedio ai vizi
lamentati, sicché non vi è motivo per escludere la prescrizione dell’avversa
pretesa.
Il motivo va respinto.
Contrariamente alla prospettazione della ricorrente la corte territoriale ha in

parte qua congruamente ed esaustivamente motivato.
Difatti la corte di Venezia non solo ha affermato che “non è persuasiva la
remota collocazione della teste Pin” (così sentenza d’appello, pag.

6), ma ha

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n.

soggiunto che la stessa teste “ha specificato che all’epoca lavorava in officina e
che aveva sentito la discussione mentre si trovava ” (così sentenza d’appello, pag. 6).
Si tenga conto che, in tema di prova testimoniale, la valutazione del giudice
di merito in ordine all’attendibilità dei testimoni escussi si sottrae al controllo di

contraddittoria e rispettosa della normativa vigente in materia

(cfr. Cass.

24.5.2013, n. 12988).
In quest’ottica l’impugnata statuizione è pur al riguardo sorretta da
motivazione ineccepibile: a fronte della puntualità ed univocità delle dichiarazioni
della teste Caterina Pin non vi era motivo alcuno per dubitare della sua
attendibilità.
D’altro canto la corte veneziana ha testualmente riprodotto taluni passaggi
delle dichiarazioni rese altresì dai testi Valerio Min e Fausto Zanette (tra l’altro “il
teste Min ha dichiarato “: così
sentenza d’appello, pag. 6).
In questo quadro è del tutto ingiustificato addurre che “in nessuna delle citate
affermazioni (…) emerge l’impegno assunto dall’Impresa edile Carlet s.n.c. a
porre rimedio ai vizi lamentati” (così ricorso, pag. 37). Propriamente va condiviso
il rilievo del controricorrente secondo cui “l’unica interpretazione logica e di
buona fede (..) è (..) [che] Antonio Carlet (…) riconobbe l’esistenza del vizio e
s’impegnò a porvi rimedio” (così controricorso, pag. 32).
Si tenga conto in ogni caso che nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 10
co., n. 5, cod. proc. civ.

(applicabile ratione temporis al caso di specie: la

sentenza della corte d’appello è stata depositata il 9.11.2012), il cattivo esercizio

12

legittimità allorché sia corredata da motivazione sufficiente, logica, non

del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito
non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non
essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360,

10 co., n. 5, cod. proc. civ.

(che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti

carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione
che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente
all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4,
cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc.
civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..
Deduce che la corte di merito ha omesso qualsivoglia pronuncia in ordine al
motivo di appello con cui a censura del primo dictum aveva addotto che il
preteso impegno ad eliminare i vizi denunciati doveva considerarsi circoscritto in
via esclusiva al difetto cui la teste Pin aveva fatto riferimento ed alla zona
individuata dalla stessa teste e non già ad altre porzioni dell’immobile.
Deduce che tale circostanza rileva in rapporto all’entità del danno di cui è
stata chiamata a rispondere.
Il motivo parimenti va respinto.
Contrariamente alla deduzione della ricorrente è indubitabile che la corte
distrettuale ha in parte qua statuito.
Invero a fronte ed in considerazione delle dichiarazioni rese dai testi Caterina
Pin, Valerio Min e Fausto Zanette ha opinato nel senso che l’impegno ad

processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti

eliminare i vizi fosse di ampio spettro e non delimitato a talune porzioni soltanto
dell’immobile oggetto dei lavori appaltati.
Comunque anche in proposito rileva l’insegnamento n. 11892/2016 di questa
Corte in precedenza menzionato.
Tanto ben vero al di là del rilievo, più che pertinente, del controricorrente

stesso modo errato, l’ammissione dell’esistenza dei vizi e l’impegno alla loro
eliminazione riguardava l’intera copertura” (così controricorso, pag. 33).
Con il nono motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4,
cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118
disp. att. cod. proc. civ..
Deduce che la corte territoriale ha omesso qualsivoglia pronuncia in ordine al
profilo del quarto motivo di appello con cui aveva addotto che alla stregua delle
dichiarazioni rese dalla teste Caterina Pin in nessun modo era possibile
identificare la persona di essa società ricorrente che avrebbe interloquito con
Aldo Zanette ed avrebbe assunto l’impegno a porre rimedio agli asseriti difetti.

Il motivo è destituito di fondamento.
Contrariamente alla deduzione della ricorrente la corte territoriale ha in
proposito pronunciato.
Più esattamente ha specificato che “è irrilevante se la conversazione udita
dalla Pin sia intercorsa con il titolare o altri dell’impresa” (così sentenza d’appello,
pag. 6).
E prim’ancora ha premesso che “la decisione dell’appaltatrice di far fronte alle
riparazioni per mezzo del proprio ausiliario [ossia dell’impresa subappaltatrice]
equivale all’assunzione di un impegno in proprio” (così sentenza d’appello, pag.
6).

14

secondo cui, “essendo stata la copertura dell’intero immobile realizzata nello

Evidentemente in questi termini perde valenza la deduzione della ricorrente a
tenor della quale l’ “impegno (…) per poter essere vincolante (…) non poteva che
essere assunto dal legale rappresentante della Impresa Edile Carlet”

(così

ricorso, pagg. 41 – 42).
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, “Carlet Antonio & C.”

presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
La “Zanette Luciano & C.” s.n.c. non ha svolto difese.
Nessuna statuizione pertanto va assunta nei suoi confronti in ordine alle
spese.
Si dà atto che il ricorso è datato 26.4.2013.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, “Carlet Antonio & C.”, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13,
comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Carlet Antonio & C.”, a
rimborsare al controricorrente, Aldo Zanette, le spese del presente giudizio di
legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. n.

115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte

s.n.c., va condannata a rimborsare al controricorrente, Aldo Zanette, le spese del

della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte

Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2017.

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