Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18629 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18629 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 214-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
RUSSO ANGELO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’Avvocato MICHELE ALDINIO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 271/2009 della COMM.TRIB.REG.

Ad&

WaSatt7I, depositata il 14/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 13/07/2018

consiglio del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

GRECO.

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
con due motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Campania che,
accogliendo parzialmente (era disattesa la richiesta di
rivalutazione monetaria) l’appello di Angelo Russo,
lavoratore marittimo, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso

temporanea assoluta al lavoro, regolata dall’art. 24 del
R.d.l. n. 1918 del 1937, corrisposta al contribuente per gli
anni dal 2002 al 2005 dall’I.P.Se.Ma. – Istituto di Previdenza
per il Settore Marittimo.
Secondo il giudice d’appello, infatti, l’impianto normativo
del r.d.l. 29 settembre 1937, n. 1918, è ancora in vigore, e
la norma agevolativa contenuta nell’art. 24 è applicabile
anche al caso di specie, benché l’imposta di ricchezza mobile
sia stata abolita con l’introduzione dell’IkPEF, cui di
conseguenza accedono le addizionali. Milita in ogni caso in
senso positivo la natura risarcitoria dell’indennità, collegata
com’è non alla remunerazione del lucro cessante, ma alla
ristorazione del danno emergente. Peraltro l’indennità, in
quanto corrisposta in via eventuale e occasionale solo in
caso di invalidità temporanea assoluta che impedisca
l’imbarco, non può ritenersi corrisposta “in dipendenza” di
un rapporto di lavoro allo stato inesistente.
Il contribuente resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i due motivi, denunciando violazione e falsa
applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 601 del 1973, in
combinato disposto con gli artt. 191 del tuir (nuovo testo) e
24 del R.d.l. n. 1918 del 1937, convertito nella legge n. 831
del 1938, e dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in
generale, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 6
2

delle ritenute alla fonte applicate sull’indennità per inabilità

e 48 del tuir (artt. 6 e 51 del nuovo testo),
l’amministrazione ricorrente assume che le somme percepite
dal lavoratore marittimo a titolo di indennità per inabilità
assoluta al lavoro, in dipendenza del rapporto di lavoro,
rientrando nel concetto di reddito e dunque
nell’assoggettamento ad imposta, avrebbero imposto al
giudice di ritenere non dovuto il rimborso della trattenuta

d’imposta (ovvero nella specie dall’ente previdenziale).
I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto
legati, sono fondati, ove si consideri che questa Corte ha
chiarito che “in materia di imposte sui redditi, è soggetta a
tassazione l’indennità per inabilità temporanea assoluta al
lavoro di cui all’art. 24, secondo comma, del r.d.l. 23
settembre 1937, n. 1918, convertito con modificazioni nella
legge 24 aprile 1938, n. 831, corrisposta alla “gente di
mare” dall’ente previdenziale, poiché la stessa è
strettamente ed indissolubilmente collegata dagli artt.1, 3,
5, 6 del r.d.l. citato al rapporto di lavoro, e, come tale,
necessariamente sussumibile nella fattispecie di cui all’art.
6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
per il quale “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e
le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo
di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi,
esclusi quelli da invalidità permanente o da morte,
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti
o perduti” ° (Cass. n. 8121 del 2012, n. 18022 del 2016).
Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza
impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa
nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del
contribuente.

3

IRPEF operata dal datore di lavoro privato, quale sostituto

Le spese dell’intero processo vanno compensate in
ragione dell’epoca di formazione dell’orientamento
giurisprudenziale di riferimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo del contribuente.

Così deciso in Roma il 9 giugno 2017
Il Presidente
(Biagio Vi gilip)

Dichiara compensate fra le parti le spese del processo.

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