Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18629 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 11/07/2019), n.18629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28113-2014 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TUSCOLANA

982, presso lo studio dell’avvocato D.C., che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2167/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 04/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. C.V. impugnava due iscrizioni ipotecarie, n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), e le sottostanti cartelle di pagamento deducendo che le prime erano state prese da Equitalia Sud, rispettivamente nel 2010 e nel 2007, senza alcun preavviso e che tanto le prime quanto le seconde non erano mai state notificate, che, non essendo intervenuta la notifica delle cartelle, il termine prescrizionale dei crediti tributari portati nelle cartelle era interamente decorso;

2. l’impugnazione veniva dichiarata inammissibile dalla adita commissione tributaria provinciale di Roma;

3. la commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza emessa il 4 aprile 2014, n. 2167, decidendo dell’appello proposto dalla contribuente, affermava che le cartelle erano state ritualmente notificate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, che ogni questione relativa alla dedotta prescrizione (in sentenza, per errore, si parla di “decadenza”) era assorbita, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, il preavviso era dovuto rispetto all’inizio della esecuzione e non anche rispetto alle iscrizioni ipotecarie. Sulla base di tali affermazioni la commissione rigetta l’appello;

4. la contribuente ricorre per la cassazione della sentenza sopra detta, in base a tre motivi.

5. Equitalia Sud resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta (oltre a violazioni di articoli di leggi richiamati in modo inconferente rispetto alle affermazioni dei giudici di appello ed oltre a difetto o contraddittorietà della motivazione della sentenza), violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, per avere la commissione negato la necessità del preavviso rispetto all’iscrizione ipotecaria;

2. con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta (oltre a violazioni o false applicazioni di articoli di leggi richiamati in modo inconferente rispetto alle affermazioni dei giudici di decisione impugnata) che la sentenza difetta di comprensibile motivazione avendo la commissione parlato di “mancata notificazione della cartella a seguito della quale è stata eseguita l’iscrizione ipotecaria” laddove è incontroverso in causa che le cartelle della cui notificazione si discute sono più di una (v. elenco riprodotto in ricorso) e che le iscrizioni ipotecarie impugnate sono due: La contribuente lamenta altresì che la commissione ha errato nel ritenere avvenuta la notifica delle cartelle trascurando di considerare, per un verso, che dalle relate di notifica prodotte da parte di Equitalia all’atto della sua costituzione in primo grado, risultava che le notifiche erano state tentate in luoghi diversi da quello in cui essa ricorrente aveva documentato essere stata residente al tempo dei tentativi e che, inoltre, era mancata la formalità di cui all’art. 140 c.p.c., per altro verso, che tali relate si riferivano alle notifiche delle cartelle sottese solo ad una delle due iscrizioni ipotecarie e non anche alle cartelle sottesa all’altra con la conseguenza che delle notifiche di queste ultima cartelle mancava del tutto la prova;

3. la contribuente lamenta, infine, con il terzo motivo di ricorso, violazione dell’art. 2948 c.c., per non avere la commissione accolto l’eccezione di prescrizione del credito vantato dall’amministrazione sull’erroneo presupposto che, per effetto della notifica delle cartelle, il termine prescrizionale era stato interrotto;

4. le censure veicolate con il secondo motivo di ricorso devono essere esaminate per prime perchè relative a questione pregiudiziale rispetto a quelle proposte con il primo e con il terzo motivo. Dette censure preliminari, inquadrabili nel paradigma del difetto del minimo di motivazione (v. Cass. Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014) e della falsa applicazione della legge – precisamente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 140 c.p.c. -, sono fondate tranne che per la parte in cui le stesse fanno perno sulla dedotta mancata considerazione del fatto che le notifiche delle cartelle sono state tentate in luogo diverso da quello che la ricorrente avrebbe documentato essere l’indirizzo della propria residenza. Quanto a questo, la ricorrente non ha specificato quando avrebbe prodotto la documentazione di riferimento. Per il resto, il discorso argomentativo, riferito ad una cartella e ad una iscrizione ipotecaria, è effettivamente inadeguato a soddisfare l’esigenza del minimo motivazionale imprescindibile in ogni decisione: tale discorso non consente di capire se la commissione abbia esaminato l’eccezione della contribuente per cui le produzioni documentali in atti, richiamate in ricorso, per un verso, dimostrerebbero l’incompiutezza dell’iter di notifica delle cartelle sottese all’iscrizione n. (OMISSIS) e, per altro verso, non riguarderebbero affatto le cartelle sottese all’iscrizione n. (OMISSIS);

5. il secondo motivo, va accolto, per quanto di ragione;

6. in riferimento al primo motivo di ricorso, può peraltro fin d’ora osservarsi che questa Corte, con decisioni cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, artt. 41, 47 e 48, della fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass., Sez. U. n. 19667 del18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14/4/2016);

7. il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto;

8. il terzo motivo di ricorso, relativo alla questione della prescrizione del credito portato nella cartella, va dichiarato inammissibile in questa sede (in quanto dipendente dagli esiti dei nuovi accertamenti demandati al giudice del rinvio) e potrà essere riproposto davanti alla commissione regionale;

9. la commissione deciderà delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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