Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18628 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 30/06/2021), n.18628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1399-2020 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M.A.U.R., rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE LUFRANO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il

22/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 e degli artt. 91 e 92 c.p.c.) avverso l’ordinanza del 22 giugno 2019 resa in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170, dal Tribunale di Ancona.

L’intimato A.M.A.U.R. resiste con controricorso.

A.M.A.U.R., parte di un giudizio volto al riconoscimento della protezione internazionale, propose opposizione avverso il decreto del 12 dicembre 2018, che aveva revocato il beneficio dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato. L’ordinanza pronunciata all’esito dell’opposizione ha riconosciuto i presupposti per l’ammissione al patrocinio sin dal momento della proposizione dell’istanza rivolta al Consiglio dell’ordine ed ha condannato il Ministero a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di opposizione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Come da questa Corte più volte affermato (Cass. Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15699; Cass. Sez. 6 – 2, 18/06/2020, n. 11769; Cass. Sez. 6 – 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione dell’interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, è riconoscibile solo con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio.

Essendo stato proposto, nella specie, il giudizio di opposizione dalla parte che domandava il riconoscimento del patrocinio a carico dello Stato per la difesa nel distinto procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale, e rimanendo il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato completamente autonomo rispetto al giudizio di merito, ancorchè a questo strumentale, non trova applicazione con riguardo al primo il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, secondo cui il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Tale norma opera, invero, soltanto allorchè risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con riferimento alla singola lite, nè perciò qui rileva la questione dell’operatività del citato art. 133 (ovvero del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82) quando sia soccombente un’amministrazione statale.

Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Essendo la ricorrente Amministrazione dello Stato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

 

 

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