Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18628 del 12/08/2010

Cassazione civile sez. II, 12/08/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 12/08/2010), n.18628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7666-2005 proposto da:

T.R., c.f. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO GONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SCHWIENBACHER KARL BENEDIKT;

– ricorrente –

contro

M.N.M., c.f. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato

VILLANI LUDOVICO FERDINANDO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROSSLER GERNOT;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2004 della SEZIONE DISTACCATA DELLA CORTE

D’APPELLO di BOLZANO, depositata il 08/07/2004;

udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del

15/06/2010 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato MANZI FEDERICA con delega dell’Avvocato MANZI LUIGI

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato VILLANI LUDOVICO FERDINANDO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI MAURIZIO, che ha concluso per il rigetto de ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 1997 D.M. e T.R. convenivano davanti al Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, M.M., chiedendo la condanna della stessa al rilascio, in quanto detenuta senza titolo, della p.f.

751/1 C.C. Lana, di cui erano rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria.

La convenuta, costituitasi, resisteva alla domanda, e in via riconvenzionale chiedeva che venisse accertato che era diventata proprietaria per usucapione dell’immobile in questione.

In corso di causa decedeva D.M. ed il processo veniva proseguito nei confronti di T.R..

Con sentenza in data 28 aprile 2003 il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale.

M.M. proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza in data 8 luglio 2004, in base alla seguente motivazione:

Effettivamente il Giudice di primo grado sicuramente avrebbe dovuto conoscere ed applicare la disposizione del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art. 5 e sicuramente non era necessario che fosse avanzata apposita eccezione formale al fine di ricordare al Giudice questa prescrizione; contestualmente deve partirsi dal presupposto che il primo Giudice avrebbe potuto e dovuto tenere conto di tale disposizione solo nel caso in cui in seguito alla domanda (proposta in via riconvenzionale) di accertamento dell’avvenuta usucapione a favore di M.M. in N., fosse stato accertato che le attrici avevano acquistato i propri diritti sugli immobili – D. M. il diritto di usufrutto e T.R. la nuda proprietà – nei venti anni precedenti all’istruzione della causa e in base ad una successione inter vivos; o nel caso in cui comunque la rispettiva eccezione fosse stata avanzata normalmente dalle attrici.

Incontestabilmente, nell’ipotesi di un acquisto dei rispettivi diritti da parte di D.M. e di T.R. – se risalente a parecchio tempo addietro – o nell’ipotesi che tale acquisto fosse stato determinato da una successione mortis causa, l’intervenuta usucapione era illimitatamente opponibili alle due attrici.

Nell’originario atto di citazione dd. 05.12.1997 D.M. e T.R. avevano solamente affermato, senza spiegazioni aggiuntive nè ulteriori chiarificazioni, di essere rispettivamente l’usufruttuaria e la proprietaria della particella fondiaria 151/1 rimandando a tal proposito all’estratto tavolare contestualmente prodotto.

Dall’estratto tavolare prodotto, relativo alla (OMISSIS), non risulta nulla tranne il fatto che l’intavolazione del diritto di proprietà a favore di T. R. e del diritto di usufrutto a favore di D.M. era stata richiesta in data 11.12.1995.

Sembra, effettivamente, che il succitato documento sia stato prodotto con il relativo decreto tavolare dd. 24.01.1997 in allegato (nonostante il fatto che nell’atto di citazione di cui sopra manchi un’espressa indicazione in questo senso); anche in questo decreto comunque è menzionato solamente il atto che l’intavolazione del diritto di proprietà degli immobili a favore di T.R. e del diritto di usufrutto a favore di D.M. era divenuta necessaria in eseguito alla sentenza passata in giudicato numero 243/95 dd. 20.01 23.04.1995 emessa dal Tribunale di Bolzano, tanto che inevitabilmente era rimasta incerta la causa dell’avvenuto acquisto dei succitati diritti reali.

Tenuto conto della mancanza di qualsiasi ulteriore indicazione, tale sentenza avrebbe potuto decidere anche in merito a diritti ereditari.

Va aggiunto che T.R. finalmente ha prodotto la citata sentenza numero 243/95 dd. 20.01 – 23. 04.1995, del Tribunale di Bolzano, solo in questo grado di giudizio in occasione della propria costituzione in giudizio, allegandola al proprio atto di appello per cui, perlomeno ora, vige chiarezza riguardo alle premesse.

Questo non cambia nulla al fatto che D.M. e T. R. nel giudizio di primo grado, sino alla scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell’art. 183 c.p.c. per eventuali chiarimenti, modifiche e aggiunte sulle domande e sulle eccezioni già avanzate, indubbiamente hanno trascurato di valersi dei benefici di cui avrebbero potuto eventualmente beneficiare in base alla disposizione del R.D. n. 499 dd. 28 marzo 1929, art. 5 tanto che le stesse attrici, inevitabilmente, sono decadute dai relativo diritto.

A prescindere da ciò, tutt’ora non risulta chiaro se per D. M. (che in passato – possibilmente da diversi decenni – era stata proprietaria unica dell’immobile) sussistevano o no i presupposti per valersi di tali benefici.

La concezione giuridica secondo la quale i benefici previsti (dato che avrebbero potuto ostacolare la rivendicazione di pretese nascenti dall’usucapione) avrebbero potuto essere fatti valere solo con rispettiva eccezione nel rispetto dei termini previsti, è confermata anche dal fatto che dopo la proposizione di una simile eccezione (e solo dopo la stessa) la controparte avrebbe potuto e dovuto attivarsi (eventualmente) per opporre, con contro-eccezione, l’avvenuto acquisto in mala fede – fornendone la rispettiva prova.

Giustamente il Tribunale adito non si è soffermato sull’eccezione tardiva avanzata da T.R. limitandosi ad esaminare se l’usucapione dell’intera area della particella fondiaria 1/51/1 a favore di M.M. in N. o a favore dei suoi danti causa ha avuto luogo.

Sulla base di tali premesse la Corte di appello riteneva che dalle prove acquisite doveva ritenersi che in favore di M.M. era maturata l’usucapione.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione T. R., con due motivi.

Resiste con controricorso M.M..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce che al momento della costituzione in giudizio era stato esibito l’estratto tavolare, dal quale risultava che era nuda proprietaria della particella fondiaria contesa, il che era sufficiente ai fini della applicazione del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art. 5.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha ritenuto che non avendo l’attuale ricorrente prodotto (se non nel giudizio di secondo grado) copia del proprio titolo, per cui non si sapeva se aveva acquistato per atto inter vivos o mortis causa (potendo invocare il disposto dell’art. 5, cit., solo con riferimento alla prima ipotesi), non era onere della controparte fornire la prova di un acquisto in malafade.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che l’eccezione di acquisto sulla fede del libro tavolare era tardiva, dal momento che in realtà tale eccezione non aveva bisogno di essere espressamente proposta, essendo, invece, onere della convenuta eccepire (e provare) la malafede delle attrici.

Anche tale motivo è infondato, in quanto come correttamente dedotto dalla sentenza impugnata, solo dopo la proposizione della eccezione delle originarie attrici di avere acquistato sulla fede del libro fondiario, la convenuta avrebbe potuto eccepire (e provare) la malafede.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2000,00 ed Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2010

 

 

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