Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18628 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 11/07/2019), n.18628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23755-2014 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MILLEVOI

73/81, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIERTLER, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA

LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio dell’avvocato RUGGERO

LONGO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO

GELMINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 953/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. C.C.M., con ricorso notificato il 18 maggio 2012, impugnava l’intimazione di pagamento emessa da Equitalia Nord spa in riferimento alla presupposta cartella n. (OMISSIS), eccependo, da un lato, vizi del procedimento di notifica dell’intimazione, eseguito ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per carenza della relata di notifica e per mancato avvalimento, da parte di Equitalia, di un agente notificatore, dall’altro lato, l’omessa notifica della suddetta cartella;

2. l’adita commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso argomentando che Equitalia aveva prodotto la ricevuta di consegna della raccomandata di notifica della suddetta cartella n. (OMISSIS) ma aveva prodotto in udienza non quella stessa cartella bensì una cartella con numero differente, talchè doveva concludersi che non vi era prova della notifica dell’atto prodromico rispetto all’intimazione;

3. la commissione regionale della Lombardia, con sentenza 24 febbraio 2014, n. 353, rigettava l’appello proposto da Equitalia affermando, in primo luogo, che la notifica dell’intimazione non poteva essere effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in quanto questo articolo, a seguito di relativa dichiarazione di parziale illegittimità costituzione ad opera della sentenza (della Consulta) n. 258 del 2012, aveva “operatività ristretta al solo caso di destinatario assolutamente irreperibile (caso non verificatosi con riguardo alla presente fattispecie)”, in secondo luogo, che non avendo Equitalia mai prodotto in causa la copia della cartella, notificata anch’essa ai sensi del predetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, “non era possibile riferire l’atto di intimazione al suo necessario presupposto”;

4. Equitalia Nord ricorre per la cassazione della suddetta pronuncia della commissione regionale deducendo, con riguardo alla prima affermazione, che la stessa è frutto di un errore nell’interpretazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, dovuto a travisamento della sentenza 258/2012 (primo motivo di ricorso) ed è inoltre violativa degli artt. 156 e 160 c.p.c. (secondo motivo di ricorso) e, con riguardo alla seconda affermazione, che la stessa, per un verso, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la riferibilità dell’intimazione alla cartella n. (OMISSIS) non era stata mai messa in discussione (motivo di ricorso “3 a”), per altro verso, che la commissione non ha tenuto conto dell’estratto di ruolo relativo alla predetta cartella, prodotto da essa Equitalia Nord già in primo grado, attestante l’esistenza e il contenuto della cartella medesima (motivi di ricorso “3 b” e “3 c”);

5. la parte intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso, contrariamente a quanto eccepito dal contribuente in riferimento alla dedotta intempestività della relativa notifica, è tempestivo e ammissibile. Come si evince dagli atti di causa, la sentenza impugnata è stata depositata il 24 febbraio 2014 e la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta il 20 ottobre 2014 (data di consegna del plico, da parte del difensore di Equitalia Nord, all’ufficio postale), ossia oltre il termine stabilito dall’art. 327 c.p.c., cadente il 9 ottobre 2014; tuttavia, dagli atti risulta altresì che la notifica del ricorso è stata tentata una prima volta in data 8 ottobre 2014 (e che non è andata a buon fine per errore nell’indicazione dell’indirizzo dei destinatari) ed è pertanto da ritenersi applicabile il principio enunciato da questa Corte in più occasioni e secondo cui “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 5663 del 09/03/2018 e Cass., Sez. U. n. 14594 del 15/07/2016);

2. il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto ed il secondo resta assorbito. Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, (relativo alla notifica della cartella ma applicabile alla notifica dell’intimazione anche in quanto richiamato dal medesimo D.P.R., art. 50) prevedeva: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda… Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del predetto decreto, art. 60…”. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 (corrispondente all’attualmente vigente comma 4) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c. (…) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60”, anzichè “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario (…) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)”. Premesso che i casi di previsti dall’art. 140 c.p.c. sono casi di “irreperibilità relativa” del destinatario, non è corretta l’affermazione della commissione regionale secondo cui, per effetto della sentenza della Consulta, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, sarebbe applicabile solo in caso “di destinatario assolutamente irreperibile”e dunque la intimazione di pagamento oggetto di causa, notificata ai sensi dell’art. 26, non potrebbe “ritenersi notificata regolarmente”. Non sussistendo il vizio di notifica ritenuto esistente dalla commissione regionale, non sussistono i presupposti per discutere della eventuale sanatoria di quel vizio per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (dacchè l’assorbimento del secondo motivo di ricorso);

3. preliminarmente rispetto all’esame degli altri motivi di ricorso, merita evidenziare che la commissione tributaria ha affermato che “la cartella che costituiva atto prodromico all’emissione dell’intimazione” è stata notificata ex art. 26. La commissione ha poi aggiunto che, non essendo stata prodotta in giudizio la cartella, “non è possibile riferire l’intimazione al suo necessario presupposto”. In questo modo, la commissione ha spostato l’attenzione sulla correlazione tra intimazione e cartella. Ciò posto, il motivo “3 a” del ricorso per cassazione è fondato e va accolto e i motivi “3 b” e “3 c” restano assorbiti. Lo stesso controricorrente, laddove ricorda quanto eccepito con l’originario ricorso (v. pagina 2 del controricorso), non dice di avere eccepito che la intimazione di pagamento non era riferibile alla cartella n. (OMISSIS) e laddove, in seguito, ricorda quanto dedotto nell’atto di controdeduzioni in appello (v. pagina 10 controricorso), dà atto di aver contestato la notifica della suddetta cartella (con ciò dando anche atto di aver sempre individuato la cartella sottesa alla intimazione proprio nella cartella n. (OMISSIS));

4. in forza di quanto precede, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;

5. non risultando essere state riproposte dal contribuente in appello le doglianze di cui all’originario ricorso, relative ad ulteriori difetti di notifica della intimazione e alla carenza di requisiti di forma contenuto dell’intimazione, la causa può essere decisa nel merito con rigetto di quel ricorso;

6. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;

7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’iniziale ricorso del contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna il controricorrente a rifondere a Equitalia Nord spa le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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