Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18627 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. I, 12/09/2011, (ud. 01/06/2011, dep. 12/09/2011), n.18627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, Via GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il

25/01/2008, n. 1369/06 r. ricorsi;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/06/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

quanto segue.

C.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria, avverso il decreto in materia di equa riparazione emesso della Corte d’appello di Venezia in data 25.1.08 con cui veniva riconosciuta al ricorrente la somma di Euro 2670,00 a titolo di equa riparazione per danni non patrimoniali causati dall’eccessiva durata di un processo svoltosi innanzi alla Corte dei Conti.

Hanno resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e la PDCM. Tenutasi l’udienza pubblica, in camera di Consiglio il Collegio ha deciso per la motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile nei confronti del Ministero dell’Economia per carenza di legittimazione passiva in quanto nel giudizio di merito era stata parte in giudizio la PDCM. Con i due motivi di ricorso il ricorrente si duole che la liquidazione del danno sia avvenuta in modo insufficiente rispetto ai parametri previsti dalla Corte E.D.U. e che nel caso di specie non risulta adeguatamente motivata la modesta entità della posta in gioco.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati nei limiti che seguono.

Invero questa Corte di cassazione ha già precisato che l’interpretazione della Convenzione dei diritti dell’uomo è di competenza della Corte EDU sicchè alla giurisprudenza da questa elaborata il giudice nazionale deve fare riferimento, potendosene discostare, solo in presenza di particolari circostanze. (Cass. civ. sez. 1^ 30.09.2004 n 19638; Cass. civ. SS.UU. 26.12.04 n 1339).

Consegue che il giudice di merito per potersi ragionevolmente e motivatamente discostare dai parametri indennitari stabiliti dalla Corte di Strasburgo, dovrà, al fine di determinare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche del richiedente e definire così il danno non patrimoniale, procedere ad un giudizio di comparazione i cui termini sono costituiti fra l’altro, dalla natura e dall’entità della pretesa pecuniaria avanzata dal richiedente nel giudizio presupposto, c.d. posta in gioco, e dalle condizioni socio – economiche del litigante.

La comparazione degli indicati elementi,cui possono aggiungersene altri secondo le singole fattispecie, che dovrà essere effettuata sulla base delle allegazione delle parti, costituisce valutazione di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità se congruamente motivata.

Corollario di quanto fin qui esposto è che il giudice di merito potrà discostarsi dai parametri indennitari CEDU (oscillanti mediamente tra i mille/00 ed i millecinquecento/00 Euro per anno) sia in senso migliorativo che peggiorativo purchè tale discostamento sia contenuto in limiti di ragionevolezza e non determini un indennizzo puramente simbolico.

Nella specie la Corte d’appello ha ritenuto sussistere la modestia della posta in gioco, con motivazione sostanzialmente adeguata che ha tenuto conto del valore della causa nonchè del fatto che la natura collettiva del ricorso può indurre ad una minore personalizzazione della controversia e di conseguenza ad una minore sofferenza per il suo prolungarsi.

La motivazione della sentenza sul punto non appare pertanto censurabile in questa sede.

Tuttavia, la Corte d’appello avendo accertato un ritardo irragionevole di circa 5 anni e 4 mesi, ha poi liquidato per tale periodo solo Euro 2670,00 discostandosi in modo eccessivo dai parametri della CEDU. (Cass 21597/05).

Il ricorso va pertanto accolto.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento della domanda e la conseguente condanna della PDCM al pagamento della somma di Euro 4170,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.

Segue alla soccombenza la condanna della citata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ,cassa la sentenza impugnata e Recidendo nel merito, condanna la PDCM al pagamento della somma di Euro 4170,00 con gli interessi dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 700,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 880,00 di cui Euro 450,00 per onorari ed Euro 380,00 per diritti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Francesco e Gabriele De Paola limitatamente alle spese del giudizio di merito. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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