Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18627 del 12/08/2010

Cassazione civile sez. II, 12/08/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 12/08/2010), n.18627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8213-2005 proposto da:

P.G.M.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

TRICERRI LAURA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ARRIGONI ELISABETTA, GRANATA LAURA;

– ricorrente –

e contro

GE.VI. (OMISSIS), B.G.

(OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 12980-2005 proposto da:

B.G. (OMISSIS), GE.VI.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 23, presso lo studio dell’avvocato NATALE MICHELA C/O ST.

VELANI, rappresentati e difesi dall’avvocato TAVORMINA VALERIO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

P.G.M.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

TRICERRI LAURA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ARRIGONI ELISABETTA, GRANATA LAURA;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3057/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

6/05/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato LOLLINI Susanna con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TAVORMINA Valerio, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso

incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI VINCENZO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale per quanto di ragione, rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 28.04.1997 P.G.M.G., proprietaria un appartamento con annessa porzione di terrazzo ubicato al 6^ piano dell’edifico condominiale di c.so (OMISSIS), evocava in giudizio avanti al tribunale di Milano i Sigg.ri B. G. e Ge.Vi., proprietari di altra unità immobiliare attigua alla propria, collocata sullo stesso 6^ piano unitamente alla restante parte di terrazzo, nonchè di alcune unità immobiliari site a sottostante 5^ piano.

Deduceva l’attrice che i convenuti avevano realizzato diverse opere illegittime o comunque in violazione del regolamento condominiali, quali:

la costruzione di un muro divisorio tra le porzioni dei due terrazzi che provocava infiltrazioni; una veranda-serra che ostruiva i fori di aerazione e tiraggio dei camini; una struttura abusiva in policarbonato attigua al cavedio condominiale che ne limitata la luce e l’aerazione; la chiusura di una finestra mediante l’apposizione di un vetro smerigliato fisso; l’occupazione del pianerottolo comune con zerbino, portaombrelli e oggetti vari; e infine la collocazione di un cancello in ferro sulle scali comuni portanti al 6^ piano.

Ciò premesso chiedeva l’attrice che il tribunale accertasse l’illegittimità di tali opere, con condanna dei convenuti alla loro rimozione o rimessa in pristino, oltre che al risarcimento dei danni.

Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda attrice, assumendo la legittimità delle opere in questione.

Istruita la causa a mezzo prove orali e documentali e disposta la CTU, l’adito tribunale di Milano, con sentenza n. 11968/2001 depos.

in data 5.11.2001, accoglieva interamente la domanda attrice, condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite.

Avverso la predetta sentenza ricorrevano in appello i soccombenti chiedendo la riforma integrale della stessa; si costituiva l’appellata proponendo appello incidentale per la totale rimozione della veranda in vetro e alluminio, ovvero, in via subordinata la sua riduzione in modo che i camini non fossero più occlusi, nonchè un aumento della somma liquidata a titolo di risarcimento danni.

Con sentenza n. 3057/04 depos. in data 26.11.2004 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma dell’impugnata decisione, disponeva, fra l’altro:

a) la modifica della pendenza del lastrico solare del terrazzo sito al 6^ piano confinante con il muro divisorio di proprietà Ge. – B. in modo da garantire il naturale flusso delle acque a cura e spese della P.G.;

b) l’impermeabilizzazione dello stesso muro dal lato dei coniugi Ge. – B., a cura e a loro spese, fini all’altezza delle fioriere;

d) l’innalzamento, a spese degli appellanti, dei camini sopra il colmo della veranda e del muro;

e) la rimozione dei portombrelli ed altri oggetti diversi dagli zerbini dal pianerottolo del 5^ piano e alloggiati all’interno dell’appartamento della Ge.;

infine la Corte milanese rigettava le ulteriori domande proposte dalla P.G., nonchè la domanda formulata dai B. – Ge. ex art. 96 c.p.c., regolando variamente le spese del giudizio.

Avverso la suddetta decisione la sig.ra P.G. propone ricorso per cassazione articolato sulla base di 6 mezzi; resistono con controricorso i B. – Ge., che propongono a loro volta ricorso incidentale, a cui replica con controricorso la ricorrente principale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente P.G. denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Osserva per quanto riguarda la questione del muro divisorio sul terrazzo, che la Corte milanese, modificando la decisione del tribunale che ne aveva disposto la demolizione, andando ultra petita aveva disposto la modifica della pendenza del relativo lastrico solare a cura e spese della stessa P.G..

In realtà nessuna parte aveva mai chiesto di modificare le pendenze di tale terrazzo, “per avere erroneamente ed inopinatamente ripreso pedissequamente un passo della relazione peritale sul punto…”;

in realtà il CTU aveva assunto …” erronee ed inidonee conclusioni, che non gli competevano e non gli erano state richieste e formulando considerazioni del tutto fuorvianti rispetto all’oggetto delle domande ed allo stato quo ante dei luoghi”.

La doglianza è fondata.

Non v’è dubbio che tale capo della pronuncia sia viziato da ultrapetizione, in quanto è pacifico che non venne mai avanzata, nè nel primo nè nel secondo grado del giudizio, alcuna domanda tesa ad ottenere la modifica della pendenza del lastrico solare del terrazzo in esame, nè d’altra parte il giudice a quo ha motivato in qualche modo tale sua singolare scelta, modificando la sentenza impugnata che invece aveva disposto la demolizione del muro divisorio, in accoglimento della domanda attrice.

Passando all’esame del 2^ motivo, con esso si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1122 c.c.; nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione.

La Corte territoriale aveva disposto l’innalzamento, a spese degli appellanti, dei camini condominiali sopra il colmo della veranda e del muro, laddove il tribunale aveva imposto ai convenuti le aperture dei camini occlusi al fine di consentirne funzionamento.

La Corte inoltre aveva inspiegabilmente dichiarata cessata la materia del contendere avendo i B. – Ge. manifestato la loro disponibilità ad alzare i camini.

La censura non ha pregio; l’innalzamento dei camini non incideva sulla sostanza e struttura del bene comune e realizzava, in difetto di ulteriori doglianze, l’interesse del condominio al ripristino della funzionalità dei camini stessi occlusi dall’opera eseguita dal condomino sul terrazzo.

Con il 3^ motivo l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1122 c.c.; nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione.

Secondo la Corte la struttura in policarbonato non comportava alcun pregiudizio al cavedio condominiale per quanto riguarda la presa d’aria; il manufatto occupa uno dei lati della chiostrina e quindi sicuramente ha ridotto considerevolmente l’apporto d’aria;

i convenuti non poteva invero in alcun modo modificare o ridurre il cavedio condominiale.

Anche tale doglianza appare infondata: la questione della rilevanza o meno della modifica dell’apporto d’aria de cavedio conseguente alla costruzione del manufatto, è una questione di merito, che non può essere denunciata in questa sede di legittimità.

Con il 4^ motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 838 e 2043 c.c.; nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione.

Si censura la decisione nel punto in cui ha negato l’attribuzione di tale fatto lesivo ai B. – Ge., assumendo di non averne trovata traccia nella relazione del CTU; peraltro è pacifico che la ricorrente non sarebbe “nelle condizioni di rimuovere detto vetro in quanto esso è collocato al di là di un’inferriata prospiciente la proprietà dei B. – Ge..

La doglianza appare fondata, atteso che il vetro smerigliato apposto in corrispondenza della finestra della P.G. impedisce la veduta e l’aerazione e quindi viola il diritto di proprietà di quest’ultima, prescindere da chi abbia disposto la sua collocazione se gli attuali controricorrenti ovvero il loro dante causa.

Ne discende che il vetro dev’essere tolto da questi ultimi, stante la natura reale dell’azione a tal fine esercitata.

Con il 5^ motivo la ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1122 e 2043 c.c.; nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione, in relazione a quanto disposto dalla Corte territoriale circa l’istallazione del cancello di ferro, di cui il primo giudice aveva disposto l’eliminazione in quanto costituente limitazione del diritto di essa esponente.

La Corte sul punto avrebbe omessa “qualsiasi logica e congruente motivazione”.

Sarebbe inaccertabile quanto asserito dalla corte milanese secondo cui era improbabile che …”la P. si sia era resa improvvisamente conto del fastidio che tale cancello, già in opera dal 1992, poteva arrecare alla sua proprietà”.

La doglianza e infondata.

La ricorrente non ha spiegato invero in cosa consista l’eccepito vizio motivazionale, posto che è pacifico che l’installazione del cancello venne operata dai danti causa dei B. – G., con il consenso di essa P..

D’altra parte, la giurisprudenza di questa S.C. ha sempre ritenuto – contrariamente a quanto da lei sostenuto – che l’istallazione di un cancello in un’area condominiale, con consegna delle chiavi ai proprietari delle singole unità immobiliari non sopprime o limita la facoltà di godimento dei condomini e non incorre pertanto nel divieto stabilito nell’art. 1120 c.c., comma 2 (Cass. 22.8.1999, n. 9999; Cass. 20.06.2000, n. 8394; Cass. n. 1426 del 27.01.2004).

Passando all’esame del ricorso incidentale con il 1 motivo gli esponenti denunciano l’omessa pronuncia sulla sollevata eccezione d’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla G., per genericità dei motivi d’impugnazione incidentale dalla medesima sollevata (appello incidentale per la totale rimozione della veranda in vetro e alluminio, ovvero, in via subordinata la sua riduzione in modo che i camini non fossero più occlusi, nonchè un aumento della dei danni già liquidati).

La doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo i ricorrenti incidentali precisato i rilievi da essi formulati a suo tempo sul tale specifico punto.

Con il 2^ motivo gli esponenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione.

Deducono che la corte territoriale aveva disposta l’impermeabilizzazione dello stesso muro divisorio dal lato dei coniugi Ge. – B., a cura e loro spese, fino all’altezza delle fioriere, senza che fosse stata avanzata al riguardo alcuna domanda.

La doglianza è fondata essendo presente il vizio di ultrapetizione denunciato in quanto la Corte milanese si è pronunciata senza che vi fosse stata la relativa domanda.

Infine con il 3^ motivo: ingombro del pianerottolo; violazione norme sulla competenza, trattandosi di materia di competenza esclusiva del giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 3.

Peraltro la questione è pure infondata nel merito per vizio di motivazione, avendo la Corte condannato gli esponenti a rimuovere dal pianerottolo tutti gli oggetti diversi dallo zerbino, mentre in realtà rientra tra le facoltà del condomino di normale utilizzo del bene comune, quella di lasciare sul pianerottolo stesso anche altri oggetti, come portaombrelli e simili.

La doglianza è infondata per quanto riguarda il primo aspetto della censura.

La causa, in realtà non rientra nella competenza esclusiva del G.d.P., atteso che in buona sostanza si finisce per contestare il diritto stesso del condominio di utilizzare il vano condominiale de quo (Cass. n. 6642 del 22.05.2000).

Quanto al secondo aspetto della doglianza, concernente il merito, la stessa è invece fondata perchè rientra evidentemente nel normale utilizzo del bene condominiale in questione l’uso di lasciare sul pianerottolo anche altri oggetti diversi dallo zerbino, come portaombrelli e simili.

In conclusione, va accolto il 1^ ed il 4^ motivo del ricorso principale, ed il 2^ motivo del ricorso incidentale; in parte il 3^ motivo del ricorso incidentale; dev’essere rigettato il 2^, il 3^ ed il 5^ motivo del ricorso principale ed il 1^ del ricorso incidentale;

assorbito il 6^ motivo del ricorso principale.

Conseguentemente cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

P.Q.M.

la Corte, riunisce i ricorsi; accoglie il 1^ ed il 4^ motivo del ricorso principale ed il 2^ motivo del ricorso incidentale; accoglie in parte il 3^ motivo del ricorso incidentale; rigetta il 2^, il 3^ ed il 5^ motivo del ricorso principale ed il 1^ del ricorso incidentale; assorbito il 6^ motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione i motivo accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2010

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