Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18627 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26232-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M.R. MOTORI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 282/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 24/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR della Sardegna, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla A.M.R. Motori s.r.l. ha annullato l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2006 in relazione alla ripresa a tassazione di IVA, ritenendo fondata la preliminare eccezione di nullità dell’atto per omessa sottoscrizione dello stesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, potendo sulla stessa comunque provvedere ex officio anche se proposta per la prima volta in appello.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso la parte intimata che, con memoria, ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Il procedimento, in relazione alla richiesta della parte intimata, veniva dunque sospeso con ordinanza interlocutoria n. 16201/2019.

Successivamente l’Agenzia delle entrate ha chiesto l’estinzione del giudizio, dando atto del pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

Il giudizio va quindi dichiarato estinto.

Spese compensate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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