Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18626 del 13/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 18626 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 1229-2011 proposto da:
POGGI IMELDE, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA
DEI CARRACCI l,

presso

lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO ALESSANDRI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANGELO OSNATO;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 102/2009 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 23/11/2009;

Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

GRECO.

FATTI DI CAUSA
Imelde Poggi propone ricorso per cassazione, con quattro
motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della
sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia
Romagna che, rigettandone l’appello, ha confermato il
fondamento della pretesa manifestata con l’avviso di
accertamento del reddito, con il quale, ai fini dell’IRPEF per l’anno

dichiarata, relativa alla cessione, nel luglio del 2000, di (una delle
tre quote di) un terreno edificabile in Ferrara, trasferito con
l’adiacente fabbricato.
Con l’avviso impugnato l’ufficio ha accertato la plusvalenza
rilevando che “l’ufficio del registro, in sede di valutazione dei beni
allora trasferiti, aveva ritenuto congruo il valore dichiarato dalle
parti, e determinato [scindendo in due valori parziali quanto
dichiarato per l’intero compendio] il valore dell’area edificabile in
lire 338.250.000”. Il contribuente “aveva

dato per acquisito il

valore del terreno edificabile nella detta

cifra, nell’ambito del

precedente accertamento”.
Il giudice d’appello pone in luce

che il contribuente,

allorquando l’ufficio del registro suddivise l’importo indicato nel
rogito, attribuendone una parte al fabbricato ed una all’area
dichiarata proprio nel rogito “edificabile”, non aveva sollevato
rilievi né sulla suddivisione del valore unitario, né sull’attribuzione
all’area edificabile del valore di lire 338.250.000, “E’ difficilmente
contestabile che l’accettazione del valore attribuito al terreno, da
parte del contribuente debba darsi per acquisito; questo perché la
precedente vertenza ai fini INVIM riguardava solo il valore di
riferimento del fabbricato: conseguentemente il contribuente ebbe
ad accettare, in quella occasione, ogni altra determinazione
formulata dall’ufficio”.
Il contribuente, inoltre, non aveva sollevato il problema
dell’accessorietà del terreno rispetto al fabbricato e della sua
qualità di “pertinenza” dello stesso.

2

2000, era stata recuperata a tassazione la plusvalenza, non

Tale carattere di pertinenza del terreno edificabile rispetto
al capannone, secondo la sentenza impugnata, non risultava del
resto né dagli atti, né dalla perizia depositata.
Il contribuente resiste con controricorso e con successiva
memoria, con la quale chiede l’applicazione dello ius superveniens
costituito da quanto disposto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n.
147 del 2015.

Con il primo motivo, denunciando motivazione insufficiente,
illogica e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio, con riguardo alla natura pertinenziale dell’area, in
quanto seguendo l’area pertinenziale il regime giuridico del
fabbricato cui accede, la sua vendita in uno con il fabbricato
stesso non potrebe dare luogo a plusvalenza imponibile ex art. 81
del tuir.
Con il secondo motivo, denunciando nullità della sentenza
per violazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112
cod. proc. civ., censura la sentenza della CTR per aver tratto la
conclusione della incontestabilità, nel giudizio relativo
all’impugnazione dell’avviso di accertamento IRPEF, del valore
attribuito all’area per mancata contestazione di tale valore in sede
di impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’INVIM;
con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt.
100 e 112 e dell’art. 2909 cod. civ., assume che nessuna
preclusione, men che meno di giudicato esterno, derivante dalla
mancata contestazione dell’area in sede di accertamento relativo
all’INVIM poteva sussistere nel far valere nel giudizio di
impugnazione dell’avviso di accertamento IRPEF la questione,
formulata in via subordinata, attinente al valore da attribuire
all’area per la quantificazione della plusvalenza imponibile ai fini
dell’IRPEF.
Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 33, comma 2, e 81, comma 1, lettera b)
del tuir, assume che una volta riconosciuto che l’area era
pertinenza del fabbricato, non avrebbe potuto che conseguire la

RAGIONI DELLA DECISIONE

declaratoria di insussistenza di qualsiasi plusvalenza imponibile
derivante dalla sua cessione, e, dunque, di annullamento
dell’avviso di accertamento IRPEF dell’Agenzia delle entrate.
Il secondo ed il terzo motivo, il cui esame congiunto, per la
stretta connessione, precede logicamente, comportando la
configurabilità di una plusvalenza stessa, laddove l’esame del
primo e del quarto motivo comporta un accertamento di fatto,

superveniens,

ius

secondo cui nell’accertamento delle imposte sui

redditi, “l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 – che, quale
norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere
ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale
realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla
base del valore dichiarato – come nella specie -, accertato o
definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene,
posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal
valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel
periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il
riferimento contenuto nella detta norma all’imposta di registro ed
alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione
esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della
norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base
impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF
(corrispettivo)” (Cass. n. 19227 del 2017, n. 12265 del 2017).
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso devono essere
pertanto accolti, non essendo configurabile, in mancanza di
prova, una plusvalenza, assorbito l’esame degli altri motivi, la
sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del
contribuente.
Le spese del giudizio vanno compensate fra le parti, in
considerazione dello ius superveniens.
P.Q.M.
4

sono fondati, anche alla luce del principio costituente

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso,
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il
ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma 1’8 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA