Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18626 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 11/07/2019), n.18626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6666-2017 proposto da:

FINANZIARIA INDUSTRIALE F.LLI D. & C. SNC, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio

dell’avvocato MARIA GABRIELLA D., rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANLUCA RUBINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTROLIBERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROMEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ADELE GARRITANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2043/2016 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – La Finanziaria Industriale F.lli D. & c. s.n.c. ha impugnato l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2006 pretesa dal Comune di Castrolibero su diversi immobili di proprietà della società.

2. – La CTR della Calabria ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la sentenza di primo grado.

3. – La società contribuente propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Il Comune si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. – Il Comune controricorrente solleva eccezione di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. osservando che esso è stato depositato in cancelleria oltre il termine di venti giorni.

L’eccezione, che deve essere esaminata in via preliminare, è fondata.

5. – L’art. 369 c.p.c., comma I, impone a pena di improcedibilità il deposito in cancelleria del ricorso entro il termine di giorni venti dall’ultima notificazione.

Nella fattispecie il ricorso è stato notificato a mezzo PEC, tanto al Comune che ai procuratori costituiti, in data 14 febbraio 2017 ed è stato depositato in cancelleria, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo ed al fascicolo, in data 23 marzo 2017 ben oltre, quindi, il termine previsto dalla legge.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile con la conseguente condanna alle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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