Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18626 del 07/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18626
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31315-2018 proposto da:
DIVINA NEWS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ANGELO
SCARANO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 539/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, con sentenza n. 29/16, sez. 2, respingeva il ricorso proposto dalla Divina news srl avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) relativo a Ires, Iva e Irap 2009.
Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza 539/2018, dichiarava inammissibile l’impugnazione per mancanza di sottoscrizione dell’appello da parte dell’avvocato difensore.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società ricorrente sulla base di un motivo.
L’Ufficio ha depositato atto di costituzione.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società contribuente censura la sentenza impugnata affermando che nell’appello risultava la sottoscrizione da parte del difensore della procura ad litem e che quindi l’atto era comunque ad esso difensore attribuibile.
Il motivo è manifestamente fondato.
Risulta dall’atto di appello allegato al ricorso che a margine dello stesso vi è delega della parte al difensore avv.to Scarano sottoscritta per autentica da quest’ultimo.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare ripetutamente, sia in relazione all’atto introduttivo del giudizio che a quelli di impugnazione, che la firma apposta dal difensore per l’autenticazione della procura (mandato “ad litem”) in calce o a margine al ricorso introduttivo consente di riferire al difensore stesso anche la paternità del ricorso medesimo (Cass. 4295/56; Cass. 21326/06; vedi in tema di ricorso per cassazione Cass. 18491/13, Cass. 7443/17)
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020