Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18626 del 03/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18626 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

correzione di errore
materiale

sul ricorso proposto da:
TOGNOLATTI Paola, rappresentata e difesa, per procura
speciale in calce al ricorso iscritto al R.G. n. 849 del
2013, dagli Avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando
Emilio Abbate, presso lo studio dei quali in Roma,
Lungotevere Michelangelo n. 9, è elettivamente
domiciliata;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore;
– intimato per correzione di errore materiale occorso nella sentenza
della Corte di cassazione n. 22441 del 2013, depositata
il 1 0 ottobre 2013.

Data pubblicazione: 03/09/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10 luglio 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Rossana Tebaidi per delega.
che, decidendo sul ricorso proposto da

TOGNOLATTI Paola e altri nei confronti del Ministero della
giustizia per la cassazione del decreto della Corte
d’appello di Perugia n. 641 del 2012, la Corte di
cassazione, con sentenza n. 22441 del 2013, depositata in
data l ° ottobre 2013, ha accolto il ricorso e ha
condannato il Ministero della giustizia al pagamento, in
favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di euro
1.000,00 oltre interessi legali dalla data delle domanda
al saldo e al pagamento delle spese dell’intero giudizio,
da distrarsi in favore dei procuratori dei ricorrenti;
che TOGNOLATTI Paola propone istanza di correzione di
errore materiale rilevando che nella intestazione della
citata sentenza ella è indicata come TOGNOLOTTI Paola;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata
alle parti:

2

Ritenuto

«[(…)] L’istanza è fondata, sussistendo nella sentenza n.
22441 del 2013 il denunciato errore materiale, risultando
che il ricorso per cassazione era stato proposto da
TOGNOLATTI Paola e non da TOGNOLOTTI Paola.

la seguente correzione di errore materiale: nell’epigrafe
della sentenza n. 22441 del 2013, ove è scritto
“TOGNOLOTTI Paola”, deve leggersi “TOGNOLATTI Paola”.
Si propone quindi la trattazione dell’istanza in camera di
consiglio al fine di apportare nella sentenza n. 22441 del
2013 l’indicata correzione di errore materiale»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di
decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte
critiche di sorta;
che,

dunque,

in accoglimento dell’istanza di

correzione, nell’epigrafe della sentenza n. 22441 del
2013, ove è scritto “TOGNOLOTTI Paola”, deve leggersi
“TOGNOLATTI Paola”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente procedimento (Cass., S.U., n. 9438 del 2002).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte

dispone che nell’epigrafe della sentenza n.

22441 del 2013, sia apportata la seguente correzione di
errore materiale: ove è scritto “TOGNOLOTTI Paola”, deve

3

In accoglimento della stessa, deve quindi essere disposta

leggersi “TOGNOLATTI Paola”;

dispone altresì che la detta

correzione sia annotata sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

VI – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA