Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18625 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 11/07/2019), n.18625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4607-2017 proposto da:

FINANZIARIA INDUSTRIALE F.LLI D. & C. SNC, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio

dell’avvocato MARIA GABRIELLA D., rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANLUCA RUBINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTROLIBERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROMEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ADELE GARRITANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2042/2016 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 30/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – La Finanziaria Industriale F.lli D. & c. s.n.c. ha impugnato l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2006 pretesa dal Comune di Castrolibero su diversi immobili di proprietà della società.

2. – La CTR della Calabria, con sentenza depositata in data 30.6.2016, non notificata, ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la sentenza di primo grado.

3. – La società propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Il Comune si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. – Il Comune solleva eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 366 comma I c.p.c., atteso che la procura è stata rilasciata da D.F. nella qualità di legale rappresentante della società Finid s.r.l. e non dal legale rappresentante della Finanziaria Industriale F.lli D. & c. s.n.c., ricorrente. Espone che, avendo eseguito un controllo sul codice fiscale indicato in atti, questo codice corrisponde ad una s.r.l. che ha analoga denominazione della s.n.c. (Finanziaria Industriale F.lli D.).

L’eccezione, che deve essere esaminata in via preliminare, è fondata.

5. – L’art. 366 c.p.c., comma I, impone che il ricorso debba contenere la indicazione della procura che deve essere rilasciata dalla parte che sta in giudizio a ministero del suo difensore (art. 83 c.p.c.). Nel caso di specie la parte che propone il rincorso è la Finanziaria Industriale F.lli D. & c. s.n.c. mentre la procura è stata rilasciata da altro soggetto giuridico e cioè dalla s.r.l. denominata – nella procura in calce al ricorso – “Finid” senza ulteriori specificazioni. Verosimilmente si tratta di una sigla per la quale si intende Finanziaria Industriale F.lli D. s.r.l., come deduce il Comune, che ha eseguito la verifica con il codice fiscale.

Le due società hanno invero lo stesso rappresentante legale, ma ciò non toglie che siano due soggetti giuridici diversi – nè in ricorso è specificato quale relazione intercorre tra esse – e che colei che dichiaratamente agisce è la s.n.c., sicchè è da quest’ultima che avrebbe dovuto essere rilasciata la procura. Nè vi sono nel corpo del ricorso indicazioni che consentano di individuare inequivocamente quale sia (eventualmente) la ragione per la quale la procura è rilasciata da altra società, nè tantomeno emergono indicazioni dalla sentenza d’appello. In difetto di procura il ricorso è inammissibile (cfr. Cass. 21786/2015; Cass. 16861/2018)

Le spese seguono la soccombenza in rito e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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