Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18623 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28663-2018 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 647/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Considerato:

che L.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 647/2018 pronunciata in data 7.2.18 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia;

che detta sentenza non risulta depositata presso la cancelleria di questa Corte risultando in suo luogo depositata la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1826/17.

Ritenuto:

che, in ragione di quanto sopra, il ricorso risulta inammissibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;

che alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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