Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18621 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 30/06/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 30/06/2021), n.18621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6146/2020 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E

L’IMMIGRAZIONE – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER

L’IMMIGRAZIONE E L’ASILO – UNITA’ DUBLINO, in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

K.I.;

– intimato –

avverso il decreto n. cronologico 107/2020 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 08/01/2020 R.G.N. 55666/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI

Roberto, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto n. 107/2020 il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da K.I., cittadino del Pakistan, ha annullato il provvedimento in data 15.6.2018 con il quale il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Unità Dublino del Ministero dell’Interno, aveva disposto, ai sensi dell’art. 18 Regolamento UE n. 604/2013, il trasferimento del richiedente protezione internazionale in Bulgaria, dove K.I., stando alla consultazione del sistema Eurodac, aveva in precedenza presentato domanda di protezione internazionale; ciò sul presupposto della considerazione della Bulgaria quale “paese sicuro” e ” non ravvisando particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza”;

1.1. l’accoglimento del ricorso è stato motivato ai sensi dell’art. 3 Par. 2 del Regolamento n. 604/2013 con il fatto che le fonti consultate (rapporto di Amnesty International 2017 e 2018, report UNHCR) offrivano un quadro poco rassicurante del modo con il quale vengono trattati i rifugiati, e più in generale i richiedenti asilo in Bulgaria; nonostante l’evoluzione migliorativa registrata negli ultimi periodi permaneva il ragionevole dubbio circa carenze sistemiche nelle condizioni di accoglienza che implicavano il rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; è stato inoltre evidenziato che il richiedente, come da certificazione allegata, risiedeva in Italia unitamente al fratello e tanto poteva rendere opportuno l’esame della domanda di protezione da parte dello Stato italiano;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo- Unità Dublino – sulla base di due motivi; K.I. non ha svolto attività difensiva;

4. il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3.2 e 18 Reg. UE 604/2013, censurando la sentenza impugnata per la non corretta interpretazione del principio di non respingimento in relazione ai trasferimenti c.d. Dublino, che avvengono tra i Paesi membri dell’Unione Europea egualmente tenuti al rispetto della CEDU e della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati; contesta le asserite carenze delle procedure di accoglienza del sistema bulgaro ed evidenzia che la Bulgaria oltre ad essere Paese membro dell’Unione UE aveva anche aderito al sistema di ricollocazione per quote; sostiene che il richiedente avrebbe potuto avvalersi in Bulgaria, paese competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, dell’esperimento del ricorso alla Corte EDU;

2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 7 e 17 Reg (UE) n. 60472013; il diritto all’unità familiare previsto dal Regolamento, che potrebbe discrezionalmente portare l’Unità Dublino a fare ricorso agli artt. 7 e 17, si applica in caso di legami con fratelli minorenni, figli, genitori e coniugi e non può pertanto valere tra fratelli maggiorenni, come pacifico nel caso di specie;

3 preliminarmente si ritiene, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo, e stante la manifesta infondatezza del ricorso, di non disporre, pur a fronte del difetto di prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione, il rinnovo della stessa ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. 8980/2020, 11287/2018, 15106/2013);

4. il primo motivo di ricorso presenta un profilo di inammissibilità in relazione alla doglianza di violazione e falsa applicazione del principio di non respingimento, doglianza non pertinente alle ragioni della decisione. Tali ragioni risiedono nell’accertamento di fatto circa le carenze del sistema di accoglienza bulgaro ed il connesso rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in caso di esecuzione del provvedimento di trasferimento in Bulgaria disposto dall’Unità Dublino; ad esse è quindi estranea la tematica (evocata dal riferimento al principio di non respingimento) dell’eventuale rimpatrio del richiedente asilo nel paese di origine quale effetto del rigetto della domanda di protezione internazionale in Bulgaria, questione non specificamente affrontata dal giudice di merito e che parte ricorrente non allega nè tantomeno dimostra essere stata tempestivamente e ritualmente dedotta;

4.1. nel merito occorre premettere che l’art. 3 del Reg. (CE) 26/06/2013, n. 604/2013, al paragrafo 2, stabilisce l’impossibilità di trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente, qualora si abbiano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;

4.2. il considerando n. 19 del Regolamento CE 26/06/2013, n. 604/2013 prevede in proposito che “al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito”;

4.3. questa Corte, con indirizzo ormai consolidato – vedi, per tutte: Cass. da n. 23584 a n. 23587 del 2020; n. 23724 e n. 23727 del 2020 nonchè, in senso conforme, n. 26603, n. 29447 del 2020 e n. 7520 del 2021 – ha chiarito che:

a) la determinazione dello Stato competente ai sensi del Reg. 604/2013 costituisce non un diverso e autonomo procedimento, bensì una fase, necessariamente preliminare, all’interno del procedimento di riconoscimento dello status di protezione internazionale. Ne deriva che l’accertamento della competenza all’esame della domanda e la decisione sulla domanda medesima, pur costituendo fasi distinte, sono inserite in un procedimento unitario attivato dalla manifestazione di volontà del cittadino straniero o apolide alle autorità competenti ovvero, nel nostro ordinamento, alle questure, che ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 26, comma 3, hanno il compito di avviare la procedura di cui al Reg. n. 604/2013 (Cass., Sez. U., 8044/2018);

b) l’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE dei Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, all’amministrazione e, precisamente, all’Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e non al giudice ordinario. Mentre il provvedimento così reso può essere poi sottoposto al controllo del giudice ordinario, nel senso previsto nel prosieguo della norma (Cass. n. 31675/2018 e n. 31566/2019);

c) la competenza in questione spetta, in linea di principio, al Paese di primo ingresso ai sensi dell’art. 13 Reg. CE n. 604/2013 ma tale previsione va letta in combinato disposto con quella dell’art. 3 dello stesso Regolamento, laddove stabilisce che “Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III”. Il Regolamento detta poi, al Capo VI, le “procedure di presa in carico e ripresa in carico”, ed istituisce un sistema Europeo di scambio di informazioni sui richiedenti asilo, volto a individuare lo Stato membro responsabile della valutazione della domanda di protezione internazionale e ad organizzare i relativi trasferimenti;

d) sulla scia di queste disposizioni il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, al suo art. 3, stabilisce che: “L’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (UE) n, 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno”;

e) questa normativa, nel suo complesso, pur affidando in Italia alla pubblica amministrazione (ed in particolare all’Unità Dublino) la verifica della competenza, tra i diversi Stati membri, ad esaminare la domanda di protezione internazionale, tuttavia attribuisce al giudice ordinario il compito di accertare, sulla base delle risultanze, l’inesistenza di condizioni ostative alla competenza sulla domanda, motivando al riguardo, quali risultano dallo stesso Reg. 604/2013;

4.4. la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 febbraio 2017, nella causa C 578/16 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, in tema d’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 2, e dell’art. 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide GU 2013, L 180, pag. 31; “regolamento Dublino III”), dell’art. 267 TFUE nonchè dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ha affermato quanto segue: “L’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea va interpretato nel senso che: anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del regolamento n. 604/2013 può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di tale articolo…; spetta alle autorità dello Stato membro che deve procedere al trasferimento e, eventualmente, ai suoi giudici, eliminare qualsivoglia dubbio serio relativo all’impatto del trasferimento sullo stato di salute dell’interessato, adottando le precauzioni necessarie affinchè il suo trasferimento sì svolga in condizioni che consentano di tutelare in modo adeguato e sufficiente lo stato di salute di tale persona….”;

4.5. la decisione impugnata è coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale evocato e, in particolare, con la ribadita necessità di un accertamento fattuale e giuridico relativo alle condizioni di accoglienza dello Stato competente all’esame della domanda;

4.6. il giudice di merito ha, infatti, operato la propria valutazione sulla base del concreto accertamento, tratto dalle fonti consultate, in ordine alle condizioni di accoglienza dei profughi in Bulgaria e alle carenze sistemiche nella procedura di asilo ivi risultanti; tale accertamento non risulta in alcun modo incrinato dalle deduzioni di parte ricorrente che si sostanziano in un mero dissenso valutativo in ordine alla situazione di accoglienza nello Stato bulgaro, dissenso intrinsecamente inidoneo ad evidenziare l’errore in fatto o in diritto in tesi ascritto al provvedimento impugnato;

4.7. in tale contesto privo di pregio si rivela l’argomento addotto dal PG a sostegno della richiesta di accoglimento del ricorso rappresentato dalla necessità di tener conto del fatto che il riconoscimento della protezione internazionale nei Paesi dell’Unione è fondato su un sistema “comune” di asilo (art. 78 T.F.U.E.), che “postula un principio generale di reciproca fiducia tra i sistemi di asilo nazionali e il mutuo riconoscimento delle decisioni emesse dalle singole autorità nazionali” (Cass., Sez. U., 8044/2018) e che tale spirito di reciproca fiducia si fonda su un sistema comune di valori e di regole che li incarnano che tutti gli Stati membri sono chiamati a rispettare (Cass. 213584/2020 cit.);

4.8. invero, il principio di mutual trust o fiducia reciproca esprime la necessità che l’accertamento di condizioni ostative al trasferimento in un paese membro dell’Unione Europea sia effettuato secondo un criterio rigoroso, nella consapevolezza del comune patrimonio di valori tra i Paesi UE, patrimonio destinato tendenzialmente a tradursi, sia con riferimento al principio di non respingimento, sia con riguardo alle procedure e modalità di accoglienza dei richiedenti asilo, nella garanzia di effettività di tutela dei diritti umani fondamentali che di quel complesso di valori comuni rappresentano un sostrato fondamentale;

4.9. tuttavia ai sensi dell’art. 3, par. 2, del Regolamento Dublino III nonchè del considerando n. 21 dello stesso Regolamento) come nterpretato dalla CGUE, tale principio deve essere bilanciato con il principio di cautela a garanzia degli incomprimibili diritti fondamentali dello straniero, principio che impone al giudice nazionale di annullare provvedimento di trasferimento tutte le volte in cui non solo vi sia la prova certa, ma anche il ragionevole dubbio – cioè ” fondati motivi” – per ritenere che nello Stato membro inizialmente designato come competente sussistano “carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro”, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonchè dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, siccome interpretato dalla Corte di Strasburgo (sul principio del ragionevole dubbio, in linea generale, v. la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 22 marzo 2005, Av c. Turchia, e in particolare i p.p. 59-60)

4.10. nel caso specifico della Bulgaria non possono nutrirsi dubbi sulla ricorrenza di tale ultima situazione anche alla luce della Risoluzione del Parlamento Europeo dell’8 ottobre 2020 sullo Stato di diritto ed i diritti fondamentali in Bulgaria (2020/2793(RSP)) risoluzione che, nel deplorare profondamente il fatto che gli sviluppi in Bulgaria abbiano comportato un deterioramento significativo nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda l’indipendenza della magistratura, la separazione dei poteri, la lotta alla corruzione e la libertà dei media, ha espresso specifica preoccupazione “per il fatto che sia stato impedito l’ingresso in territorio bulgaro a coloro che potrebbero necessitare di protezione internazionale o che essi siano stati espulsi, a volte con forza, senza avere la possibilità di chiedere asilo o una valutazione personalizzata; manifesta viva preoccupazione; per l’allarmante deportazione dei membri dell’opposizione turca, che viola i trattati internazionali e le valide ordinanze emesse dai tribunali bulgari competenti; invita le autorità bulgare a garantire che la legislazione e le prassi in materia di asilo rispettino pienamente il pertinente acquis e la Carta dei diritti fondamentali; invita la Commissione ad occuparsi con la massima urgenza della procedura d’infrazione nei confronti della Bulgaria” (Risoluzione cit., punto 19);

4.11. tale analisi conferma la validità dell’accertamento alla base del provvedimento impugnato, poichè rende evidente che il trasferimento dell’odierno richiedente asilo in Bulgaria si pone in contrasto con la previsione dell’art. 3, par. 2, del Regolamento UE n. 604 del 2013 e con quella dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (come del resto, da tempo affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, vedi, per tutte: Cons. Stato, Sez. III, n. 5085/2017);

5. il rigetto del primo motivo di ricorso assorbe l’esame del secondo motivo;

6. l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 1778/2016).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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