Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18621 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5877-2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA RUGGERO

DI SICILIA 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO GRIO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4185/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 11/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 4538/16, sez. 25, respingeva il ricorso proposto da M.B. avverso l’avviso d’accertamento (OMISSIS) per rendita catastale.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 4185/17, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di quattro motivi.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto la mancanza di adeguata motivazione da parte dell’avviso di accertamento sia sotto il profilo della ratio effettiva della procedura di riclassamento della microzona che sotto quello dello stato specifico dell’immobile.

Con il secondo motivo lamenta, in particolare, che la Commissione non abbia tenuto conto della perizia di parte e non abbia motivato circa le differenze esistenti tra lo stato dell’immobile in questione e quelli presi a base di confronto dall’accertamento.

Con il terzo motivo propone analoga censura sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del decidere.

Con il quarto motivo contesta la condanna alle spese, in quanto l’amministrazione è stata rappresentata in causa da un suo funzionario.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

La Commissione regionale ha basato la decisione in ragione del fatto che trattandosi di un riclassamento operato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 355, in ragione della necessità di ridurre la sperequazione esistente a livello impositivo tra i valori di mercato e quelli catastali degli immobili in una data microzona in ragione delle trasformazioni e dei miglioramenti intervenuti in quest’ultima, era sufficiente fare riferimento alle circostanze che giustificavano siffatto riclassamento quali lo scostamento significativo tra il valore di mercato e quello catastale.

Tale motivazione non è condivisibile.

La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; Cass. 27180/2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza, deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. 249/17).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di (OMISSIS), questa Corte ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. n. 9770/2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che – come nella specie – faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

Il motivo ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra. Restano assorbiti i restanti tre motivi.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto nei termini di cui sopra e, sussistendo i presupposti per la decisione di merito annulla il provvedimento impugnato. Compensa le spese dell’intero giudizio stante la novità della questione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti tre, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito annulla il provvedimento impugnato; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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