Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18621 del 03/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18621 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

-/-

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

CEREXPO s.r.l. (P.IVA 03037020363), in persona del legale
rappresentante

pro tempore,

rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati
Leonardo Màrconi e Enrico Giannubilo, elettivamente
domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, viale
Pasteur n. 5;

ti
– ricorrente contro

BETTATI ENGENEERING s.r.1., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata avverso l’ordinanza del Tribunale di Modena depositata il
5 marzo 2013, comunicata il 7 marzo 2013 a mezzo PEC.

Data pubblicazione: 03/09/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20 maggio 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti;

lette

le conclusioni del P.M., in persona del

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto

che, con ricorso ex artt. 696 e 696-bis cod.

proc. civ., Cerexpo s.r.l. chiedeva al Presidente del
Tribunale di Modena di disporre accertamento tecnico e/o
consulenza tecnica preventiva volta a verificare i lavori
eseguiti dalla Bettati Engeneering s.r.l. per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico sull’immobile di
proprietà della ricorrente sito in Sassuolo;
che all’udienza fissata dal Presidente del Tribunale
per la comparizione delle parti, si costituiva Bettati
Engeneering s.r.1., eccependo l’incompetenza territoriale
del foro di Modena, in forza della clausola contrattuale
che indicava il foro di Reggio Emilia come competente a
decidere in via esclusiva qualsivoglia controversia che
fosse insorta tra le parti relativamente alla
interpretazione, esecuzione, cessazione del contratto cui
si riferiva la richiesta di accertamento preventivo;
che il Presidente del Tribunale di Modena dichiarava
facendo applicazione del

inammissibile il ricorso,

principio affermato da Cass. n. 9290 del 1991, secondo cui

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Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino,

«poiché il giudice competente a provvedere sull’istanza di
accertamento tecnico preventivo è lo stesso giudice che
sarebbe competente per la causa di merito, ove questa sia
attribuita in via convenzionale ad un determinato giudice,

istruzione preventiva, senza che tale foro convenzionale
possa ritenersi escluso a norma dell’art. 28 cod. proc.
civ., trovando con esso applicazione lo specifico criterio
di competenza territoriale consistente nella prevista
coincidenza del foro della causa di merito»;
che avverso questo provvedimento Cerexpo s.r.l. ha
proposto regolamento di competenza;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva;
che il P.M. ha concluso nel senso del rigetto del
ricorso.

Considerato

che preliminare alla stessa esposizione

dei motivi di ricorso è il rilievo della inammissibilità
dello stesso;
che, invero, questa Corte ha affermato che, «in
materia di procedimenti cautelari, è inammissibile la
proposizione del regolamento di competenza, anche
nell’ipotesi di duplice declaratoria d’incompetenza
formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione
della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della
competenza – che, in sede cautelare, non possono assurgere

lo stesso giudice è competente con riguardo alla richiesta

al genus

della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad

instaurare la procedura di regolamento in quanto
caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità
illimitata – sia perché l’eventuale decisione, pronunciata

proc. civ., sarebbe priva del requisito della
definitività, in ragione del peculiare regime giuridico
del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad
inserirsi» (Cass., S.U., n. 16091 del 2009; Cass. n. 18189
del 2013);
che, con specifico riguardo ai procedimenti di
istruzione preventiva, questa Corte ha altresì chiarito
che «il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi
la propria competenza per territorio a provvedere
sull’istanza di accertamento tecnico preventivo a fini
conciliativi, proposta ai sensi dell’art. 696-bis cod.
proc. civ., non ha alcuna efficacia preclusiva o
vincolante nel successivo giudizio di merito. Esso, di
conseguenza, non può essere impugnato col regolamento di
competenza» (Cass. n. 14187 del 2008);
che, nel medesimo senso, le Sezioni Unite di questa
Corte hanno affermato che «il provvedimento che ammette la
consulenza tecnica preventiva (così come gli altri
provvedimenti di istruzione preventiva, di cui condivide
la natura) non è suscettibile di ricorso per cassazione ai

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in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 cod.

sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento
connotato dal carattere della provvisorietà e
strumentalità avverso il quale, pertanto, non sono
ammissibili neppure il regolamento di competenza e il

legittimità risolvere quella stessa questione di
competenza o di giurisdizione della quale non potrebbe
essere investito a norma dell’art. 111 Cost.» (Cass.,
S.U., n. 14301 del 2007; Cass. n. 17058 del 2005; Cass. n.
12979 del 2004; Cass. n. 3276 del 1999; Cass., S.U. n.
7129 del 1998; vedi anche Cass. n. 5698 del 2013, per la
esclusione del carattere di “sentenza”, ai sensi dell’art.
111, settimo comma, Cost., del provvedimento di rigetto
della istanza di consulenza tecnica preventiva con
finalità conciliativa);
che, dunque, alla luce di tali orientamenti, che il
Collegio condivide ed ai quali intende dare continuità, il
ricorso per regolamento di competenza proposto avverso il
provvedimento del presidente del Tribunale che abbia
dichiarato inammissibile la richiesta di accertamento
tecnico preventivo e/o di consulenza tecnica preventiva
(come espressamente affermato in ricorso), non può
sottrarsi alla dichiarazione di inammissibilità;

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regolamento di giurisdizione, non potendo il giudice di

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio, non avendo l’intimata svolto attività
difensiva;
che, poiché il ricorso è stato notificato dopo il 31

atto – ai sensi dell’art. l, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma

1-quater

all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,

del d.P.R. n.

115 del 2002, inserito dall’art. l, comma 17, della legge
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti
per

il

versamento, da parte della ricorrente,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, deve darsi

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

VI – 2 Sezione civile della Corte suprema di cessazione,

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