Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18620 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 30/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 30/06/2021), n.18620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2789/2020 proposto da:

A.M.U., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO FABBRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRAPANI, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 377/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 04/06/2019 R.G.N. 582/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 377/2019 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la ordinanza di primo grado di rigetto del ricorso proposto da A.M.U., cittadino del Pakistan, della domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.M.U. sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10, deducendo a nullità della ordinanza di primo grado per non avere il giudice di merito proceduto all’audizione del richiedente;

2. con il secondo motivo deduce: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per mancato esame di prove documentali offerte nonchè per omesso esame dei fatti decisivi indicati dal ricorrente nell’audizione davanti al Tribunale dove ha avuto la possibilità di fornire precisazioni che sono state invece valutate come contraddittorie e valutazione di complessiva inattendibilità- mancata audizione del ricorrente;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce: violazione, falsa ed erronea interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, artt. 3, 8 e 25 CEDU e artt. 2 e 10 Cost. – motivazione assente nonchè errata valutazione dei presupposti e mancata concessione della protezione umanitaria;

4. il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, priva dell’indicazione della data in cui la stessa è stata conferita;

5. il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”; la mancanza sia dell’indicazione della data di rilascio della procura speciale, sia della correlata certificazione impedisce di verificare l’avvenuto conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato; ne consegue l’inammissibilità del ricorso presentato in virtù di una simile procura; il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, dei motivi di ricorso (Cass. n. 20075/2020);

6. non si fa luogo alla rifusione delle spese nei confronti della parte intimata che si è limitata al deposito di memoria di costituzione al fine della discussione, alla quale non è seguita alcuna concreta attività difensiva;

7. la Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto;

8. all’esito della adunanza camerale il versamento di tale importo era stato posto a carico del difensore del ricorrente in applicazione ad un indirizzo interpretativo già più volte seguito. Tuttavia, in base ad un principio generale, la deliberazione della sentenza civile, ancorchè risultante dal dispositivo compilato inerente alla medesima – salvo il caso, eccezionale, che del dispositivo stesso il legislatore preveda una immediata rilevanza esterna, con conseguente sua idoneità a determinare la cristallizzazione della decisione adottata – non esclude il potere-dovere del giudice di tenere conto di rilevanti sopravvenienze intervenute nel periodo successivo ad essa ed anteriore alla pubblicazione, e di provvedere, ove occorra, coerentemente con esse (arg. ex Cass. 11 aprile 1992, n. 4466);

8.1. nella specie, è sopravvenuta Cass. S.U. 1 giugno 2021, n. 15177, che ha affermato il principio secondo cui:

“il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”. Di conseguenza, il Collegio riconvocatosi nella medesima composizione con modalità da remoto ha deliberato di modificare il dispositivo nella parte relativa al contributo unificato ponendo il relativo versamento a carico del ricorrente, come indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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