Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18620 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18620 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 6901-2017 proposto da:
MANCUSI FRANCI’,SCO, NIANCUSI RI AGIO, MANCUSl
ANTON I i i A, nella qualità di eredi di ( *RADO ANG l’i A
MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NI CO] X)’
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1)1<11,1 :UN I V k RS IT A I persona del NIinistro pro tempore, STUI)I BASII in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA Data pubblicazione: 13/07/2018 DE1 P( )R1( 12, presso l'AVVOCATURA GKNERA1 DELLO STATO, che Ji rappresenta e dife4de ope legis; - controricorrenti - Contro - intimato avverso la sentenza n. 239/2016 della CORTK 1YAPPln,0 di POTI , NZA, depositata il 30/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARLI RITENUTO IN FATTO 1. Con il ricorso in atti parte ricorrente chiede che sia cassata l'impugnata sentenza — con la quale la Corte d'Appello di Potenza, accogliendo il gravarne proposto dalla Università degli Studi della Basilicata (Unibas), ha riformato la sentenza di condanna in primo grado di essa appellante a risarcire il danno patito dagli odierni ricorrenti per l'occupazione appropriativa di alcune aree di sua proprietà destinate alla realizzazione della nuova sede universitaria — sul rilievo dell'errore in cui era incorso il decidente che, in violazione degli artt. 88, 99, 112, 115 e345 cod. proc. civ. ed omettendo la motivazione su un punto specifico della controversia, aveva denegato la natura edificatoria .dei suoli oggetto di. alyropriazione, malgrado tale qualificazione, per ammissione della stessa :\mministrazione procedente, tosse pacifica e non avesse mai fi minato oggetto di contestazic me (primo motivo); e che in violazione degli arti. 91, 92 e 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nonché degli arti. 10, 132 e 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, compensate in ragione delle metà, nei confronti Ric. 2017 n. 06901 sez. M1 - ud. 05-06-2018 -2- CONSORZIO BAS11,1CAT dell'appellante Unibas, malgrado le circostanze di causa rendessero giustificata uri 4 compensazione ,per l'intero delle, spese, peraltro liquidate determinando arbitrariamente il valore della lite (secondo motivo). Resiste al proposto gravame l'Unibas con controricorso, mentre non CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1. 11 primo motivo di ricorso non merita adesione. 2.2. Dato previamente atto che parte ricorrente, per effetto degli acconti corrispostigli in corso di procedura, è già stata in larga parte ristorata del pregiudizio sofferto a seguito dei fatti di causa e premesso altresì, quanto alle doglianze motivazionali ivi declinate, che esse non possono trovare ingresso nel presente giudizio, giacché il vizio denunciato, pur senza considerare che la sua illustrazione non si allinea alla rubrica (in essa si lamenta un vizio di «omessa motivazione di un punto decisivo della controversia ... », mentre nel corpo del motivo, a pag. 18, punto 25, si imputa alla decisione un vizio di «insanabile contraddizione nella motivazione»), risulta estraneo al novellato dettato dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., cui la specie in esame soggiace ratione tempolis-, avendo esso ridotto al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione, ristretto ora alla sola omissione dell'esame di un fatto decisivo per il giudizio che abbia formato oggetto di discussione .tra le parti, va detto quanto alle altre doglianze volte a denunciare l'erroneità in diritto dell'impugnato pronunciamento che esse sono infondate e non possono perciò trovare seguito alcuno. 2.3. Per vero, ricordato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata da introdursi tassativamente attraverso uno dei motivi indicati dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. e che, impone che Ric. 2017 n. 06901 sez. M1 - ud. 05-06-2018 -3- ha svolto attività difensiva il Consorzio. nell'esposizione del motivo trovino espressione le ragioni del dissenso rispetto) alla 4cis1one impugna.w, formulate in rmini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di rifcribilità a quanto oggetto di decisione e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto requisiti,risulta ravvisabile nell'illustrazione del motivo circa la pretesa violazione dell'art. 88 cod. proc. civ., e ciò non senza più generalmente osservare che ove di essa si voglia discutere con riferimento alle tesi difensive della controparte — che avrebbe dapprima riconosciuto la natura edificatoria dei suoli per poi rinnegarla — l'allegazione non troverebbe il debito confOrto fattuale come la stessa ben documenta alle pagine 9-11 del controricorso. 2.4. Circa le altre violazioni di legge, quelle dedotte con riguardo agli arti. 99 c 345 cod. proc. civ. si rivelano un manifesto fuor d'opera, atteso che solo l'attore o, al più, l'attore in riconvenzione qualità che in ogni caso fanno difetto all'amministrazione resistente che riveste pacificamente in questo giudizio il ruolodel convenuto — possono essere promotori di una domanda, intendendosi come tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronlincia di accoglimento o di rigetto. 2.5.1. Non miglior sorte, quantunque la sua prospettazione risulti indubbiamente meno incongrua rispetto) alla qualità di convenuta rivestita nel giudizi() da Unibas, si guadagna la pretesa violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in cui il decidente sarebbe caduto Ric. 2017 n. 06901 sez. M1 - ud. 05-06-2018 -4- l'adozione, nessuna deduzione, tantomeno connotata dai predetti condividendo la natura non edificatoria dei suoli, malgrado detta eccezione non f(A-se stata mai declin.4ta dall'amministrazOne resistente. 2.5.2. Occorre invcro ricordare in linea generale, come questa Corte ha reiteratamente precisato che, sebbene il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato riguarda il peti/mm, «che va determinato con via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto» (Cass., Sez. 1V, 24/03/2011, n. 6757), nondimeno il limite che ne discende per il giudice, che non pitO perciò andare li/tra petita ci alligata partium, non C disgiungibile dal dovere che compete ad esso di decidere la domanda, in applicazione del principio iura fiorii curia (Cass., Sez. 1V, 13/12/2010, n. 25410), di talche, fermo il vincolo della domanda come delle eccezioni, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronuncitto «non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti» (Cass. Sez. IV, 4/02/2016, n. 7)209), né alla facoltà «di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, c ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da eludi erroneamente richiamati dalle parti» (Cass., Sez .1V, 24/07/20.12, n. 12943). 2.5.3. Se dunque il giudice, per principio, non incontra altro limite, nello scrutinare la fattispecie al suo esame, che quello indotto dalla rappresentazione dei fatti di causa affidata alle parti, tanto più in questa sua attività potrà sentirsi condizionato dalla clualificazione giuridica ad essa impressa o pretesa dalle parti, onde nessuna concludenza può ascriversi su questo terreno a pretesto della «pacifica» natura Ric. 2017 n. 06901 sez. M1 - ud. 05-06-2018 -5- riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in edificatoria dei suoli oggetto di apprensione, alla circostanza che nel " costituirsi in giudio l'amministrazioRe convenuta, richia,triando l'art. 3, comma 65, 1. 23 dicembre 1996, n. 662, possa aver preso posizione al riguardo in senso favorevole alla tesi che si vorrebbe vedere qui accolta. funzione parimenti preclusiva alla sindacabilità della questione da parte del decidente, secondo cui «nella specie non si sarebbe trattato di chiedere al giudice di qualificare il fatto-diritto costitutivo della richiesta risarcitoria (vale a dire di qualificare come edificabile il terreno) perché quel fatto-diritto è stato pacificamente affermato dalle parti ed è quindi rimasto esterno al ihema decidendum», sicché su di esso non era stata richiesta nessuna pronuncia costituendo appunto «il fatto-diritto dimostrato in quanto concordemente affermato dalle parti sul quale il giudice deve fondare la propria pronuncia». Ancorché la portata decisoria dell'argomento sia tutt'altro che esplicita — l'illustrazione che di esso ne compie il motivo, prendendo le distanze dalla confutazione operatane dalla Onte er\ppello si colloca invero manifestamente al di fuori dell'opinione di questa Corte che solo il giudicato sulla natura dei suoli vincola la stima del danno (Cass., Sez. 17/02/2011, n. 3909) — il deliberato adottato sul punto dal giudice d'appello non si presta a censura, dal momento che, dando atto che con l'iniptignativa proposta avanti a sè Unibas aveva inteso far valere «proprio l'erroneità della pronuncia con cui il primo giudice ha liquidato il risarcimento senza tenere conto della inedificabiltà del suolo», la Girte potentina ha mostrato di governare la specie in esame in piena adesione all'orientamento già altre volte enunciato da questa Corte secondo cui «in tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, è necessario il preventivo accertamento della natura Ric. 2017 n. 06901 sez. M1 - ud. 05-06-2018 -6- 2.5.4. Né in pari direzione è spendibile l'argomento, pure azionato in dell'area occupata, se edificabile o agricola, da condurre in base alla classifica4ione urbanistica» 47.ass., SCY. 1, 28/0,5/2004, n. 10820)di modo che la relativa questione, come appunto rettamente qui ritenuto dal decidente, e di per sé ricompresa nell'oggetto del processo nel quale l'amministrazione abbia contestato l'entità della pretesa creditoria. un percorso logico volto in ogni caso ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà ed allegata esclusivamente in funzione di prova di quest'ultimo requisito, non può essere qualificata come fatto principale, la cui mancata contestazione da parte dell'appellato comporta la formazione di un giudicato interno, impedendo al giudice di secondo grado di riformularne la valutazione, ma come fatto secondario, la cui valutazione, rientrante nel percorso logico seguito per giungere all'accertamento del fatto costitutivo, deve ritenersi implicitamente rimessa in discussione proprio per effetto della domanda degli appellanti (Cass., Sez. l, 16/03/2016, n. 5247). 2.6. Ciò porta, per quanto occorrer possa, pure a reputare assorbita anche la residua doglianza rappresentata in ordine all'art. 115 cod. proc. civ., sebbene riguardo ad essa non possa non osservarsi che il principio di non contestazione, nella sua funzione di costituire una tecnica semplificatoria della prova, concerne i fatti (l'avvenuta apprensione dei suoli nella specie), ma non la valutazione giuridica che di essi nei sia fatte dalle parti, (la natura edificatoria di essi). 3. Parzialmente fondato risulta viceversa il secondo motivo di ricorso, posto che, una volta escluso che per effetto della qui confermata soccombenza dichiarata in appello) potesse trovare applicazione nella specie l'art. 92 cod. proc. civ. e che le spese potessero per questo essere compensate, si rivela per contro errato, perché individuato in violazione dell'art. 10 cod. proc. civ., lo scaglione di valore adottato dal Ric. 2017 n. 06901 sez. M1 - ud. 05-06-2018 -7- Va da sé, infatti, la questione della natura del bene, in quanto inserita in giudice d'appello, trattandosi, invero, di domanda risarcitoria il cui valore riskltava nella specie,indeterminato, ong,e le spese andava44o liquidate ai sensi dell'art. 21, comma 7, d.m. 10 marzo 2014., n. 55. 4. Cassandosi, perciò, l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. oltre agli accessori di legge, in complessivi euro 10.000,00 per compensi, di cui euro 4100,00 relativamente al giudizio di primo grado (pari ad curo 850,00 per studio, curo 600,00 per introduzione, curo 1250,00 per trattazione e 1400,00 per decisione) ed euro 5900,00 relativamente al giudizio di secondo grado (pari ad curo 1100,00 per studio, euro 850,00 per introduzione, euro 2100,00 per trattazione ed curo 1850,00 per decisione). 5. Le spese del presente giudizio vanno invece integralmente compensate attesa la reciprocità della soccombenza. PQNI Rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie parzialmente il secondo motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese processuali dovute da parte ricorrente in favore dell'Università degli Studi della Basilicata in complessivi curo 10.000.00 per compensi, oltre al 1 per spese generali ed accessori di legge. , Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Cosi deciso in 1Zoma nella camera di consiglio della V I-1 sezione civile il giorno 5.6.2018. l)on. Francesco Ric. 2017 n. 06901 sez. M1 - ud. 05-06-2018 -8- proc. civ., le spese di lite dovute da parte ricorrente vanno liquidate,

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