Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18620 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 11/07/2019), n.18620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. NOVIK Adel Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13235/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

L’Autoclub s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Cordeiro Guerra, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Filippo Pingue, sito in

Roma, via San Basilio, 72;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 442/1/11, depositata il 28 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio

2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 28 novembre 2011, che, in accoglimento dell’appello proposto dalla L’Autoclub s.r.l., ha annullato l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha rettificato le dichiarazioni rese ai fini i.re.s., i.r.a.p. e i.v.a. relative agli anni 2004 e 2005;

– il giudice di appello, dopo aver dato atto che il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente solo limitatamente alle sanzioni irrogate, ha escluso la correttezza della ripresa operata dall’Ufficio, fondata sulla contestazione della inesistenza soggettiva delle operazioni rilevate, in ragione della estraneità della contribuente medesima dalla frode fiscale accertata e della buona fede della stessa;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resiste con controricorso la L’Autoclub s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo proposto la ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione alla ritenuta prova della buona fede da parte della società contribuente;

– evidenzia, in proposito, che il giudice di appello ha giudicato sussistente la buona fede della contribuente benchè le società con cui erano state poste in essere le operazioni rilevate erano tutte prive di struttura operativa e costituite poco prima dell’effettuazione delle operazioni medesime e gli amministratori di fatto delle stesse avessero dichiarato che la contribuente era a conoscenza del sistema di frode da loro perpetrata;

– il motivo è fondato;

– la Commissione regionale ha desunto la buona fede della contribuente e, conseguentemente, il suo mancato coinvolgimento, neanche colposo, nella frode fiscale perpetrata da terzi, dalla sporadicità delle operazioni contestate, dalla regolarità della documentazione relativa ai pagamenti effettuati e dalla mancata ricezione di segnalazioni di allarme da parte dell’amministrazione finanziaria, sollecitata da apposito interpello della contribuente medesima;

– una siffatta motivazione si presenta insufficiente, in quanto non prende in considerazione le allegazioni dell’Ufficio, reiterate con le controdeduzioni in appello, in ordine alla assenza di strutture operative delle società cedenti;

– siffatte allegazioni presentano carattere decisivo, in quanto idonee ad invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito e, conseguentemente, a rendere fa venir meno il fondamento della ratio decidendi (cfr. Cass., ord., 26 giugno 2018, n. 16812; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25756);

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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