Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18620 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1667-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BEI

POLO 36, presso lo studio dell’avvocato SANTINA D’ERAMO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VANESSA VITALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3990/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 7684/16, sez. 21, respingeva il ricorso proposto da A.S. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per rendita catastale.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza n. 3990/17, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

L’ A. ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta la decisione impugnata sotto il profilo della violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 133, laddove ha ritenuto che, avendo in precedenza la contribuente presentato istanza Docfa, occorreva fornire una più adeguata motivazione in ordine al cambiamento della categoria dell’immobile.

Con il secondo motivo censura la sentenza sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione perchè, dopo avere ritenuto l’avviso di accertamento sufficientemente motivato, ha, invece, ritenuto inadeguata e carente l’argomentazione fornita circa il passaggio dell’immobile da una categoria all’altra.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi, e gli stessi si rivelano manifestamente infondati.

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di (OMISSIS), è stato chiarito da questa Corte che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. n. 19810 del 23/07/2019; Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. n. 9770 del 08/04/2019).

Questa Corte ha già affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e, se del caso, contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Alla luce di siffatti principi la decisione della Commissione regionale appare corretta.

La circostanza che la stessa abbia ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento impugnato dalla contribuente in ordine alla determinazione della microzona non comporta alcuna contraddittorietà con la successiva valutazione di carenza di motivazione riguardo alla attribuzione di una diversa categoria all’immobile posto che,come evidenziato dalla giurisprudenza dianzi riportata, tale determinazione, ancorchè collegata con quella della individuazione della microzona, presenta tuttavia ulteriori caratteristiche proprie che devono essere oggetto di motivazione.

Per quanto concerne poi in particolare il primo motivo, con cui si censura la sentenza laddove ha ritenuto che, avendo in precedenza la contribuente presentato istanza Docfa, occorreva fornire una più adeguata motivazione in ordine al cambiamento della categoria dell’immobile, ritiene il Collegio che trattasi di una motivazione priva di rilevanza decisoria che appare esprimere piuttosto una esigenza di opportunità anzichè un obbligo giuridico e che comunque non inficia la correttezza della motivazione già esaminata in precedenza circa l’obbligo di motivare il mutamento di categoria in ragione delle caratteristiche e condizioni dell’immobile.

Il ricorso va dunque respinto.

In ragione della incertezza giurisprudenziale esistente si compensano le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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