Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1862 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1862 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al 5640 del ruolo generale dell’anno
2007, proposto
da
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del
ministro pro tempore e Agenzia delle entrate, in persona
del direttore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi
dall’Avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano
– ricorrenticontro
Yachting Club Porticciolo s.r.1., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
mandato in calce al controricorso, dall’avv. Laura
Vasselli, presso lo studio della quale in Roma, al viale
Rossini, n. 26, elettivamente domicilia;
RG n. 5640/07
Angelin

stensore

Data pubblicazione: 29/01/2014

Pagina 2 di 6

controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Puglia, sede di Taranto, sezione 29°, depositata in
data 23 novembre 2006, n. 131;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26

udito per la società l’avv. Laura Vasselli;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per il rigetto del
ricorso
Fatto
A seguito di un avviso d’irrogazione di sanzioni afferenti ad
imposta sul valore aggiunto per l’anno 1989, l’ufficio iscrisse
definitivamente a ruolo i relativi importi a seguito della mancata
impugnazione dell’avviso; ne segui la notifica il 13 settembre 1994
di una cartella di pagamento, che la contribuente alla quale era
destinata impugnò, eccependo la nullità dell’iscrizione a ruolo,
perché compiuta oltre il termine di decadenza del 31 dicembre
1993.
La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, con
sentenza che la Commissione tributaria regionale ha ribaltato,
ritenendo inoperante la sospensione dei termini e quindi tardiva
l’iscrizione a ruolo.
Ricorrono il Ministero e l’Agenzia delle entrate per ottenere la
cassazione della sentenza.
La società si difende con controricorso.
Diritto

RG n. 5640/07
Angelina-

estensore

novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perríno;

Pacind 3 di 6

1.- Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso
proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, peraltro
estraneo alle precedenti fasi del giudizio.
A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte
dell’articolo 57, 10 comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999.

facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal
primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività delle Agenzie
fiscali), unico soggetto attivamente e passivamente legittimato è
l’Agenzia delle entrate e la controversia non può essere instaurata
dal Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177; Cass. 29
dicembre 2010, n. 26321; 12 novembre 2010, n. 22992; Cass. 19
gennaio 2009, n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass. 22
maggio 2008, n. 13149).

2.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1°
comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’articolo 48 della legge 413 del 1991, come
modificato dall’articolo 3, 2° comma, del decreto legge n. 16 del
1993 nonché dell’articolo 17, 3° comma, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 602 del 1973, reputando che la sospensione dei
termini stabilita dall’articolo 48, 1° comma, della legge numero 413
del 1991 operi in materia di Iva senza soluzione di continuità tra il 1
gennaio 1992 ed il 20 giugno 1993, di guisa che l’iscrizione a ruolo
avvenuta entro il 31 dicembre 1994 in relazione ad un atto resosi
definitivo, in virtù della suddetta sospensione, in data 4 ottobre
1993, è tempestiva a norma dell’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602/73.

2. 1.-11 motivo è fondato e va in conseguenza accolto.

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Anuelina-Mai

n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri”, e le “competenze”

Pallina 4 di 6

Il 3° comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 602 del 1973, stabilisce, nel testo ‘un’elle
temporis applicabile, che <>.
2.2.-E che l’accertamento in questione, notificato in data 15
luglio 1992, sia divenuto definitivo nel 1993 non è revocabile in
dubbio.
2.3.-È difatti orientamento consolidato della Corte che, in
materia di IVA, il termine breve per proporre impugnazione, già
sospeso fino al 30 aprile 1992 ai sensi dell’art. 48 1″ comma, I. 30
dicembre 1991 n. 413, deve intendersi sospeso sino al 20 g iugno
1993, per effetto della proroga disposta dall’articolo 3, 2° comma,
del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, il quale ha statuito,
fra l’altro, che il predetto articolo 48, 1° comma, «continua ad
applicarsi fino al 20 giugno 1993», così dando continuità al periodo
di sospensione (Cass. 8 marzo 2006, n. 4944; Cass. 11 marzo 2002,
n. 3520).
2.4.-Soltanto in esito al decorso integrale del termine

di

sospensione, dunque, è predicabile la definitività dell’accertamento,
decorso l’ulteriore termine stabilito per la sua impugnazione.
3.-Altresì fondato è il secondo motivo di ricorso, proposto ex
articolo 360, 1° comma, numero 4, c.p.c., col quale l’Agenzia delle
entrate lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 112
e 346 c.p.c. e dell’articolo 56 del decreto legislativo n. 546 del
1992, censurando il capo della sentenza che ha
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An2elina-

estensore

riferito

finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno

1>4_iita 5 di 6

l’applicabilità dell’articolo 48 della legge 413 del 1991 alla sola
imposta e non anche alle sanzioni, perché relativo a doulianza non
proposta nel ricorso introduttivo e comunque non riproposta in
appello.
3.1.-Al riguardo, la stessa società riconosce in controricorso che

limiti della sospensione, che opererebbe solo in relazione alle liti
concernenti I ‘imposta e non le sanzioni>>.
3.2.-Va dunque rilevato che nel processo tributario, caratterizzato
dall’introduzione della domanda nella forma della impugnazione
dell’atto tributario per vizi formali o sostanziali, l’indagine sul
rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di
contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa
dell’amministrazione che il contribuente deve specificamente
dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza
che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell’atto
impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi e non può, e x
officio, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da
quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al
giudizio; e ciò in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono
ritenersi estranei al thema controversum, come definito dalle scelte
del ricorrente. L’oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi
di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla
disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi
aggiunti, consentita però, ex articolo 24 del decreto legislativo 3
dicembre 1992 n. 546, nel solo caso di «deposito di docbunenti non
conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della
commissione» (indirizzo pacifico, per l’espressione del quale si

RG

ti.

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