Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1862 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1862 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA

sul ricorso 12959-2013 proposto da:
BARONE

CARLO

BRNCRL60B01I630W,

BARONE

PELLEGRINO

BRNPLG62L231630P, BARONE PIETRO PAOLO BRNPRP55H291630W,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AUGUSTO
ARMELLINI 55, presso lo studio dell’avvocato FAMIGLIA
BALDASSARRE D’AMORE, rappresentati e difesi dagli
2017

avvocati PELLEGRINO MUSTO, ANTONIO BARONE;
– ricorrenti –

2458

contro

MARRA GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato EMILIO
PAOLO SANDULLI, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 25/01/2018

- controricorrente nonchè contro

TULIMIERO COSTANTINO, BARONE CARMELA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 642/2013 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 15/02/2013;

udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito

l’Avvocato

BARONE

Antonio

difensore

dei

ricorrenti che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato SANDULLI Emilio Paolo, difensore del
resistente che si riporta agli atti depositati e chiede
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

è

FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 10.4.1992 il sig. Antonio Barone proponeva
opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del tribunale di Avellino gli aveva
ingiunto il pagamento della somma di lire 27.946.315, oltre i.v.a. se dovuta, in favore
del geom. Gaetano Marra, titolare dell’omonima impresa edile, quale saldo del

frazione San Biagio. Il corrispettivo del contratto stipulato il 18.3.1989 era stato
quantificato nel secondo stato di avanzamento, accettato e sottoscritto dal
committente, in complessive lire 85.946.315, delle quali 58.000.000 già versati dal
sig. Barone.
Quest’ultimo deduceva, a sostegno dell’opposizione, che il rapporto non era
disciplinato dal contratto di appalto del 18.3.1989 ma da una successiva transazione,
intervenuta tra le parti in data 13.11.1990, con la quale, in luogo del precedente
appalto a misura, era stato convenuto un corrispettivo a forfait, pari al contributo che
sarebbe stato erogato dal Comune di Serino in forza della legge 219/1981, ed era
stata fissata la data del 30 maggio 1991 come termine per l’ultimazione dei lavori.
In via riconvenzionale il Barone domandava la riduzione del prezzo pari al
corrispettivo per i lavori pattuiti e non eseguiti, nonché il rimborso delle spese
necessarie all’eliminazione dei vizi esistenti nelle opere eseguite ed il risarcimento del
danno da ritardo nella consegna di queste.
Il geom. Marra, costituitosi, eccepiva l’irrilevanza della contestazione relativa al
titolo azionato, dal momento che sia nella transazione sia nell’originario contratto di
appalto era previsto il pagamento per stati di avanzamento; assumeva, inoltre, che i
lavori erano stati ultimati fin dal 31.7.1991 e che nessun ritardo poteva essere a lui
imputato. Quanto alla sussistenza dei vizi, rilevava che i difetti degli infissi esterni

corrispettivo dei lavori di ricostruzione dell’immobile dell’opponente, sito in Serino, alla

fossero imputabili all’artigiano Costantino Tulimiero, che li aveva realizzati, e chiedeva
pertanto di essere autorizzato a chiamarlo in giudizio in manleva.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio anche Costantino Tulimiero
il quale affermava di essere venuto a conoscenza della contestazione dei vizi
unicamente con la notifica della citazione e, pertanto, eccepiva la decadenza e la
prescrizione di cui all’art. 2226 c.c.; nel merito, imputava la sussistenza dei vizi
lamentati alla condotta dell’appaltatore.
i

Ar.

c7/

Con separata citazione del 7.2.1994, il geom. Marra conveniva in giudizio il sig.
Antonio Barone per sentire dichiarare la nullità e/o l’inefficacia della transazione
sottoscritta il 13.11.1990 e per sentire condannare il convenuto al pagamento del
giusto ed esatto corrispettivo spettante per i lavori eseguiti, da determinare a mezzo
CTU, al netto degli acconti già versati pari a lire 85.946.315, oltre interessi legali e di

Il sig. Barone, costituitosi, contestava la nullità della suddetta transazione e
chiedeva in via riconvenzionale, anche ai sensi dell’art. 700 c.p.c., il rilascio
dell’immobile, destinato ad abitazione.
Disposta la riunione dei due giudizi, svolta l’istruttoria per mezzo di tre consulenze
d’ufficio e riassunto il giudizio, in seguito all’interruzione avvenuta a causa della
scomparsa del sig. Antonio Barone, nei confronti degli eredi di costui, il tribunale di
Avellino rigettava l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo, dichiarava la
nullità dell’atto di transazione del 13.11.1990 e condannava gli eredi del convenuto sigg. Carmela, Carlo, Pellegrino e Pietro Paolo Barone – al pagamento della somma di
euro 22.591,29 oltre i.v.a., se dovuta, e interessi al tasso legale dal 22.2.1994 al
soddisfo, nonché rivalutazione monetaria.
Avverso detta sentenza proponevano appello Carlo, Pietro Paolo e Pellegrino
Barone, sollevando diverse censure, nonché lo stesso appellato, geom. Marra,
proponendo appello incidentale; nel corso del giudizio il Marra produceva altresì una
transazione conclusa in data 16.12.2009 con la sola erede Carmela Barone, con la
quale costei aveva prestato espressa acquiescenza alla sentenza di primo grado,
versando al medesimo Marra la somma di 6.600,00 euro a tacitazione di qualsiasi
pretesa.
L’adita corte d’appello preliminarmente argomentava come la suddetta transazione
non producesse effetto nei confronti degli altri coeredi, non avendo costoro dichiarato
di volerne profittare ai sensi dell’articolo 1304, primo comma, c.c.. Nel merito, la corte
partenopea rigettava l’appello degli eredi Barone e accoglieva parzialmente l’appello
incidentale del Marra, confermando la declaratoria della nullità della transazione ma
non per contrarietà dell’opera alle norme edilizie (come ritenuto dal primo giudice),
bensì per indeterminabilità dell’oggetto della prestazione, dal momento che nel
suddetto atto erano richiamati sia i lavori di cui al progetto di variante sia quelli di cui
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mora.

al precedente computo metrico; l’impugnazione del Marra veniva altresì ritenuta
fondata anche nella parte in cui chiedeva che il maggior danno richiesto ex art. 1224
c.c. fosse parametrato agli interessi debitori corrisposti alle banche finanziatrici, e non
solo agli indici ISTAT di svalutazione monetaria.
Infondata veniva invece ritenuta la domanda di garanzia proposta dal Marra

Per la cassazione della sentenza della corte di Napoli Carlo, Pietro Paolo e Pellegrino
Barone hanno proposto ricorso affidato a dieci motivi.
Gaetano Marra ha depositato controricorso. Costantino Tulimiero e Carmela Barone,
ai quali pure il ricorso è stato notificato, non si sono difesi in questa sede.
La causa è stata discussa all’udienza del 12.10.17, per la quale entrambe le parti
hanno depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha
concluso come in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 754 c.c. e la falsa applicazione
dell’art. 1304 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. I ricorrenti deducono
che, a mente del’articolo 754 c.c., non vi è solidarietà tra coeredi per il pagamento dei
debiti ereditari, cosicché la corte territoriale avrebbe erroneamente richiamato il
disposto del primo comma dell’articolo 1304 c.c., che riguarda le obbligazioni solidali,
per affermare che la transazione conclusa tra il geom. Marra e la sig.ra Carmela
Barone non produrrebbe effetto nei confronti dei coeredi. Al contrario, si argomenta
nel ricorso, la corte di appello avrebbe dovuto defalcare dal credito riconosciuto al
Marra l’importo al medesimo versato da Carmela Barone in sede transattiva.
Il motivo è fondato e va accolto, perché il richiamo della sentenza gravata
all’articolo 1304 c.c è fuori luogo, non essendo solidale l’obbligazione dei coeredi per
debiti ereditari. La conseguenza dell’accoglimento del motivo, tuttavia, non può essere
quella pretesa dal ricorrenti – ossia che la somma liquidata dalla corte d’appello in
favore del geom. Marra vada diminuita dell’importo a quest’ultimo versato da Carmela
Barone – bensì che il debito ereditario liquidato dalla corte d’appello graverà su
ciascun coerede appellante in proporzione alla rispettiva quota ereditaria.

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avverso il sign. Tulimiero, già rigettata del tribunale.

Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1346 e 1418 c.c., nonché degli artt. 31 e 41 della legge 17.8.1942 n. 1150 e
degli artt. 10 e 12 della legge 6.8.1967 n. 765, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3
cpc. Con il mezzo di gravame si svolgo due distinte doglianze.
Con la prima doglianza si censura la statuizione con cui la corte territoriale ha

13.11.1990 fosse nulla per l’abusività delle opere ivi contemplate. Nella sentenza
gravata si afferma, infatti, che l’immobile non poteva considerarsi abusivo, in quanto
oggetto di apposito concessione edilizia in variante n. 590/2 del 15.3.1994. Secondo i
ricorrenti, per contro, per un verso, tale concessione non sarebbe mai stata emessa,
giacché in data 15.3.94 sarebbe stato rilasciato unicamente il parere favorevole della
Commissione ex art. 14 I. 219/81; per altro verso, anche un ipotetico rilascio della
concessione non avrebbe avuto rilievo ai fini della nullità del contratto per illiceità
dell’oggetto, risalendo tale rilascio ad epoca comunque successiva al termine dei
lavori, conclusisi, per ammissione dello stesso Marra, in data 31.7.1991.
Con la seconda doglianza i ricorrenti censurano la statuizione secondo cui la
transazione del 13.11.1990 sarebbe nulla per indeterminatezza e indeterminabilità
dell’oggetto. Al riguardo, nel mezzo di gravame si deduce che l’oggetto della
transazione doveva considerarsi perfettamente determinato sulla base dei rinvii al
progetto di variante e all’originario computo metrico, entrambi allegati alla
transazione.
Con il terzo motivo si censura la nullità della sentenza per omessa motivazione, in
relazione agli articoli 132 e 360 n. 4 c.p.c.. Secondo i ricorrenti risulterebbe non
comprensibile il ragionamento che ha condotto la corte territoriale a ritenere l’oggetto
della transazione indeterminabile, con conseguente nullità della transazione,
soprattutto nella parte in cui la sentenza afferma che i lavori effettivamente realizzati
non coinciderebbero né con il vecchio progetto né con la variante.
Le censure proposte nella seconda doglianza del secondo motivo e nel terzo motivo
sono sostanzialmente sovrapponibili e possono essere trattate congiuntamente. In
sostanza i ricorrenti deducono che la corte distrettuale avrebbe errato nel giudicare
indeterminabile l’oggetto della impugnata transazione (oggetto che invece, a loro dire,

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escluso, riformando sul punto la sentenza di primo grado, che la transazione del

era

determinabile) e avrebbe omesse di motivare le ragioni di tale erronea

statuizione.
Tale doglianze non possono trovare accoglimento, perché esse si risolvono nel
contrapporre alla valutazione ermeneutica dell’atto transattivo del 13.11.1990
operata della corte territoriale quella ritenuta preferibile dai ricorrenti, senza, tuttavia,

sentenza gravata, a differenza da quanto sostenuto nel terzo mezzo di gravame)
secondo cui la indeterminabilità (oltre che, conseguentemente, l’ indeterminatezza)
dell’oggetto della transazione deriva dal fatto che tale oggetto viene individuato
richiamando due diversi documenti tecnici, vale a dire, da un lato, il progetto in
variante in corso di approvazione, e, d’altro lato, il computo metrico allegato al
capitolato originario (pag. 12, primo cpv. della sentenza).
Giova, al riguardo, ricordare che, come ancora di recente ribadito da questa Corte
(sent. n. 2465/15), in tema di interpretazione del contratto il sindacato di legittimità
non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi
di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei
canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con
conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale
operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi
elementi di fatto da questi esaminati.
Il rigetto della seconda doglianza del secondo motivo determina la sopravvenuta
inammissibilità, per carenza di interesse, della prima doglianza del medesimo
secondo motivo. La deduzione dei ricorrenti secondo cui la corte avrebbe errato nel
non giudicare nulla la transazione per illiceità dell’oggetto risulta infatti assorbita
dalla statuizione, che resiste all’impugnazione, della nullità della transazione per
indeterminabilità (e conseguente indeterminatezza) dell’oggetto; non può infatti
evidentemente predicarsi l’illiceità di un oggetto, se questo non risulti determinato o
determinabile.
Con il quarto motivo si censura l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe
incorsa omettendo di indicare le ragioni per le quali il corrispettivo dell’appalto
dovrebbe ritenersi dovuto nonostante l’accertata nullità della transazione; i ricorrenti

che venga specificamente censurata la ratio decidendi (chiaramente enunciata nella

sottolineano come la sentenza gravata non contenga nemmeno un’esplicita
condivisione della valutazione del primo giudice secondo cui la transazione avrebbe
avuto un effetto conservativo, e non novativo, dell’originario contratto d’appalto.
Il motivo va giudicato inammissibile perché, in primo luogo, risulta formulato in
difformità dal paradigma di cui all’articolo numero 360 n.5 c.p.c., giacché non indica

idoneo a modificare con certezza la ricostruzione dei fatti di causa operata dalla
corte di appello; in secondo luogo, non risulta pertinente alle motivazioni della
sentenza gravata, in quanto non attinge specificamente la

ratio decidendi che

individua il titolo del credito del Marra (secondo quanto accertato in prime cure con
statuizione non appellata) non nella transazione del 13.11.90, bensì in accordi aventi
ad oggetto l’esecuzione di opere diverse tanto da quelle previste nel progetto
originario quanto da quelle previste nella menzionata transazione.
Con il quinto motivo, riferito alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., si
censura la statuizione che ha giudicato coperta dal giudicato l’affermazione della
sentenza di primo grado secondo cui – in considerazione della diversità delle opere
realizzate rispetto a quelle previste dal contratto di appalto – il compenso delle stesse
sarebbe stato da determinare ai sensi dell’articolo 1657 c.c.; tale affermazione,
secondo i ricorrenti, costituirebbe solo la premessa logica della decisione di prime
cure e, quindi, non sarebbe suscettibile di acquisire autorità di giudicato.
Il motivo va disatteso, perché si fonda su un travisamento del

dictum della

sentenza impugnata. La corte d’appello, infatti, non afferma che il giudicato era
calato sull’argomentazione della sentenza di primo grado secondo cui – data la
diversità delle opere realizzate rispetto a quelle pattuite – il relativo compenso non
poteva essere determinato in base ai patti inter partes (con conseguente necessità di
determinazione ex art. 1657 c.c.), bensì afferma che il giudicato era calato sulla
statuizione (certamente idonea, giova precisare, ad acquisire efficacia di giudicato)
con la quale il tribunale aveva accertato il diritto del Marra al compenso liquidato ai
sensi dell’articolo 1657 c.c.. La formazione del giudicato su tale statuizione sarebbe
derivata – secondo l’affermazione di pagina 14, primo capoverso, della sentenza
gravata (che non forma oggetto di specifica contestazione nel ricorso per cassazione)
– dalla inammissibilità del motivo di appello avverso la stessa proposto, per omessa

alcun fatto storico dedotto in sede di merito e non esaminato nella sentenza gravata

specifica impugnazione della

ratio decidendi su cui essa si poggiava, vale a dire

l’impossibilità di fare riferimento ai prezzi contrattualmente pattuiti per la diversità
delle opere realizzate rispetto a quelle contrattualmente previste.
Col sesto motivo,

riferito al vizio di cui all’art. 360 n. 5, c.p.c., i ricorrenti

lamentano l’omessa pronuncia della sentenza gravata sul motivo di appello con cui

dell’appaltatore, della percentuale di incremento / sulla tariffa del Provveditorato OOPP
del 1982 del 33% (prevista nell’originario contratto di appalto) invece di quella del
45% (correlata all’epoca di esecuzione delle opere), ritenuta applicabile dal tribunale.
In particolare i ricorrenti si dolgono della mancata pronuncia della corte di appello sul
rilievo che la clausola del contratto di appalto secondo cui per altri lavori non previsti
si sarebbero concordati nuovi prezzi sarebbe stata da interpretare intendendo per
“nuovi prezzi” solo le categorie di prezzi non già contemplate nel contratto.
Il motivo è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito,
con la sentenza n. 17931/13, che nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa
pronuncia, da parte della sentenza impugnata, in ordine ad una delle domande o
eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della
ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con
riguardo all’art. 112 c.p.c., purché, tuttavia, il motivo rechi univoco riferimento alla
nullità della decisione derivante dalla relativa omissione; con la precisazione che va
dichiarato inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante
o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. Nella specie – in
disparte l’irrilevante richiamo, nella rubrica del motivo, al numero 5 dell’articolo 360
c.p.c. (palesemente fuori luogo, non contenendo il mezzo alcuna denuncia di omesso
esame di fatti decisivi) – l’inammissibilità del motivo discende dalla mancanza, nel
medesimo, della necessario denuncia di nullità della sentenza impugnata.
Col settimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697
c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3. La corte distrettuale – con riguardo alla
somma di due milioni di lire corrispondente all’importo transattivamente riconosciuto
al Marra per i lavori di sistemazione esterna, regolarmente corrisposto dal Barone
(come documentata da specifica quietanza) – ha ritenuto che tale somma non dovesse
essere decurtata dal totale, non avendo gli eredi Barone provato che la stessa non

essi avevano rivendicato l’applicazione, ai fini della determinazione del compenso

fosse conteggiata nell’importo di L. 58.000.000 che il Marra aveva riconosciuto di
aver già ottenuto all’atto del ricorso per decreto ingiuntivo. Secondo i ricorrenti, per
contro, tale importo non poteva essere stato conteggiato dal Marra, avendo il suo
difensore, nella memoria del 21.11.2005, espressamente negato la relativa ricezione
(ad onta della quietanza sottoscritta e non disconosciuta).

pag. 31 del ricorso) non ha portata di disconoscimento della quietanza e, d’altra parte,
la corte di appello ha fatto corretta applicazione dell’articolo 2697 c.c. affermando che
sarebbe stato onere degli eredi Barone dimostrare che il totale dei versamenti da loro
effettuati eccedesse di L. 2.000.000 l’importo riconosciuto dal creditore.
Con l’ottavo motivo i ricorrenti censurano la sentenza gravata per carente,
incongrua ed illogica motivazione. La corte partenopea avrebbe errato nel non
decurtare dall’importo dovuto al geom. Marra la somma di lire 5.408.000, oggetto
della fattura pagata dal Barone ad altra impresa per le opere di ripristino dell’
immobile resesi necessarie per l’omessa manutenzione del medesimo durante il tempo
trascorso dalla data dell’ultimazione dei lavori (31/7/91) a quella della consegna
dell’immobile stesso da parte del Marra (3/7/97). La corte ha ritenuto che non vi
fosse prova che la suddette opere fossero necessarie per ovviare a vizi a suo tempo
contestati; tuttavia, si argomenta nel motivo, dal verbale di consegna dell’immobile,
redatto alla presenza degli avvocati delle parti, risulta che i deterioramenti
dell’immobile vennero non solo contestati dal Barone ma anche riconosciuti
dall’appaltatore, il quale si era limitato ad attribuirli alla normale usura del tempo.
Il motivo va rigettato. Esso è riferito all’articolo 360 n. 4 c.p.c., ma la motivazione
della sentenza gravata non è né inesistente né meramente apparente, avendo la corte
distrettuale evidenziato la mancanza di prova (non del fatto che al momento della
consegna dell’immobile il Barone avesse avanzato contestazioni sul relativo stato di
manutenzione, ma) del fatto che i lavori oggetto della fattura pagata dal Barone ad
altra impresa tendessero alla riparazione dei deterioramenti che avevano formato
oggetto di dette contestazioni.
Con il nono motivo – riferito alla dedotta nullità della sentenza per incongrua e
illogica motivazione, in relazione all’art. 360 n. 4, nonché al vizio di violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – i ricorrenti
8

Il motivo va disatteso, perché la dichiarazione su cui esso si fonda (trascritta a

censurano la statuizione con cui la corte d’appello ha rigettato la loro domanda di
risarcimento del danno da ritardo nella consegna dell’opera. La corte distrettuale ha
argomentato che sarebbe stato onere della parte committente dimostrare che il
ritardo nella consegna dell’opera fosse ascrivibile a colpa dell’appaltatore e che tale
onere non era stato assolto dagli eredi Barone, sottolineando, per un verso, che la

committente attivarsi per il suo sollecito rilascio e, per altro verso, che dall’istruttoria
tecnica compiuta in giudizio era emerso che le difformità dell’opera dalle regole
dell’arte riguardava aspetti marginali, che non avrebbero precluso la fruibilità del
fabbricato, ove il committente avesse insistito nella domanda di rilascio del cantiere
da lui proposta in corso di causa. Nel mezzo di gravame si argomenta che, pacifico
essendo che i lavori erano stati ultimati già il 31/7/1991, la ritenzione del cantiere fino
al 3/7/97 era di per se stesse illecita, cosicché nessun onere probatorio gravava sulla
parte committente ai fini del riconoscimento del suo diritto al risarcimento del danno
da ritardata consegna; sotto altro aspetto, i ricorrenti censurano il riferimento della
corte d’appello alla necessità di una “insistenza” nella domanda di rilascio da loro
presentata nel corso del giudizio di merito.
Il motivo è fondato e va accolto. Il richiamo della sentenza gravata al precedente
di Cass. n. 7242/01 (che afferma che la richiesta del committente di consistenti
varianti all’opera oggetto del contratto di appalto travolge il termine di consegna
previsto in tale contratto, con la conseguenza che, in mancanza di espressa
pattuizione un nuovo termine, l’imputabilità all’appaltatore della responsabilità per il
ritardo deve essere provata al committente) va giudicato fuori luogo, perché nella
fattispecie è pacifico che le opere siano state ultimate il 31/7/91 (pag. 4, penultimo
cpv, della sentenza). Non si tratta, quindi, di stabilire se la protrazione dei lavori oltre
il termine pattuito fosse o meno imputabile a responsabilità dell’appaltatore, ma se
fosse giustificato il differimento, da parte dell’appaltatore, della consegna dell’opera al
committente dopo che la stessa era stata compiuta. A tale riguardo, gli argomenti
spesi nella sentenza (ossia, che la concessione in variante era stata rilasciata solo nel
1994 e che il committente non aveva insistito nella domanda di rilascio del cantiere,
proposta in via cautelare in corso di causa) sono privi di concludenza, così da
configurare un’ipotesi di motivazione apparente e, comunque, da integrare un errore

9

ci

concessione in variante era stata rilasciata solo il 15/3/94 e che era onere del

nel riparto dell’onere della prova; sarebbe infatti stato onere dell’appaltatore
dimostrare di avere il diritto ritenere il cantiere dopo il compimento dei lavori.
Col decimo ed ultimo motivo si censura la violazione dell’art. 184 c.p.c. in cui la
corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo ammissibile la documentazione
comprovante l’entità degli interessi debitori corrisposti dal Marra alle banche

del maggior danno ex articolo 1224 c.c.) prodotta in primo grado dal Marra oltre il
termine stabilito per le produzioni documentali dal menzionato art. 184 cpc.
Il motivo è inammissibile perché è formulato in termini del tutto generici. I
ricorrenti, infatti non precisano, nell’ esposizione della censura, né la data in cui i
suddetti documenti sono stati prodotti in giudizio, né la data in cui il termine per la
relativa produzione sarebbe spirato. Va peraltro considerato che entrambi i giudizi
riuniti in primo grado sono stati introdotti prima del 30 aprile 1995 e, pertanto, trova
applicazione il testo dell’articolo 184 c.p.c. anteriore alla novella di cui alla legge n.
353/90, alla stregua del quale le parti possono produrre nuovi documenti fino al
momento della remissione della causa al collegio.
Il ricorso va quindi in definitiva accolto in relazione ai motivi primo e nono, con rigetto
degli altri motivi. La sentenza gravata va cassata in relazione ai motivi accolti, con
rinvio alla corte di appello di Napoli, che si atterrà al principio che il debito ereditario
dalla stessa liquidato deve gravare su ciascun coerede appellante in proporzione alla
rispettiva quota ereditaria e che rinnoverà, con adeguata motivazione, il giudizio sulla
responsabilità dell’appaltatore per il differimento della consegna dell’opera dopo il suo
compimento; il giudice di rinvio provvederà altresì a regolare le spese del giudizio di
cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso limitatamente ai motivi primo e nono, rigetta gli altri
motivi, cassa la sentenza gravata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione
della corte di appello di Napoli, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio
di cassazione.

finanziatrici (e, quindi, utilizzando tale documentazione ai fini della determinazione

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