Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1862 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14687-2015 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

FASANO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2309/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 7/11/2014,

depositata il 14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

ETTORE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

Il Dott. F.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Puglia, sez. Lecce, del 14 novembre 2014 laddove nega al contribuente, medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2004 al 2007.

Col ricorso si censura – per violazioni di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) e collegati vizi motivazionali – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione. L’Agenzia spiega difese con controricorso.

In effetti, la decisione del giudice regionale si discosta, in punto di diritto, dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dunque, il ricorso è globalmente fondato in entrambi i motivi. Erra il giudice di merito allorquando, pur in pacifica assenza di dipendenti (accertata in sentenza) e in presenza di un solo studio medico (di cui v’è traccia sempre in sentenza), ritiene di non dovere esaminare le risultanze del “registro dei beni ammortizzabili”. Esso, obbligatorio per legge, costituisce indubbio indice rivelatore, sotto il profilo dell’entità dei beni strumentali impiegati nell’attività professionale, dell’esistenza o meno di quell’autonoma organizzazione nei termini delineati dalle sezioni unite.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza (in forma semplificata) che, in accoglimento di entrambi i motivi, cassi con rinvio la sentenza d’appello per nuovo e motivato esame sulla scorta del superiore principio di diritto (Rv. 639529).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Puglia (sez. Lecce) in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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