Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18619 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18619 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 6893-2017 proposto da:

I \ (:1′,1ZRA ANT( )N1( ), elettivamente domiciliato in R(),\I. ■„, VIA
N1C01,0′ PORPORA 12, presso lo studio dell’avvocato) ORAZIO
ABBAMON11′,, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
1ZAFF111,F,DII H( )N CR1STA1,1,1, SALVA:1’01Zr 1,ACI1ZRA;
– ricorrente >contro

11N1 ST VR O

D .1 ; I STR ZI )N r,

1)11 ,’

1V 11ZS1T. \

I

D 1 RI( I ”,R( \ , in persona del Ministro pro tempore,
UN1VVRSITA’ 1)VG1,1 STUDI D1′,1,1,A BAS11,1CATA, in persona
del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliati lii RON1A, VIA
1)111 PORTOGI 11′, SI 12, presso l’AVVOCATURA

1)11i f)

.5649

sTivuo,

che li rappresenta e difende ope legis;

CI ‘,NI ‘,RALE

Data pubblicazione: 13/07/2018

- controricorrenti nonchZ^ contro

s,•‘

CONSORZIO BASI1,1CAT A 4;

– intimato –

P01 l ‘NIZA, depositata il 29/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARIA-Il

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente chiede che sia cassata
l’impugnata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Potenza,
accogliendo il gravame proposto dalla Università degli Studi della
Basilicata (Unibas), ha riformato la sentenza di condanna in primo
grado di essa appellante a risarcire il danno patito dagli odierni
ricorrenti per l’occupazione appropriativa di alcune aree di sua
proprietà destinate alla realizzazione della nuova sede universitaria sul rilievo dell’errore in cui era incorso il decidente che, in violazione
degli arti. 88, 99, 112, 115 e 345 cod. proc. civ. ed omettendo la
motivazione su un punto specifico della controversia, aveva denegato
la natura edificatoria dei suoli oggetto di appropriazione, malgrado tale
qualificazione, per ammissione della stessa Amministrazione
procedente, fosse pacifica e non avesse mai formato oggetto di
•+,

contestazione (primo motivo); e che in violazione degli arti. 91, 92 e
360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nonché degli arti. 10, 132 e 360 nn. 3 e 4
cod. proc. civ., aveva condannato la ricorrente al pagamento delle
spese di lite, compensate in ragione delle metà, nei confronti
dell’appellante Unibas, malgrado le circostanze di causa rendessero
giustificata una compensazione per l’intero delle
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spese, peraltro

avverso la sentenza n. 236/2016 della CORTE D’API-T.1,LO di

liquidate determinando arbitrariamente il valore della lite (secondo
m o tivo,,1„
Resiste al proposto gravame l’Unibas con controricorso, mentre non
ha svolto attività difensiva il Consorzio.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.2. Dato previamente atto che parte ricorrente, per effetto degli
acconti corrispostigli in corso di procedura, è già stata in larga parte
ristorata del pregiudizio sofferto a seguito dei fatti di causa e premesso
altresì, quanto alle doglianze motivazionali ivi declinate, che esse non
possono trovare ingresso nel presente giudizio, giacché il vizio
denunciato, pur senza considerare che la sua illustrazione non si allinea
alla rubrica (in essa si lamenta un vizio di «omessa motivazione di un
punto decisivo della controversia … »„ mentre nel corpo del motivo, a
pag. 18, punto 25, si imputa alla decisione un vizio di «insanabile
contraddizione nella motivazione»), risulta estraneo al novellato dettato
dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., cui la specie in esame
soggiace r1/ione leinporis, avendo esso ridotto al «minimo costituzionale»
il sindacato di legittimità sulla motivazione, ristretto ora alla sola
omissione dell’esame di un fatto decisivo per il giudizio che abbia
formato oggetto di discussione tra le parti, va eletto quanto alle altre
doglianze volte a denunciare l’erroneità in diritto dell’impugnato
pronunciamento che esse sono infondate e non possono perciò
trovare seguito alcuno.
2.3. Per vero, ricordato che il giudizio di cassazione è un giudizio a
critica vincolata da introdursi tassativamente attraverso uno dei motivi
indicati dall’art. 360, comma I , cod. proc. civ. e che, impone che
nell’esposizione del motivo trovino espressione le ragioni del dissenso
rispetto alla decisione impugnata, formulate in termini tali da
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2.1. Il primo motivo di ricorso non merita adesione.

soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a
quanto mggetto di decisione, insieme, da costuire una critica prckcisa
e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto
l’adozione, nessuna deduzione, tantomeno connotata dai predetti
requisiti,risulta ravvisabile nell’illustrazione del motivo circa la pretesa

osservare che ove di essa si voglia discutere con riferimento alle tesi
difensive della controparte — che avrebbe dapprima riconosciuto la
natura edificatoria dei suoli per poi rinnegarla — l’allegazione non
troverebbe il debito conforto fattuale come la stessa ben documenta
alle pagine 9-11 del controricorso.
2.4. Circa le altre violazioni di legge, quelle dedotte con riguardo agli
artt. 99 e 345 cod. proc. civ. si rivelano un manifesto fuor d’opera,
atteso che solo l’attore o, al più, l’attore in riconvenzione — qualità che
in ogni caso fanno difetto all’amministrazione resistente che riveste
pacificamente in questo giudizio il ruolodel convenuto — possono
essere promotori di una domanda, intendendosi come tale ogni
richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una
volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in
genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in
conclusione specifica, sulla quale deVe essere emessa promincia di
accoglimento o di rigetto.
2.5.1. Non miglior sorte, quantunque la sua prospettazione risulti
indubbiamente meno incongrua rispetto alla qualità di convenuta
rivestita nel giudizio da Unibas, si guadagna la pretesa violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. in cui il decidente sarebbe caduto
condividendo la natura non edificatoria dei suoli, malgrado detta
eccezione non fosse stata mai declinata dall’amministrazione resistente.

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violazione dell’art. 88 cod. proc. civ., e ciò non senza più generalmente

2.5.2. Occorre invero ricordare in linea generale, come questa Corte ha
reiteratawente precisato che”sebbene il principig di corrispondenza,tra
il chiesto ed il pronunciato riguarda il petimm, «chc va determinato con
riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in
via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende

convenuto» (Cass., Sez. IV, 24/03/2011, n. 6757), nondimeno il limite
che ne discende per il giudice, che non può perciò andare il/tra pelita el
alligata parli/m, non è disgiungibile dal dovere che compete ad esso di
decidere la domanda, in applicazione del principio ima nord curia (Cass.,
Sez. IV, 13/12/2010, n. 25410), di talché, fermo il vincolo della
domanda come delle eccezioni, il principio di corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato «non osta a che il giudice renda la pronuncia
richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a
quella prospettata dalle parti» (Cass. Sez. IV, 4/02/2016, n. 2209), né
alla facoltà «di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai
rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando
le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al
SUO esame, e pOnendo a fondamento della sua decisione principi di
diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti» (Cass., Sez
.IV, 24/07/2012, n. 12943).
2.5.3. Se dunque il giudice, per principio, non incontra altro limite,
nello scrutinare la fattispecie al suo esame, .che quello indotto, dalla
rappresentazione dei fatti di causa affidata alle parti, tanto più in questa
sua attività potrà sentirsi condizionato dalla qualificazione giuridica ad
essa impressa o pretesa dalle parti, onde nessuna concludenza può
ascriversi su questo terreno a pretesto della «pacifica» natura
edificatoria dei suoli oggetto di apprensione, alla circostanza che nel
costituirsi in giudizio l’amministrazione convenuta, richiamando l’art. 3,
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conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal

comana 65, L 23 dicembre 1996, n. 662, possa aver preso posizione al
riguardo 4n senso favorev4 alla tesi che si,vorrebbc vedere squi
accolta.
2.5.4. Né in pari direzione è spendibile l’argomento, pure azionato in
funzione parimenti preclusiva alla sindacabilità della questione da parte

chiedere al giudice di qualificare il fatto-diritto costitutivo della
richiesta risarcitoria (vale a dire di qualificare come edificabile il
terreno) perché quel fatto-diritto è stato pacificamente affermato dalle
parti ed è quindi rimasto esterno al thema decidendum», sicché su di esso
non era stata richiesta nessuna pronuncia costituendo appunto «il
fatto-diritto dimostrato in quanto concordemente affermato dalle parti
sul quale il giudice deve fondare la propria pronuncia».
Ancorché la portata decisoria dell’argomento sia tutt’altro che esplicita
— l’illustrazione che di esso ne compie il motivo, prendendo le distanze
dalla confut azione operatane dalla Corte d’Appello, «dato che mai la
parte appellata avevo sostenuto la risibile tesi che quanto contenuto
negli atti espropriativi assumesse valore di giudicato», si colloca invero
manifestamente al di fuori dell’opinione di questa Corte che solo il
giudicato sulla natura dei suoli vincola la stima del danno (Cass., Sez. 1,
17/02/2011, n. 3909) — il deliberato adottato sul punto dal giudice
d’appello non si presta a censura, dal momento che, dando atto che
con l’impugnativa proposta avanti a sè Unibas aveva inteso far valere
«proprio l’eri-o )neita della pronuncia con cui il primo giudice ha
liquidato il risarcimento senza tenere conto della inedificabilta del
suolo», la Corte potentina ha mostrato di governare la specie in esame
in piena adesione all’orientamento gia altre volte enunciato da questa
Corte secondo cui «in tema di liquidazione del danno da occupazione
appropriativa, è necessario il preventivo accertamento della natura
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del decidente, secondo cui «nella specie non si sarebbe trattato di

dell’area occupata, se edificabile o agricola, da condurre in base alla
closificazione urbaigstica» (Cass., Sez.4, 28/05/2004, n.0820), di
modo che la relativa questione, come appunto rettamente qui ritenuto
dal decidente, è di per se ricompresa nell’oggetto del processo nel quale
l’amministrazione abbia contestato l’entità della pretesa creditoria.
Va da sé, infatti, la questione della natura del bene, in quanto inserita in

un percorso logico volto in ogni caso ad ottenere il risarcimento del
danno per la perdita della proprietà ed allegata esclusivamente in
funzione di prova di quest’ultimo requisito, non può essere qualificata
come fatto principale, la cui mancata contestazione da parte
dell’appellato comporta la fR nmazione di un giudicato interno,
impedendo al giudice di secondo grado di riformularne la valutazione,
ma come fatto secondario, la cui valutazione, rientrante nel percorso
logico seguito per giungere all’accertamento del fatto costitutivo, deve
ritenersi implicitamente rimessa in discussione proprio per effetto della
domanda degli appellanti (Cass., Sez. 1 16/03/2016, n. 5247).
,

2.6. Cio porta, per quanto occorrer possa, pure a reputare assorbita
anche la residua doglianza rappresentata in ordine all’art. 115 cod.
proc. civ., sebbene riguardo ad essa non possa non osservarsi che il
principio di non contestazione, nella sua funzione di costituire una
tecnica semplificatoria della prova, concerne i fatti (l’avvenuta
apprensione dei suoli nella specie), ma non la valutazione giuridica che
di essi nei sia fatte dalle parti, (la natura edificatoria di essi).
3. Parzialmente fondato risulta viceversa il secondo motivo di ricorso,
posto che, una volta escluso che per effetto della qui confermata
soccombenza dichiarata in appello potesse trovare applicazione nella
specie l’art. 92 cod. proc. civ. e che le spese potessero per questo essere
compensate, si rivela per contro errato, perché individuato in
violazione dell’art. 10 cod. proc. civ., lo scaglione di valore adottato dal
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giudice d’appello, trattandosi, invero, di domanda risarcitoria il cui
valore risultava nella,specie indetermin4o, onde le spesendavano
liquidate ai sensi dell’art. 21, comma 7, d.m. 1() marzo 2014, n. 55.
4. Cassandosi, perciò, l’impugnata sentenza nei limiti del motivo
accolto e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod.

oltre agli accessori di legge, in complessivi curo 10.000,00 per
compensi, di cui euro 4100,00 relativamente al giudizio di primo grado
(pari ad curo 850,00 per studio, curo 600,00 per introduzione, curo
1250,00 per trattazione e 1400,00 per decisione) ed curo 5900,00
relativamente al giudizio di secondo grado (pari ad curo 1100,00 per
studio, curo 850,00 per introduzione, curo 2100,00 per trattazione ed
curo 1850,00 per decisione).
5. 1,e. spese del presente giudizio vanno invece integralmente
compensate attesa la reciprocità della soccombenza.
PQM
Rigetta il primo motivo di ricorso.
Accoglie parzialmente il secondo motivo di ricorso, cassa l’impugnata
sentenza nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida
le spese processuali dovute da parte ricorrente in favore
dell’Università degli Studi della 13asilicata in complessivi curo
10.000.00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed accessori

di legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 5.6.2018.

I Pre dente
Dott. Francesco A

Ric. 2017 n. 06893 sez. M1 – ud. 05-06-2018
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mese

Proc• civ., le spese di lite dovute da parte ricorrente vanno liquidate,

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