Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18619 del 11/08/2010

Cassazione civile sez. I, 11/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 11/08/2010), n.18619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23203-2006 proposto da:

D.V.M.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIZZOLLA PROSPERO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1838/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(Il (OMISSIS)) P.C., premesso di essere proprietaria dell’appartamento sito in (OMISSIS), concesso in comodato al figlio R.M. affinchè vi svolgesse la sua attività lavorativa, prima delle sue nozze con D.V.M. R., immobile che quest’ultima, dopo la separazione personale dal marito aveva, pur diffidata a restituirlo, continuato ad occupare senza titolo, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, la D.V. chiedendone la condanna al rilascio del bene in questione ed al risarcimento dei danni subiti.

Con sentenza parziale del 15.02.2002, l’adito Tribunale accoglieva le domande della P. e condannava la convenuta al chiesto rilascio entro la data fissata ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 56, nonchè al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione disponeva la prosecuzione del giudizio.

La D.V. impugnava la pronuncia.

Con sentenza del 1.04-14.06.2005, la Corte di appello di Napoli accoglieva soltanto il motivo del gravame della D.V. relativo alla statuizione, pertanto annullata, di condanna generica dell’appellante al risarcimento dei danni, mentre respingeva le ulteriori censure.

In particolare la Corte distrettuale riteneva:

– che fossero infondate le doglianze della D.V. inerenti al proprio difetto di legittimazione passiva ed alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge comodatario, R.M., posta la natura personale dell’azione esperita dalla P. ed il relativo petitum, volto alla restituzione del bene da parte di chi in tesi ne disponeva di fatto, pur privo di alcun titolo per detenerlo;

– che la D.V. aveva eccepito di detenere legittimamente l’immobile perchè da sempre adibito a casa familiare, come ben sapeva l’attrice, e perchè, essendole stato assegnato nel giudizio di separazione, in quanto affidataria del figlio minorenne e convivente con l’altro figlio maggiorenne, era succeduta nel rapporto di comodato al marito, unico escluso dal godimento, sicchè la comodante era tenuta a consentire la permanenza sua e degli altri componenti del nucleo familiare, non dovendosi attribuire alcuna rilevanza alla causa iniziale del comodato;

– che l’esistenza del comodato e la consegna dell’immobile al figlio da parte della P. erano pacifiche, mentre si controverteva su quale fosse stata la consentita destinazione del bene, ossia se a personale attività professionale del comodatario o a casa familiare;

– che la P. aveva negato di avere consentito di destinare l’immobile a casa coniugale e provato di avere consegnato l’immobile in comodato a figlio nella specifica prospettiva dell’utilizzazione a suoi fini personali e ciò almeno tre anni prima del matrimonio dello stesso con la D.V., ragione per cui poteva dirsi accertata la reale volontà dei contraenti con riferimento agli interessi perseguiti;

– che, invece, la D.V., deducendo una diversa ragione della detenzione consentita dal comodato aveva proposto un’eccezione in senso sostanziale, la cui fondatezza non aveva dimostrato, come era suo onere, essendosi limitata a sostenere che essa sarebbe stata mutuabile dall’incontrovertibile circostanza che l’appartamento era stato, comunque, adibito ad abitazione familiare e che tale destinazione era nota alla comodante.

Avverso questa sentenza la D.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, notificato il 26.07.2006 ed illustrato da memoria.

La P. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la D.V. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 149, 155, 1230, 1321, 1324, 1325, 1326, 1362, 1372, 1803, 1804, 1809, 1810, 2697, 2727 e 2729 c.c.: L. n. 898 del 1970, art. 6; L. n. 74 del 1987, art. 11; L. n. 392 del 1978, art. 56; artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Censura l’accoglimento della domanda della P. di rilascio dell’immobile, dolendosi in sintesi che:

– sia rimasto inapplicato il principio di diritto affermato nella sentenza n. 13603 del 2004, resa dalle Sezioni Unite di questa Corte non si sia rilevato che non era stata fatta valere un’ipotesi di recesso consentito dall’art. 1809 c.c., comma 2. – l’interesse del comodatario sia stato individuato solo in quello di utilizzare l’immobile per lo svolgimento della sua attività lavorativa, quando invece andava riferito anche alle varie altre possibilità di sfruttamento;

– non sia stato valorizzato il consenso tacito della P. all’utilizzazione del bene a casa familiare con novazione dell’originario rapporto di comodato.

Il motivo non è fondato.

Privo di pregio si rivela in primo luogo il profilo della censura inerente alla mancata valorizzazione dell’interesse del comodatario in rapporto alla varie possibilità di utile fruizione offerte dal bene, dal momento che compito dei giudici di merito era quello, debitamente assolto, di interpretare e qualificare il contratto concluso dalla P. con il figlio, individuandone la portata in rapporto non all’interesse astrattamente possibile ma a quello concreto che entrambe le parti avevano inteso perseguire e soddisfare.

Ineccepibile, anche per il profilo argomentativo, si rivela poi l’accertamento, plausibilmente correlato anche ai connotati temporali della vicenda ed a riscontri documentali, in merito all’utilizzazione convenzionalmente consentita a comodatario e la conclusione che il R. aveva conseguito il diritto di servirsi dell’immobile per solo uso personale, eminentemente professionale, con esclusione di utilizzazioni diverse ed inattuali e segnatamente del diritto di adibire il bene a futura casa coniugale. Tali valutazioni si palesano pure aderenti all’inciso contenuto nella menzionata sentenza n. 13603 del 2004, resa dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “..l’effettività della destinazione a casa familiare da parte del comodante non può essere desunta dalla mera natura immobiliare del bene concesso, ma implica un accertamento in fatto, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti attraverso una valutazione globale dell’intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare”.

Una volta escluso che il contratto di comodato concluso dalla P. con il figlio implicasse anche la destinazione a casa familiare, giustamente i giudici di merito, ritenuto nella specie inapplicabile, per difetto del suddetto presupposto, il principio di diritto, invocato dalla D.V. ed affermato nella citata sentenza n. 13603 del 2004, hanno escluso che la comodante fosse tenuta “a consentire la continuazione del godimento dell’immobile da parte della D.V., salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2”. D’altra parte l’ulteriore prospettazione della ricorrente circa la sopravvenuta novazione, sia pure solo oggettiva, dell’originario contratto di comodato, rinveniente da consenso tacito della P. alla modifica dell’iniziale consentito uso in quello a casa familiare, si rivela nuova rispetto all’impostazione iniziale riferita al contenuto del primo accordo e non anche a sopravvenute modifiche novative, e, comunque, non decisiva, ben potendo il silenzio serbato dalla comodante a fronte del diverso uso, trovare spiegazione nella mera tolleranza dell’inadempienza del comodatario (ex artt. 1804 cod. civ.) e non necessariamente nell’inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originario rapporto obbligatorio, sostituendolo con uno nuovo.

2. “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1809, 1810, 2908 e 2909 c.c.; artt. 99,100, 101, 102 e 112 c.p.c.;

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

La ricorrente ribadisce il suo difetto di legittimazione passiva e la non integrità del contraddittorio, sostenendo che l’azione contrattuale di restituzione proposta dalla P. avrebbe dovuto svolgersi non nei suoi confronti, dal momento che non era stata titolare del rapporto, ma nei confronti o comunque in presenza anche del comodatario, una volta stabilito che il contratto di comodato era stato concluso solo con lui ed in data anteriore al matrimonio.

Il motivo non è fondato.

La D.V. avrebbe potuto essere ritenuta priva di legittimazione passiva se l’azione svolta dalla P. fosse stata qualificata come azione d’indole contrattuale volta alla restituzione dell’immobile concesso in comodato, mentre invece la Corte di merito ha ritenuto, con irreprensibile valutazione, che l’attrice aveva proposto una diversa azione, ed in particolare un’azione recuperatoria da mancanza originaria e non sopravvenuta di titolo, da esperire nei confronti dell’utilizzatore in atto, nella specie pacificamente concentratosi nella ricorrente.

Correttamente, inoltre, la medesima Corte non ha nemmeno disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del R., estraneo alle menzionate domande sottoposte dalla P. al suo giudizio e stante l’assenza di domande riconvenzionali della D. V. che lo coinvolgessero, posto anche che se la parte convenuta contesta, come è avvenuto nella specie, di essere titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indica come tale un terzo, quest’ultimo non assume la qualità di litisconsorte necessario, ma può essere disposto il suo intervento in causa, con un provvedimento eminentemente discrezionale, ed ancora che non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo, ma restano limitati alle parti in causa.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della P..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA