Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18619 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 11/07/2019), n.18619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27403/16 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore

pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi

n. 12.

– ricorrente –

contro

TOTALGAZ ITALIA S.R.L., in persona del rapp.te legale p.t.,

rappresentata e difesa in forza di procura speciale rilasciata in

calce al controricorso dagli avvocati Pietro Selicato e Sabino

Selicato, presso il cui Studio in Roma, Via Ferdinando Galiani n.

68, è elettivamente domiciliata.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 358/1/2016 della Commissione tributaria

regionale delle Marche, depositata il 31 maggio 2016.

sul ricorso 27408/16 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore

pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi

n. 12.

– ricorrente –

contro

TOTALGAZ ITALIA S.r.l., in persona del rapp.te legale p.t.,

rappresentata e difesa in forza di procura speciale rilasciata in

calce al controricorso dagli avvocati Pietro Selicato e Sabino

Selicato, presso il cui Studio in Roma, Via Ferdinando Galiani n.

68, è elettivamente domiciliata.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 359/1/2016 della Commissione tributaria

regionale delle Marche, depositata il 31 maggio 2016.

sul ricorso 27437/16 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore

pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi

n. 12.

– ricorrente –

contro

TOTALGAZ ITALIA S.r.l., in persona del rapp.te legale p.t.,

rappresentata e difesa in forza di procura speciale rilasciata in

calce al controricorso dagli avvocati Pietro Selicato e Sabino

Selicato, presso il cui Studio in Roma, Via Ferdinando Galiani n.

68, è elettivamente domiciliata.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/1/2016 della Commissione tributaria

regionale delle Marche, depositata il 31 maggio 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 aprile 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.

Fatto

RITENUTO

che:

– con distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona, la Totalgaz Italia S.r.l. ha impugnato:

– l’avviso di pagamento del 18 maggio 2009 con il quale l’Agenzia delle Dogane di (OMISSIS), a seguito di p.v. di constatazione redatto dal medesimo Ufficio in data 11 dicembre 2008, aveva proceduto al recupero, per gli anni d’imposta dal 2004 al 2008, dell’accisa sul G.P.L. usato come combustibile per il riscaldamento in particolari zone climatiche, per un importo pari complessivo di Euro 189.137,74 (disconoscimento dell’agevolazione prevista dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, comma 10, lett. c), e dal D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361, sulle forniture di G.P.L. da utilizzare quale combustibile per riscaldamento in particolari zone climatiche);

– l’avviso di pagamento del 5 gennaio 2011 con il quale l’Agenzia delle dogane di (OMISSIS), a seguito di p.v. di constatazione redatto dal medesimo Ufficio in data 11 ottobre 2010, aveva proceduto al recupero, per gli anni d’imposta dal 2005 al 2008, dell’accisa sul G.P.L. usato come combustibile per il riscaldamento in particolari zone climatiche, per un importo pari ad Euro 837.626,30, a titolo di accisa e interessi (disconoscimento dell’agevolazione prevista dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, comma 10, lett. c), e dal D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361, sulle forniture di G.P.L. da utilizzare quale combustibile per riscaldamento in particolari zone climatiche);

– il provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa per complessivi Euro 9.294,00 oltre spese di notifica, emessa dall’Agenzia delle Dogane di (OMISSIS), a seguito di p.v. di constatazione redatto dal medesimo Ufficio in data 11 ottobre 2010, con cui era stata disconosciuta l’agevolazione prevista dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, comma 10, lett. c), e dal D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361, sulle forniture di G.P.L. da utilizzare quale combustibile per riscaldamento in particolari zone climatiche per un importo complessivo di Euro 848.978,44.

– la Commissione tributaria provinciale di Ancona, con separate sentenze, ha accolto i ricorsi, riconoscendo le ragioni della società contribuente;

– la Commissione tributaria regionale delle Marche ha accolto parzialmente gli appelli dell’Agenzia delle dogane:

– con le sentenze n. 358/1/2016 e n. 359/1/2016 ha ridotto la pretesa erariale rispettivamente a Euro 11.303,11 e a Euro 1.634,11, ritenendo che non competesse il rimborso della restante somma richiesta dall’Ufficio per gli sconti di cui avevano beneficiato i consumatori finali di GPL che non avevano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ovvero l’avevano presentata priva della firma del dichiarante o sottoscritta con carattere stampatello ovvero l’avevano presentata senza la fotocopia del documento di riconoscimento, ovvero con documentazione irregolare;

– con la sentenza n. 353/1/2016 ha rideterminato sanzione sulla minor somma riconosciuta della pretesa erariale di Euro 11.303,11;

– l’Agenzia delle dogane ha proposto distinti ricorsi per cassazione avverso le pronunce della Commissione tributaria regionale delle Marche;

– la società contribuente resiste con autonomi controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente, in applicazione dell’art. 274 c.p.c., va disposta la riunione al presente procedimento R.G.N. 27403/16 dei procedimenti R.G.N. 27408/16 e R.G.N. 27437/16, considerata l’identità delle parti e la connessione delle questioni oggetto di ricorso;

– devono essere esaminati, innanzitutto, i motivi di ricorso di cui ai procedimenti R.G.N. 27403/16 e R.G.N. 27408/16 che presentano identità delle questioni oggetto di controversia;

– con il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i procedimenti R.G.N. 27403/16 e R.G.N. 27408/16, si contesta la violazione del D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, comma 2, e del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, Secondo parte ricorrente, la sentenza impugnata deve essere censurata nella parte in cui ha ritenuto possibile la regolarizzazione a posteriori di autocertificazioni radicalmente nulle. Se la nota della Direzione centrale dell’Agenzia delle dogane del 18 marzo 2009, richiamata in sentenza, impartiva agli Uffici la direttiva di consentirne la regolarizzazione, tale documento raccomandava di accettare tali regolarizzazioni solo nella misura in cui le dichiarazioni contenessero inadempienze “di fattibile realizzazione” e sempre in subordine alla sussistenza dei “presupposti richiesti dalla normativa”. Nel caso di specie, tale regolarizzazione non era possibile, in quanto le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, all’uopo necessarie, risultavano affette da vizi che ne determinavano la nullità insanabile, quali il difetto di sottoscrizione o l’omessa allegazione del documento di identità;

– il motivo è infondato;

– ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, comma 3, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

– la giurisprudenza amministrativa secondo cui la mancanza della fotocopia non costituisce una mera irregolarità ma un vizio insanabile, riguarda le procedure di gara (Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2018, n. 4959), per cui sono previsti dei termini specifici di presentazione domande a pena di inammissibilità;

– il principio affermato limitatamente all’ammissione alle procedure di evidenza pubblica non può essere esteso a una fattispecie del tutto diversa, quale quella riguardante la richiesta del riconoscimento di un beneficio fiscale, considerando che, nel caso di specie, la nota della Direzione centrale dell’Agenzia delle dogane del 18 marzo 2009, richiamata in sentenza e nel controricorso, consentiva la regolarizzazione dell’istanza, con il riconoscimento della possibilità di presentare l’autocertificazione anche in un momento successivo;

– con il secondo motivo di ricorso, comune ad entrambi i procedimenti R.G.N. 27403/16 e R.G.N. 27408/16, si denuncia l’omessa motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Secondo quanto argomentato, la Commissione tributaria regionale ha omesso completamente di fornire la motivazione a supporto dell’esistenza di reti canalizzate, erroneamente dando per scontato che la società Totalgaz ne abbia dimostrato l’esistenza.

– con il terzo motivo, comune ad entrambi i procedimenti R.G.N. 27403/16 e R.G.N. 27408/16, si contesta l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Parte ricorrente, sul punto, deduce che la pronuncia impugnata ha ritenuto implicitamente, con motivazione inesistente, che la società avesse dimostrato l’esistenza di reti canalizzate, omettendo di esaminare determinati fatti decisivi per il giudizio che erano stati evidenziati dall’Ufficio nella memoria illustrativa, ove erano state individuate due tipologie di distribuzione mediante reti canalizzate (la distribuzione effettuata da un soggetto, fiscalmente abilitato alla commercializzazione del GPL ai sensi del TUA, art. 25, commi 4 e 6, che rifornisca mediante una rete di tubazioni una pluralità di utenti, ai quali fattura il prodotto in base alle letture dei contatori ubicati presso gli utenti medesimi di cui al telescritto 79 del 14/04/1999; le “piccole reti” non oggetto di concessione comunale e costituite da uno o più serbatoi di stoccaggio che alimentano mediante tubazioni, un numero limitato di utenti, dotati, ciascuno, di proprio contatore, gestite dal titolare di un deposito “madre” che le rifornisce a mezzo autobotti considerate, quindi, ai fini dell’applicazione del D.P.R., quali “satelliti” o gemmazioni del suddetto deposito “madre” di cui al telescritto 87 del 29/04/1999). Gli atti dell’Ufficio e la documentazione acquisita con il pvc del 20.10.2010 non avrebbero permesso di identificare l’eventuale presenza di reti canalizzate che Totalgaz gestisce, cioè non si evince se si tratti di reti canalizzate o di “piccole reti canalizzate”. Per l’effetto, l’Ufficio ha ritenuto, che in assenza di prove circa la sussistenza di reti canalizzate, la controparte rimanesse tenuta a produrre le autocertificazioni. Nel corso del giudizio, inoltre, con la memoria illustrativa di primo grado, era stato specificato che la distinzione fosse in linea con l’orientamento espresso dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

Infine, si è evidenziata la presenza di tre distinti mercati nel settore del GPL destinato ad usi domestici e al riscaldamento (Delib. n. 18894 pubblicata nel bollettino n. 35 del 2009):

1) il mercato della distribuzione di GPL in piccoli serbatoi (Per “piccoli serbatoi” s’intendono i serbatoi di capacità fino a 5 me, disciplinati dal D.M. 31 marzo 1984, e dal D.M. 29 febbraio 1988, nonchè dal D.Lgs. n. 128 del 2006);

2) il mercato della distribuzione del GPL in bombole (per “bombole” s’intendono i recipienti di cui al D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, che contengono di regola 10, 15, 20 o 25 Kg di prodotto);

3) il mercato della distribuzione di GPL tramite reti canalizzate.

I primi due mercati si distinguono in ragione della diversa tipologia del prodotto e delle distinte modalità di distribuzione del combustibile. Mentre i piccoli serbatoi contengono gas propano, le bombole contengono generalmente miscela di butano e propano. La distribuzione di GPL tramite reti canalizzate gestite in regime concessorio si è sviluppata nei piccoli centri abitati non raggiunti da metanodotti di gas naturale, nei quali non è possibile, nè preferibile, l’installazione dei piccoli serbatoi esterni. Gli impianti per la rete canalizzata sono costituiti da una stazione, in cui il GPL viene stoccato allo stato liquido e successivamente convertito allo stato gassoso per la distribuzione in rete, da tubazioni stradali di trasferimento del gas collocate nel sottosuolo, da derivazioni alle utenze, da apparecchi d’intercettazione, riduzione e misura. La distribuzione di GPL nelle reti canalizzate può essere soddisfatta direttamente dalle società distributrici all’ingrosso di GPL o tramite società specializzate nella gestione del servizio pubblico.”

Pertanto, il metodo di distribuzione operato dalla Totalgaz (piccolo serbatoio a servizio di un numero limitato di unità immobiliare) rientra nella prima tipologia di distribuzione individuata dal garante e tale mercato è stato ritenuto espressamente distinto da quello effettuato mediante reti canalizzate.

A fronte di tale articolato quadro normativo, risulterebbe evidente l’assenza di motivazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale in ordine alla ritenuta sussistenza di “reti canalizzate”, tali da escludere la necessaria autocertificazione.

– i motivi secondo e terzo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili;

– in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598);

– le sentenze n. 358/1/2016 e n. 359/1/2016, all’esito della valutazione delle risultanze istruttorie, sulla base della documentazione prodotta, hanno riconosciuto – sia pure in maniera sintetica – l’esistenza delle reti canalizzate (specificando che gli utenti erano ad esse collegate con contatore individuale e richiamando il teletrascritto n. (OMISSIS) del 14 aprile 1999 che escludeva la necessità di una dichiarazione da parte degli utilizzatori), per cui risulta inammissibile la prospettazione dell’Agenzia delle entrate che mira a conseguire una non consentita rivalutazione in sede di legittimità degli elementi già considerati dalla Commissione tributaria regionale;

– i motivi di doglianza, pertanto, incontrano i limiti derivanti dal sindacato sulla motivazione a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sussistendo per altro verso gli estremi per poter ritenere apparente la motivazione resa;

– il rigetto dei ricorsi riguardanti l’agevolazione prevista dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, comma 10, lett. c), e dal D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361, sulle forniture di G.P.L. da utilizzare quale combustibile per riscaldamento in particolari zone climatiche rende inammissibile il ricorso R.G.N. 27437/16, limitato alla sanzione amministrativa conseguente al disconoscimento dell’agevolazione;

– le spese seguono la soccombenza come da dispositivo;

– risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, per cui non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione al presente procedimento R.G.N. 27403/16 dei procedimenti R.G.N. 27408/16 e R.G.N. 27437/16; rigetta i ricorsi di cui ai procedimenti R.G.N. 27403/16 e R.G.N. 27408/16, dichiara inammissibile il ricorso R.G.N. 27437/16. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 12.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA