Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18619 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17658-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LINEA D MOBILI DE CARO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CONCETTA

GAMBINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La società Mobili De Caro presentava in data 26.3.2013 all’Agenzia del Territorio una Docfa per variazione e cambio di destinazione di uso per l’immobile sito in Battipaglia proponendo una rendita di Euro 12976,000.

L’Agenzia del territorio con l’accertamento nr (OMISSIS) elevava la rendita ad Euro 46.964,18.

La contribuente impugnava l’atto impositivo deducendo la carenza di motivazione e la non corretta determinazione della rendita catastale da parte dell’Ufficio.

Si costituiva l’agenzia del Territorio ribadendo la legittimità dell’avviso e con successive memorie produceva verbale di sopraluogo ed istava per un parziale accoglimento del ricorso rideterminando la rendita in misura pari ad Euro 32.088,00.

Con sentenza nr 95 del 2016 la CTP di Salerno accoglieva il ricorso annullando l’avviso per carenza di motivazione.

Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle Entrate cui resisteva la contribuente.

Diritto

Considerato che:

Con sentenza nr 95 del 2018 la CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva il gravame.

Il giudice di appello condivideva la rilevata carenza di motivazione dell’atto impugnato che non poteva essere integrata in sede contenziosa.

Rilevava che correttamente il giudice di primo grado non aveva tenuto nel debito conto la documentazione prodotta dall’Ufficio oltre il termine previsto dal D.lgs. n. 546 del 1992, art. 3 e a supporto di una integrazione ex post dell’atto impositivo.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso la contribuente.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993 art. 2 convertito in L. n. 75 del 1993 e del D.M. n. 701 del 1994, della L. n. 21 del 2000, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Critica in particolare la decisione nella parte in cui, avallando quanto espresso dai giudici di primo grado, ha rilevato la carenza di motivazione dell’atto impugnato senza considerare che all’interno del prospetto di stima redatto dall’Ufficio ed allegato alla notifica di classamento figurano tutti gli elementi atti a mettere a disposizione la parte per comprendere le ragioni logico estimali utilizzate per la rettifica della rendita proposta.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs n. 546 del 1992, art. 61, art. 58, art. 32, comma 1 e comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR avrebbe errato non tenendo nel debito conto i documenti che erano stati ricusati dal primo Giudice e ciò alla luce del disposto dell’art. 58 del nuovo processo che consente al giudice di appello di valutare la possibilità di disporre di nuove prove.

Osserva che tale produzione si era resa necessaria in quanto i pretesi errori commessi dalla società contribuente in sede di redazione della denuncia di variazione del 2004 non erano stati indicati nell’elaborato Docfa presentato nel 2013 ma solo eccepiti in fase contenziosa.

Con un terzo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 e art. 61, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118,disp.att. c.p.c., comma 1, degli art. 111Cost., comma 6 e art. 24 Cost in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che la CTR avrebbe omesso di esaminare lo specifico motivo con cui l’amministrazione censurava la sentenza di primo grado ove non aveva tenuto conto della documentazione prodotta in causa.

I primi due motivi che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione sono infondati.

Occorre preliminarmente ricordare che per gli immobili a destinazione speciale, come quello in esame (categoria D1), l’atto di classamento costituisce l’esito di un procedimento specificamente regolato dalla legge, che prevede la partecipazione del contribuente e che, per gli immobili appartenenti alla indicata categoria, trova il proprio presupposto in una “stima diretta” eseguita dall’ufficio, in relazione alla quale, esprimendo essa un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano non già a fini della legittimità, ma della attendibilità concreta del giudizio accennato, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa indicata in motivazione (Cass. n. 5404 del 2012).

Per quanto più direttamente riguarda l’onere motivazionale che in siffatti casi l’avviso di accertamento deve soddisfare, questa Corte (Cass. n. 3394 del 2014) ha, condivisibilmente, ritenuto che, in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75 e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), esso deve contenere un’adeguata – ancorchè sommaria – motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l’Ufficio “non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perchè la proposta avanzata dal contribuente con la Dofca viene disattesa”.

Condizione che nella fattispecie in esame non può certamente intendersi soddisfatta dal mero generico riferimento ai dati riportati nell’avviso di accertamento, atteso che la modifica della rendita catastale deve essere idoneamente giustificata, per consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa ed al fine di delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.

A tale lacuna l’Amministrazione ha tentato di ovviare con la produzione in giudizio di documenti redatti all’esito di un sopraluogo effettuato in data 16.4.2015 ma tale operazione non può essere ritenuta idonea all’integrazione del contenuto motivazionale dell’atto (Cass. n. 6065 del 2017), atteso che non è consentito all’Amministrazione di sopperire con integrazioni in sede processuale alle carenze dell’atto di variazione della rendita per difetto di motivazione.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7056; Cass., Sez. 5, 9 luglio 2014, n. 15633; Cass., Sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003).

La CTR si è correttamente conformata a tali principi non considerando ai fini in esame detta produzione proprio perchè ritenuta integrativa della motivazione dell’avviso impugnato e non già per tardività.

Non si è trattato di omesso esame della documentazione come affermato dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso che è viceversa stata valutata nei termini sopra riportati ritenendola inidonea a supportare ex post le ragioni dell’Ufficio non esplicitate nell’originario provvedimento di rettifica.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare alla controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 3500,00 per compensi professionali, oltre s.p.a. ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 7 settembre 2020

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