Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18618 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18618 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: MARULLI MARCO

ORD INANZA
sul ricorso 6888-2017 proposto da:

RONIANO M1CHI1i

,

ROMANO MARIA CARNIKLA, RONIANO

VITO, MECCA VITA CRVSC[NZIA, nella qualità di eredi di
RONIANO NICOL
:\, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
NICOLO’ PORPORA 12, presso lo studio dell’avvocato ORAZIO
ABBAMONTE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
SALVATORI:, LACIARA, BONIS CRISTALLI;

– ricorrenti contro
NIINIST1R0 DI ThL’ISTRUZIONI’, DI ThL’UNINTI UZSITA’
1911 „LA RICI RL\,

in persona del Ministro pro tempore,

UNIVI ‘,RSITA’ DI ‘,GLI STUDI DI i ,LA BASILICATA, in persona

Data pubblicazione: 13/07/2018

del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliati in RMIA, \ 7 1A
RQRTOG1 llSi 12,.s presso l’AVVOC4TURA GENERALE
D11,1,0 STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

controricorrenti –

CONSORZIO BASILICATA 4;

– intimato avverso la sentenza n. 251/2016 della CORTI”, D’APPELLO di
POTF,NZA, depositata il 08/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del ft-i/06/201H dal

orisigliere. Dott. M /1

) MARIA i i.

RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso in atti parte ricorrente chiede che sia cassata
l’impugnata sentenza — con la quale la Corte d’Appello di Potenza,
accogliendo il gravarne proposto dalla Università degli Studi della
Basilicata (Unibas), ha riformato la sentenza di condanna in primo
grado di essa appellante a risarcire il danno patito dagli odierni
ricorrenti per l’occupazione appropriativa di alcune aree di sua
proprietà destinate alla realizzazione della nuova sede universitaria -sul rilievo dell’errore in cui era incorso il decidente che, in violazione
degli arti. 88, 99, 112, 115 e 345 cod. proc. civ. ed omettendo la
motivazione su un punto specifico della controversia, aveva Allegato
la natura edificatoria dei suoli oggetto di appropriazione, malgrado tale
qualificazione, per ammissione della stessa ,\mministrazione
procedente, fosse pacifica e mni avesse mai formato oggetto di
contestazione (primo motivo); e che in violazione degli arti. 91, 92 e
360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nonché degli arti. 10, 132 e 360 un. 3 e 4
cod. proc. civ., aveva condannato la ricorrente al pagamento delle
tic. 2017 n. 06888 sez. M1 – ud. 05-06-2018
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contro

h

spese di lite, compensate in ragione delle metà, nei confronti
..Jell’appellante Uni4as, malgrado le c..,rcostanze di caus.a, rendessero
giustificata una compensazione per l’intero delle spese, peraltro
liquidate determinando arbitrariamente il valore della lite (secondo
motivo).

ha svolto attività difensiva il Consorzio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. 11 primo motivo di ricorso non merita adesione.
2.2. Dato previamente atto che parte ricorrente, per effetto degli
acconti corrispostigli in corso di procedura, già stata in larga parte
ristorata del pregiudizio sofferto a seguito dei fatti di causa e premesso
altresì, quanto alle doglianze motivazionali ivi declinate, che esse non
possono trovare ingresso nel presente giudizio, giacché il vizio
denunciato, pur senza considerare che la sua illustrazione non si allinea
alla rubrica (in essa si lamenta un vizio di «omessa motivazione di un
punto decisivo della controversia … », mentre nel corpo del motivo, a
pag. 18, punto 25, si imputa alla decisione un vizio di «insanabile
contraddizione nella motivazione»), risulta estraneo al novellato dettato
dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., cui la specie in esame
soggiace ralione lemporis, avendo esso ridotto al «minimo costituziemale»
il sindacato di legittimità sulla motivazione, ristretto ora alla sola
omissione dell’esame di un fatto decisivo per il giudizio che abbia
formato oggetto di discussione tra le parti, va detto quanto alle altre
doglianze volte a denunciare l’erroneit à in diritto dell’impugnato
pronunciamento che esse sono inf(mdate e non possono perciò
trovare seguito alcuno.
2.3. Per vero, ricordato che il giudizio di cassazione è un giudizio a
critica vincolata da introdursi tassativamente attraverso uno dei motivi
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Resiste al proposto gravame l’Unibas con controricorso, mentre non

indicati dall’art. 360, collima 1, cod. proc. civ. e che, impone che
13,ell’esposizione del.knotivo trovino) esigessione le ragioni del dissenso
rispetto alla decisione impugnata, formulate in termini tali da
soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a
quanto oggetto di decisione e, insieme, da c( )stituire una critica precisa

l’adozione, nessuna deduzione, tantomeno connotata dai predetti
requisiti,risulta ravvisabile nell’illustrazione del motivo circa la pretesa
violazione dell’art. 88 cod. proc. civ., e ciò non senza più generalmente
osservare che ove di essa si voglia discutere con riferimento alle tesi
difensive della controparte — che avrebbe dapprima riconosciuto la
natura edificatoria dei suoli per poi rinnegarla — l’allegazione non
troverebbe il debito conforto fattuale come la stessa ben documenta
alle pagine 9-11 del controricorso.
2.4. Circa le altre violazioni di legge, quelle dedotte con riguardo agli
artt. 99 e 345 cod. proc. civ. si rivelano un manifesto fuor d’opera,
atteso che solo l’attore o, al più, l’attore in riconvenzione — qualità che
in ogni caso fanno difetto all’amministrazione resistente che riveste
pacificamente in questo giudizio il ruolodel convenuto — possono
essere promotori di una domanda, intendendosi come tale ogni
richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una
volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in

genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto. formulato in
conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di
accoglimento o di rigetto.
2.5.1. Non miOior sorte, quantunque la sua prospettazione risulti
indubbiamente meno incongrua rispetto alla qualità di convenuta
rivestita nel giudizio da Unibas, si guadagna la pretesa violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. in cui il decidente sarebbe caduto
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e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto

condividendo la natura non edificatoria dei suoli, malgrado detta
ekcezione non fosseAtata mai declinata el iall’amministrazione,resistente.
2.5.2. Occorre invero ricordare in linea generale, come questa Corte ha
reiteratamente precisato che, sebbene il principio di corrispondenza tra
il chiesto ed il pronunciato riguarda il peti//m, «che va determinato con

via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende
conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal
convenuto» (Cass., Sez. IV, 24/03/2011, n. 6757), nondimeno il limite
che ne discende per il giudice, che non può perciò andare ultra pelita e/
parlium, non è disgiungibile dal dovere che compete ad esso di
decidere la domanda, in applicazione del principio iura noyit curia (C ass.,
Su,. IV,

13/12/2010, n. 25410), di talché, fermo il vincolo della

domanda come delle eccezioni, il principio di corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato «non osta a che il giudice renda la pronuncia
richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a
quella prospettata dalle parti» (Cass. Sez. IV, 4/02/2016, n. 2209), né
alla facoltà «di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti c ai
rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando
le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al
suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di
diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti» (Cass., Sez
.1V, 24/07/2012, o. 12943).
2.5.3. Se dunque il giudice, per principio, non incontra altro limite,
nello scrutinare la fattispecie al suo esame, che quello indotto dalla
rappresentazione dei fatti di causa affidata alle parti, tanto più in questa
sua attività potrà sentirsi condizionato dalla qualificazione giuridica ad
essa impressa o pretesa dalle parti, onde nessuna concludenza può
ascriversi su questo terreno a pretesto della «pacifica» natura
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riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in

.4

edificatoria dei suoli oggetto di apprensione, alla circostanza che nel
aktituirsi in giudizkaamministrazione cepivenuta, richiamatglo l’art. 3,
collima 65, 1. 23 dicembre 1996, n. 662, possa aver preso posizione al
riguardo in senso favorevole alla tesi che si vorrebbe vedere qui
accolta.

funzione preclusiva, secondo cui «nella specie non si sarebbe trattato di
chiedere al giudice di qualificare il fatto-diritto costitutivo della
richiesta risarcitot- ia (vale a dire di qualificare come edificabile il
terreno) perché quel fatto-diritto è stato pacificamente affermato dalle
parti ed è quindi rimasto esterno al /bolla decidendmm>, sicché su di esso
non era stata richiesta nessuna pronuncia costituendo appunto «il
fatto-diritto dimostrato in quanto concordemente affermato dalle parti
sul quale il giudice deve fondare la propri pronuncia».
Ancorché la decisiviità dell’argomento sia tutt’altro che esplicita —
l’illustrazione che di esso ne compie il motivo si colloca invero
manifestamente al di fuori dell’opinione di questa Corte che solo il
giudicato sulla natura dei suoli vincola la stima del danno (Cass., Sez. 1,
17/02/2011, n. 3909) — il deliberato adottato sul punto dal giudice
d’appello non si presta a censura, dal momento che, dando atto che
con l’impugnativa proposta avanti a sè Unibas aveva inteso far valere
«proprio l’erroneità della pronuncia con cui il primo giudice ha
liquidato il risarcimento senza tenere conto della inedificabiltà del
suolo», la Corte potentina ha mostrato di governare la specie in esame
in piena adesione all’orientamento già altre volte enunciato da questa
Corte secondo cui «in tema di liquidazione del danno da occupazione
appropriativa, è necessario il preventivo accertamento della natura
dell’area occupata, se edificabile o agricola, da condurre in base alla
classificazione urbanistica» (Cass., Sez. 1, 28/05/2004, n. 10820), di
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2.5.4. Né in pari direzione è spendibile l’argomento, pure azionato in

modo che la relativa questione, come appunto rettamente qui ritenuto
dal decidenteè di per se ricompsa nell’oggetto detprocesso nel quale”
l’amministrazione abbia contestato l’entità della pretesa creditoria.
Va da sé, infatti, la questione della natura del bene, in quanto inserita in
un percorso logico volto in ogni caso ad ottenere il risarcimento del

funzione di prova di quest’ultimo requisito, non può essere qualificata
come fatto principale, la cui mancata contestazione da parte
dell’appellato comporta la formazione di un giudicato interno,
impedendo al giudice di secondo grado di riformularne la valutazione,
ma come fatto secondario, la cui valutazione, rientrante nel percorso
logico seguito per giungere all’accertamento del fatto costitutivo, deve
ritenersi implicitamente rimessa in discussione proprio per effetto della
domanda degli appellanti (Cass., Sez. 1, 16/03/2016, n. 5247).
2.6. Ciò porta, per quanto occorrer possa, pure a reputare assorbita
anche la residua doglianza rappresentata in ordine all’art. 115 cod.
proc. civ., sebbene riguardo ad essa non possa non osservarsi che il
principio di non contestazione, nella sua funzione di costituire una
tecnica semplificatoria della prova, concerne i fatti (l’avvenuta
apprensione dei suoli nella specie), ma non la valutazione giuridica che
di essi nei sia fatte dalle parti, (la natura edificatoria di essi).
3. Parzialmente fondato risulta viceversa il secondo motivo di ricorso,
Posto che,, una volta escluso. che per effetto della qui confermata
soccombenza dichiarata in appello potesse trovare applicazione nella
specie l’art. 92 cod. proc. civ. e che le spese potessero per questo essere
compensate, si rivela per contro errato, perché individuato in
violazione dell’art. 10 cod. proc. civ., lo scaglione di valore adottato dal
giudice d’appello, trattandosi, invero, di domanda risarcitoria il cui

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danno per la perdita della proprietà ed allegata esclusivamente in

valore risultava nella specie indeterminato, onde le spese andavano
liquidate ai sei dell’art. 21, comwa 7, el.m. 10 marzo,2014, n. 55.
4. Cassandosi, perciò, l’impugnata sentenza nei limiti del motivo
accolto e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod.
proc. civ., le spese eli lite dovute da parte ricorrente vanno liquidate,

compensi, di cui curo 4100,00 relativamente al giudizio di primo grado
(pari ad euro 850,00 per studio, curo 600,00 per introduzione, euro
1250,00 per trattazione e 1400,00 per decisione) ed euro 5900,00
relativamente al giudizio di secondo grado (pari ad curo 1100,00 per
studio, curo 850,00 per introduzione, curo 2100,00 per trattazione cd
curo 1850,00 per decisione).
5. l ,e spese del presente giudizio vanno invece integralmente
compensate attesa la reciprocità della soccombenza.
PQI\I
Rigetta il primo motivo di ricorso.
;\ccoglie parzialmente il secondo motivo di ricorso, cassa l’impugnata
sentenza nei limiti del motivo accolto e, decidendo) nel merito, liquida
le spese processuali dovute da parte ricorrente in favore
dell’Università degli Studi della Basilicata in complessivi euro
10.000.00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed accessori
di legge.
,ompensa integralmente tra le partii le spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-1 sezi( me civile
il giorno 5.6.2018.
s ident e

1)ott. Francesco \ri t o

Ric. 2017 n. 06888 sez. M1 – ud. 05-06-2018
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1 10VC SC

oltre agli accessori di legge, in complessivi curo 10.000,00 per

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