Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18618 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17517-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.M.P., T.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 8502/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 8502 del 2018 la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto N.M.P. e T.M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso delle contribuenti relativo all’avviso di accertamento avente ad oggetto la determinazione del nuovo classamento relativo all’unità immobiliari di proprietà di quest’ultima sito nella microzona Parioli del Comune di Roma nell’ambito del procedimento di revisione catastale operato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Il giudice di appello rilevava che già in precedenza l’Amministrazione aveva declassato l’immobile da A1 a A2 dimostrando di aver fatto una valutazione che escludeva dalla possibilità di qualificarlo come bene di lusso.

Osservava che l’Ufficio non aveva neppure indicato gli elementi che avrebbero consentito di qualificare l’immobile come bene di lusso essendosi invece limitato all’indicazione di altri due immobili dei quali è stata contestata la comparabilità da parte delle contribuenti,

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate chiedendo la cassazione della decisione sulla base di due motivi.

Nessuno si costituisce per le controricorrenti.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

La ricorrente critica la decisione nella parte in cui ha annullato l’avviso sulla base di considerazioni inerenti il carattere di lusso dell’immobile definite dal D.M. n. 1969 che nulla hanno a che vedere con le motivazioni fattuali del riclassamento effettuato dall’Ufficio con l’avviso impugnato, che è stato adottato alla luce dei presupposti in esso riportati quali la Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio 16.2.2005, emanata d’intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie con la quale erano stati definiti i criteri e le modalità operative in attuazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. Con un secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 del combinato disposto R.D. n. 652 del 1939 convertito in L n. 1249 del 1939 e successivamente variato con D.Lgs. n. 514 del 1948. D.P.R. n. 1142 del 1949, del D.L. n. 70 del 1988, art. 11 convertito con modificazione della L. n. 154 del 1988 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta, in particolare, che al CTR sarebbe incorsa nella violazione del R.D. n. 652 del 1939 decidendo sulla base di considerazioni inerenti il carattere di lusso dell’immobile oggetto di contenzioso, definite dal D.M. 2 agosto 1969, che nulla hanno a che fare con le norme che disciplinano l’attribuzione della categoria e della classe catastale.

I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati.

La C.T.R. non ha correttamente motivato facendo riferimento al D.M. n. 1072 del 1969 che definisce i parametri in base ai quali stabilire se una abitazione, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, abbia o meno le caratteristiche del lusso.

Diversamente il procedimento di classamento, posto a fondamento dell’accertamento è volto all’attribuzione di categoria e classe alle unità immobiliari e della relativa rendita, la qualificazione di un’abitazione in termini “di lusso” è invece finalizzata al diverso scopo di precludere l’accesso a talune agevolazioni, e la relativa connotazione presuppone, appunto, la ricorrenza di specifici requisiti in relazione alle otto, diverse, tipologie di abitazioni indicate dal menzionato D.M. del 1969.

Ai sensi del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 8, comma 1, nel testo sostituito dalla L. 30 dicembre 1989, n. 427, art. 2, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6, comma 1 e art. 61, comma 2, la categoria e la classe catastali debbono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari; ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 9, per ciascuna zona censuaria è definito un “quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe”. Le caratteristiche non necessariamente sono dati oggettivi (come, per esempio, la superficie o l’ubicazione), suscettivi, come tali, di essere solo confermati o negati dall’ufficio. Le caratteristiche possono infatti essere dati suscettivi di valutazione tecnica (come per esempio la qualità edilizia della costruzione, il pregio delle rifiniture o la qualità urbana e ambientale della zona in cui l’unità immobiliare è collocata).

Nel caso di specie la classificazione è stata determinata alla luce della la L. n. 311 del 2004, applicando i relativi principi in ordine alla revisione parziale del classamento degli immobili siti in microzone comunali e sulla base dei poteri d’impulso attribuiti ai Comuni dalla suddetta previsione normativa.

La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, che provvederà ad esaminare i motivi di opposizione dedotti dalle contribuenti rimasti assorbiti nonchè a decidere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, che in diversa composizione deciderà la causa in relazione ai motivi accolti provvedendo alla liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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