Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18617 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 30/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 30/06/2021), n.18617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1568/2020 proposto da:

R.E., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO FOLCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

U.T.G. DI TORINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 8625/2019 del TRIBUNALE DI TORINO,

depositato il 02/10/2019 R.G.N. 27081/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Torino ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte da R.E., cittadino nigeriano, il quale aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese per il timore di essere ucciso dalla malattia (denominata “oherema”) per la quale era deceduta sua sorella;

2. il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a un motivo;

3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, per non avere il Tribunale proceduto alla audizione personale del richiedente asilo nonostante specifica richiesta in tal senso;

2. il ricorso è inammissibile: l’esame di tali motivi risulta precluso dall’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della nullità della procura speciale a margine, che non reca data alcuna;

3. infatti, nel presente giudizio si applica il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, là dove dispone che: “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”;

4. in generale la procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale (art. 365 c.p.c.) e, in quanto tale, necessariamente successiva al provvedimento impugnato, nonchè anteriore alla notifica del ricorso medesimo (art. 366 c.p.c., n. 5); se la procura è senza data, la sua posterità rispetto al provvedimento impugnato si ricava dal ricorso cui accede (in calce o a margine), mentre la sua anteriorità risulta dal contenuto della copia notificata (cfr., da ultimo e per tutte, Cass. n. 34259/19);

5. tuttavia, nel caso specifico della materia della protezione internazionale, il D.Lgs. n. 25 del 2008, cit. art. 35-bis, comma 13, richiede qualcosa d’ulteriore rispetto alla specialità (che si desume dal riferimento al provvedimento impugnato), alla posteriorità e all’anteriorità della procura (rispettivamente, in confronto al provvedimento impugnato e alla data di notifica del ricorso per cassazione): richiede la certificazione della data esatta di quando è stata rilasciata la procura medesima, data che deve essere non semplicemente posteriore al provvedimento impugnato, ma posteriore anche alla sua comunicazione;

6. la richiesta di siffatta certificazione della data è un quid pluris appositamente previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, ed estraneo all’ordinario sistema, cioè estraneo al combinato disposto dell’art. 365 c.p.c. e art. 366 c.p.c., n. 5, atteso che, diversamente opinando, si dovrebbe concludere che l’art. 35-bis cit., sarebbe una norma apparente, ma ciò va escluso, vuoi dall’esame dei lavori preparatori, vuoi dal particolare rilievo pubblicistico del ricorso per cassazione in tema di protezione internazionale, vuoi dalla necessità che essa venga chiesta da chi sia nel territorio dello Stato (diversamente non vi sarebbe più o non vi sarebbe ancora interesse ad agire e neppure giurisdizione del giudice italiano);

7. in tal senso va condiviso il principio stabilito di recente da Cass. n. 1043/2020, secondo cui: “In materia di protezione internazionale, la data del conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, deve essere certificata dal difensore, titolare di una speciale potestà asseverativa conferita “ex lege”; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta a margine dell’atto) non indichi la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria” (successiva conf. Cass. n. 2342 del 2020); in motivazione tale precedente afferma che “… la specialità della norma deriva dalla peculiare connotazione pubblicistica che la “certificazione”, quale demandata al difensore, viene ad assumere nel contesto del conferimento della procura; per esso, non si ha invero mera declinazione modale del sistema già congegnato all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125 c.p.c., comma 3, demandandosi invece al difensore un atto di fidefacienza, con peculiare valore di riscontro, che il conferimento della procura è avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato; ne deriva che tale “certificazione” implica di necessità l’asseverazione qualificata – possibile solo in capo al difensore investito del mandato ad impugnare per cassazione e a ciò abilitato – della presenza del richiedente protezione – di regola – nel territorio dello Stato, così formandosi un documento firmato, a sua volta, in presenza del difensore e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore; la locuzione impiegata (certificazione), rinviando in modo specifico ad un unico soggetto autore della condotta, e alla correlativa responsabilità, appare invero strettamente connessa ad un “modo” predeterminato, scelto dalla legge, di far risultare la posteriorità del mandato rispetto alla comunicazione del decreto, perciò integrando direttamente, accanto ad una funzione di controllo – come visto – della sottoscrizione e della sua provenienza (e, con essa, della volontà di impugnare, ex art. 83 c.p.c.), una speciale potestà asseverativa, di fidefacienza, conferita ex lege al difensore abilitato”;

8. in conclusione, il ricorso è inammissibile; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;

9. la Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto;

10. all’esito della adunanza camerale il versamento di tale importo era stato posto a carico del difensore del ricorrente in applicazione ad un indirizzo interpretativo già più volte seguito;

11. tuttavia, in base ad un principio generale, la deliberazione della sentenza civile, ancorchè risultante dal dispositivo cornpiiato inerente alla medesima – salvo il caso, eccezionale, che del dispositivo stesso il legislatore preveda una immediata rilevanza, esterna, con conseguente sua idoneità a determinare la cristallizzazione della decisione adottata – non esclude il potere-dovere del giudice di tenere conto di rilevanti sopravvenienze intervenute nel periodo successivo ad essa ed anteriore alla pubblicazione, e di provvedere, ove occorra, coerentemente con esse (vedi per tutte: Cass. 11 aprile 1992, n. 4466);

12. nella specie, è sopravvenuta Cass. S.U. 1 giugno 2021, n. 15177, che ha affermato il seguente principio di diritto:

“il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

Di conseguenza, il Collegio riconvocatosi nella medesima composizione con modalità da remoto ha deliberato di modificare il dispositivo nella parte relativa al contributo unificato ponendo il relativo versamento a carico del ricorrente, come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte da parte del ricorrente R.E., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, o norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

 

 

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