Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18617 del 12/09/2011
Cassazione civile sez. I, 12/09/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 12/09/2011), n.18617
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.A. (C.F. (OMISSIS)), vedova di I.
M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 50, presso
l’avvocato PICONE GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato
CANDIANO ORLANDO MARIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il
02/01/2008; n. 501/07 c.c.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, C.A., erede di I.M. impugnava, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bari del 02-01-2008, che aveva rigettato il suo ricorso volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento (il procedimento presupposto, svolto davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Puglia, aveva ad oggetto una pretesa pensionistica).
Resiste con controricorso il Ministero.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Trattandosi di erede, l’equa riparazione va riconosciuta jure hereditatis, fino al momento della morte del de cuius e, jure proprio, dal momento in cui il giudizio interrotto è stato riassunto (tra le altre, Cass. N. 23933 del 2006), ovvero da quando, comunque, l’erede si è costituito.
Correttamente la Corte di merito chiarisce che il de cuius è deceduto circa tre anni dopo l’inizio del procedimento: emerge dalla documentazione in atti che il ricorso relativo al procedimento presupposto era stato depositato in data 5.9.2003, e che l’ I. morì in data (OMISSIS) (nei limiti dunque della durata ragionevole, secondo le indicazioni della CEDU e della giurisprudenza di questa Corte). Il processo non fu interrotto per mancata dichiarazione della morte del ricorrente, ma l’erede risulta essersi costituita, come essa stessa dichiara nel ricorso in esame in data 21.11.2007, dopo il deposito del ricorso stesso (25.7.2007) davanti alla Corte d’Appello.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011