Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18617 del 11/08/2010

Cassazione civile sez. I, 11/08/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 11/08/2010), n.18617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7264-2009 proposto da:

B.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO G. che ha concluso come da verbale di udienza.

 

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con decreto del 19 giugno 2008, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere ad B.A., dipendente della ferrovia Circumvesuviana, un indennizzo di Euro 3866 per l’irragionevole durata di un procedimento in materia di pubblico impiego, iniziato davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania con ricorso del 24 luglio 2000, e tuttora pendente, osservando: a) che il giudizio avrebbe dovuto avere durata complessiva di 3 anni, laddove si era protratto, per un periodo di 7 anni, 10 mesi; b) che tale durata eccedeva di anni 4, mesi 10 quella ritenuta ragionevole dalla CEDU; per cui doveva essere liquidato il danno non patrimoniale in misura di Euro 800 per anno.

Che il B., per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato ad 8 motivi, con i quali, deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU, degli artt. 1223 e 1226 cod. civ. nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ha censurato la decisione nella liquidazione del quantum, osserva: A) Che il collegio ritiene, anzitutto di dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso perchè si risolve nella trascrizione di parte del contenuto di alcune decisioni della CEDU, ed in particolar modo della sentenza 29 marzo 2006 della Grande Chambre della Corte in causa Scordino c/ Italia, nonchè in un generico addebito alla sentenza impugnata di non averne applicato i principi;

B) Infondate sono le censure che si appuntano sulla insufficienza del ristoro del danno non patrimoniale: è ben vero, infatti, che il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto. E nel caso la Corte di appello li ha puntualmente indicati nella modestia della posta in gioco, avendo posto in rilievo che il giudizio presupposto aveva per oggetto modeste differenze non percepite, rispetto all’indennità dovutagli, – nonchè – e soprattutto – nell’inerzia dimostrata dal ricorrente che non ha mai presentato l’istanza di prelievo per ottenere la trattazione del ricorso: senza alcuna censura al riguardo dello stesso che non ha addebitato alcun errore logico-giuridico al decreto impugnato, lamentando soltanto genericamente “la modestia” dell’indennizzo liquidato nella misura di Euro 500 per ogni anno di durata eccedente quella ragionevole.

D’altra la Corte CEDU in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, in cui gli interessati non hanno sollecitato in alcun modo la trattazione e/o definizione del processo mostrando sostanzialmente di non avervi interesse, ha liquidato un indennizzo forfettario per l’intera durata del giudizio che suddiviso per il numero di anni ha oscillato tra gli importi di Euro 350, 00 e quello di Euro 550, pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore (cfr. procedimenti 675, 688 e 691/03;

11965703). Per cui il collegio, recependo tale indirizzo della Corte di Strasburgo ritiene che l’importo complessivo debba essere fissato in modo da non scendere al di sotto della soglia di Euro 500 annue; e che il decreto impugnato per il procedimento durato davanti al TAR 7 anni, mesi 10, liquidando una somma complessiva di Euro 3.866, si è attenuto a siffatta regola attribuendo alla ricorrente un indennizzo corrispondente all’importo minimo ora indicato.

D) Infondata è infine anche la censura che verte sul punto del mancato riconoscimento del cd. bonus, in quanto nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore. Sicchè, quando il giudice non attribuisce il cd. bonus e perciò nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.

E) La Corte, infine ha già esaminato e dichiarato infondati i dubbi di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2 oggi riproposti dal P.G. (Cfr. Cass. 1354/2008).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il B. al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze in complessivi Euro 700 oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2010

 

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