Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18617 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16865-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., M.M.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1564/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Liguria, con sentenza nr 1564/2018, accoglieva il ricorso proposto da M.G. e M.M.T. avverso la sentenza della CTP di Genova con cui era stato rigettato il ricorso dei contribuenti avverso la rettifica di classamento operata dall’Agenzia del territorio nell’ambito della procedura Docfa in relazione ad un bene di loro proprietà originariamente compreso nella categoria Al.

Rilevava, per gli aspetti che qui interessano, che l’immobile in questione, a causa de decorrere del tempo, aveva perduto quelle caratteristiche di ” signorilità” che giustificavano l’iniziale inquadramento nella citata categoria. Osservava che l’immobile, pur avendo perduto la qualifica superiore, manteva comunque, nell’ambito delle abitazioni di tipo civile una classe ben più elevata di quella attribuitagli dal contribuente con la procedura Docfa in ragione delle finiture, della dotazione dei servizi, dell’ampiezza dei vani sicchè al bene doveva essere riconosciuta la categoria VII.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Gli intimati non si sono costituiti.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 652 del 1939, art. 17 e art. 20, del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 38, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene in particolare che alla luce della disciplina normativa di settore la procedura Docfa è limitata alle sole ipotesi di effettiva variazione dello stato dell’immobile nella specie non sussistenti.

Evidenzia infatti che la CTR entrando nel merito avrebbe riaperto i termini del classamento al di là delle ipotesi espressamente prescritte dall’ordinamento.

Il motivo è fondato.

Come è noto la revisione del classamento può essere modificata a seguito della presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione edilizia ex D.M. n. 701 del 1994 o per effetto di provvedimenti ministeriali che prevedono la revisione parziale o generale degli estimi ovvero del classamento.

Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 38, comma 1 stabilisce un ulteriore strumento di rideterminazione della rendita catastale residuale rispetto a quelli precedenti prevedendo che ” se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50% di questa, l’ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell’ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini di un diverso classamento dell’unità immobiliare… il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso o in altri fabbricati viciniori”.

Ciò premesso nel caso in esame il contribuente ha scelto per la revisione catastale lo strumento del procedimento Docfa che come si è detto è regolato dal D.M. n. 701 del 1994 che prevede che si possa far ricorso ad essa in due soli casi o la presentazione di dichiarazione di nuova costruzione di cui al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56 o nel caso di variazione dello stato dei beni di cui al R.D.L. n. 652 del 1939, art. 20 il quale impone alle persone o enti indicati nell’art. 3 l’obbligo di denunciare, nei modi e termini da stabilirsi con il regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell’art. 17.

L’impiego alla procedura Docfa è pertanto limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato dell’immobile che implichi modifica nella consistenza delle singole unità immobiliari.

Circostanza questa che non si è verificata nel caso in esame ove è incontestato che la procedura Docfa sia stata presentata dal contribuente unicamente per una variazione che riguarda la diversa distribuzione degli spazi interni inidonei, come tali ad intaccare l’originario classamento in Al e quindi a giustificare una variazione al ribasso della classe, tenendo conto della sua situazione preesistente (caratteristiche costruttive, tecnologiche e ornamentali).

La CTR non ha fatto buon governo della normativa che disciplina la revisione catastale applicando una revisione di classamento ad un’ipotesi non prevista dalla normativa di settore.

La sentenza va pertanto cassata con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori.

Spese di merito compensate in ragione dell’evolversi della vicenda.

Le spese di legittimità vanno invece poste a carico secondo il principio della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata con il rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti; compensa le spese del merito; condanna i controricorrenti al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 3.500,00 oltre s.p.a ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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