Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18616 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. I, 12/09/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 12/09/2011), n.18616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.G. ed O.R., elettivamente domiciliati in

Catania, alla via Firenze 235, presso lo studio dell’avv. Stella

Agata che li rappresenta e difende come da procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona dei Ministro p.t.,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi 12, presso

la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 285/07 della Corte d’Appello di Messina,

depositato il 7.5.07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6.4.2011 dal Consigliere dott. Magda Cristiano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Messina, con decreto del 7.5.07, ha parzialmente accolto la domanda proposta da G. e R. O., ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell’eccessiva durata del processo civile nel quale erano stati convenuti, introdotto dinanzi al Tribunale di Siracusa con citazione del 5.11.96 e definito con sentenza del 21.4.05. La Corte, ritenuto che il procedimento avesse avuto una durata di quattro anni superiore a quella ragionevole, ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 2.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda. Gli O. hanno proposto ricorso per la cassazione de provvedimento, affidato a due motivi, il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso G. e O.R., denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè vizio di motivazione, lamentano che la Corte di merito, senza chiarirne le ragioni, ed anzi contraddittoriamente affermando che il giudizio presupposto era di ordinaria complessità, a fronte di una durata complessiva del processo di quasi nove anni, abbia fissato in soli quattro anni quella irragionevole, in tal modo discostandosi dai parametri indicati dalla CEDU che costantemente afferma che per le cause di ordinaria complessità la durata ragionevole del processo non può essere superiore ad anni tre. Il motivo è fondato.

Nell’accertare la violazione del termine di durata ragionevole del processo il giudice nazionale non è vincolato a criteri rigidi e predeterminati, ma è tenuto a compiere, caso per caso, una valutazione di tutti gli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001 (complessità della fattispecie, comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi). Nel compiere tale valutazione, tuttavia, il giudice può discostarsi dai parametri tendenziali fissati in materia dalla CEDU (che sono di anni tre per il giudizio di primo grado, di anni due per il giudizio di appello e di un anno per il giudizio di legittimità) solo in misura ragionevole, e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue (Cass. n. 6039/09).

Nel caso di specie la Corte dì merito, dopo aver affermato che il processo presupposto – che ha avuto una durata complessiva di circa otto anni e sei mesi – era da considerarsi di ordinaria complessità quanto alla tipologia delle questioni dedotte, ha determinato in soli quattro anni la sua durata eccedente quella ragionevole “a causa dei numerosissimi rinvii subiti per questioni concernenti l’organizzazione dell’ufficio o perchè si procedesse alla riunione tra cause connesse”, in tal modo contradditoriamente sottraendo da detta durata i tempi occorsi per ovviare a disfunzioni del servizio, attribuibili esclusivamente all’amministrazione della giustizia.

2) E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale gli O., denunciando ulteriore violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè vizio di motivazione, lamentano che la Corte territoriale si sia discostata dagli ordinari parametri di liquidazione del danno fissati dalla CEDU. Questa Corte ha infatti ripetutamele affermato che, nella liquidazione del danno da irragionevole durata del giudizio, il giudice nazionale può discostarsi da detti parametri (oscillanti fra i 1.000,00 ed i 1.500,00 Euro annui), purchè in misura ragionevole, sempre che dia adeguata motivazione delle circostanze che, nel caso concreto, giustificano il riconoscimento di un minore indennizzo. Fra queste, peraltro, non rientra il rigetto della domanda, che non incide sulla pretesa indennitaria della parte, salvo che la stessa si sia resa responsabile di lite temeraria o di vero e proprio abuso del processo, in quanto il diritto alla ragionevole durata del processo non è condizionato all’esito favorevole del giudizio(Cass. n. 28341/08).

La Corte di merito, che ha liquidato il danno in misura inferiore ad Euro 500,00 all’anno in ragione della soccombenza degli O. e della ritenuta scarsa afflittività connessa alla loro posizione (per aver essi continuato a godere dell’immobile controverso per tutta la durata del processo) ha dunque, per un verso, erroneamente dato rilievo ad una circostanza ininfluente rispetto alla valutazione che le era demandata e, per l’altro, contraddittoriamente ritenuto che il patema d’animo dei ricorrenti derivante dall’incertezza circa la sorte dell’immobile, da loro in precedenza pacificamente detenuto, potesse essere mitigato proprio dal protrarsi di tale incertezza, dovuta al ritardo nella decisione.

Ricorrendo i denunciati vizi di motivazione, il decreto impugnato va cassato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito.

Fissata in anni tre la durata ragionevole del giudizio e tenuto conto che nel caso di specie non emergono particolari elementi in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un effettivo pregiudizio e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dai giudici nazionali nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, comporta, nell’osservanza della giurisprudenza della Corte EDU, il riconoscimento della somma di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e di Euro 1.000,00 per gli anni successivi (Cass. n. 21840/09).

Il Ministero della Giustizia va pertanto condannato a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 4.750,00, oltre agli interessi legali dalla data di deposito del ricorso (5.12.06) al saldo effettivo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a pagare a O. G. ed a O.R. la somma di Euro 4.750,00 ciascuno, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;

condanna il Ministero a pagare ai ricorrenti, in via fra loro solidale, le spese processuali, che per il giudizio di merito si liquidano in Euro 445,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, e per il presente giudizio di legittimità si liquidano in Euro 700,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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