Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18616 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 11/07/2019), n.18616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16643/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore

pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi

n. 12.

– ricorrente –

contro

OIL AND BIKE srl in liquidazione, in persona del liquidatore legale

rappresentante pro-tempore.

– intimata –

avverso la sentenza n. 144/2/12 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 16 luglio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 aprile 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.

Fatto

RITENUTO

che:

– la Oil and bike srl ha impugnato l’avviso di pagamento emesso dall’Ufficio delle dogane di (OMISSIS) in data 22 luglio 2005 per l’importo di Euro 24.352,21 a seguito delle analisi di laboratorio che avevano classificato l’olio immesso al consumo della società con il codice NC 2710 (nomenclatura combinata), come prodotto da impiegare nella lubrificazione meccanica, assoggettato al pagamento delle accise, contrariamente alle altre preparazioni per lubrificare per le quali non è previsto l’assoggettamento alla stessa imposizione fiscale;

– l’accertamento seguiva gli avvisi n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) del 18 maggio 2005 emessi dall’Ufficio delle dogane di (OMISSIS) per omesso pagamento dell’imposta relativa all’immissione in consumo di oli lubrificanti;

– la Commissione tributaria provinciale di Roma, preso atto che gli avvisi di pagamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) del 18 maggio 2005 emessi a titolo provvisorio per omesso pagamento dell’imposta relativa all’immissione in consumo di oli lubrificanti nel 2004 erano stati decisi, sia in primo grado sia in appello, con sentenze favorevoli alla società, ha accolto il ricorso ritenendo che l’atto in discussione rappresentasse la riliquidazione delle differenze ancora dovute;

– la Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la pronuncia di prime cure;

– l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

– la società contribuente, pur regolarmente intimata, non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 62,in relazione al D.L. 452 del 2001, art. 6, in combinazione col D.L. 24 settembre 2002, n. 209, conv. con mod. con la L. 22 novembre 2002, n. 265, e alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 116, nonché la contestuale violazione della Dir. CE del consiglio 27 ottobre 2003, n. 96 del 2003. L’amministrazione, anche in appello, aveva eccepito che fosse vigente e applicabile alla fattispecie l’imposizione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, per effetto della direttiva comunitaria menzionata. La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2004, l’accisa sugli oli lubrificanti è vigente nell’ordinamento italiano ed è legittima e applicabile secondo il diritto comunitario (Cass. 4 aprile 2013, n. 8327).

– il motivo è fondato;

– come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1 marzo 2019, n. 6138), l’imposizione del consumo di oli lubrificanti per fini diversi da combustione e carburazione ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, – che si poneva in contrasto con i principi dettati dalle Dir. nn. 92/81/CEE e 92/82/CEE, in base ai quali era obbligatoriamente esente da imposta – è conforme alla Dir. n. 2003/96/CE, (Corte di giustizia, sentenza 12 febbraio 2015, C-349/13, Minister Finansów contro Oli Trading Poland sp. z.o.o. w Szczecinie);

– il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, si poneva in contrasto con le Dir. 92/81/CEE e 92/82/CEE, in virtù delle quali, pur rientrando gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento nell’ambito di applicazione delle citate normative, non potevano essere assoggettati all’imposta (erano “obbligatoriamente esonerati dal’accise armonizzata”);

– la Corte di giustizia (sentenza 25 settembre 2003, in C437/01, Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica italiana) ha condannato l’Italia per aver mantenuto in vigore il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 62, comma 1, in contrasto con le citate direttive;

– l’imposta (e la norma) in questione era stata oggetto di una prevista soppressione (D.L. n. 452 del 2001, art. 6),ancorché per essere sostituita, con il medesimo D.L., art. 7, da altra imposta, denominata “contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale”, parimenti obbligatoria e di identico oggetto e disciplina, per cui la Corte di giustizia aveva ritenuto meramente apparente la dedotta abrogazione;

– tale abrogazione, inoltre, era stata differita dal D.L. n. 209 del 2002, a far data dall’entrata in vigore del regolamento istitutivo del contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, peraltro mai adottato;

– il legislatore comunitario, tuttavia, introduceva nel 2003 una nuova regolamentazione della disciplina degli oli lubrificanti e delle relative accise (Dir. n. 2003/96/CE, in vigore dal 10 gennaio 2004), modificando il precedente regime ed escludendo gli oli utilizzati per usi diversi dall’ambito di applicazione della nuova direttiva. In altri termini, mentre con le Dir. 92/81/CEE e 92/82/CEE gli oli minerali utilizzati non come carburanti o combustibile erano comunque inclusi nell’ambito delle accise armonizzate ma obbligatoriamente esenti da imposta, nella nuova direttiva gli stessi non venivano in alcun modo considerati nè ai fini dell’imposizione, nè ai fini delle esenzioni;

– la Corte di giustizia, nuovamente adita sulla compatibilità del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 62, comma 1, rispetto al nuovo assetto normativo, ha ritenuto compatibile (“non osta”) una normativa nazionale “che prevede la riscossione di un’imposta di consumo gravante sugli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per riscaldamento” (Corte di giustizia, sentenza 5 luglio 2007, in C-145/06 e C-146/06, Fendt, p.p. 37 e 38), con l’unico limite che tali imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse all’attraversamento delle frontiere (punto 44), principio, da ultimo, ulteriormente ribadito con la precisazione che le norme che regolano l’imposizione dell’imposta non armonizzata possono anche essere di identico contenuto a quelle per le accise armonizzate (Corte di giustizia, sentenza 12 febbraio 2015, in C349/13, Minister Finansów contro Oil Trading Poland sp. z.o.o. w Szczecinie);

– dal quadro normativo delineato emerge che, per il legislatore nazionale, l’acquisto e l’utilizzo di oli lubrificanti per fini diversi da carburante o combustibile per riscaldamento è sempre stato soggetto ad imposizione, mentre per il diritto dell’Unione una tale possibilità era da ritenersi esclusa fino al 31 dicembre 2003 in conseguenze dell’assetto disciplinato dalle Dir. nn. 92/81/CEE e 92/82/CEE, mentre è consentita, successivamente a tale data, in forza della nuova complessiva regolamentazione di cui alla Dir. n. 2003/96/CE (v. Cass. 29 dicembre 2011, n. 29571; Cass. 23 marzo 2012, n. 4670);

– ne deriva che non sussiste il diritto al rimborso per le imposte versate, come nel caso di specie, in periodi successivi alla data del 31 dicembre 2003;

– in accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri (con il primo motivo di ricorso si contesta un error in procedendo, nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 324 e dell’art. 384 c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 2; con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2909 c.c.; con il terzo motivo si prospetta un error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, applicabile allo stesso atto normativo, ex art. 61, nonché dell’art. 111 Cost., comma 6), la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, va respinto l’originario ricorso della società contribuente;

– attesa la peculiarità della questione, segnata dall’evoluzione normativa della disciplina del diritto dell’Unione e da ripetuti interventi della Corte di giustizia, vanno integralmente compensate le spese di merito e quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario. Compensa integralmente le spese di merito e quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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