Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18615 del 22/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/09/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 22/09/2016), n.18615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21276-2012 proposto da:

CORONA SAS DI B.T. & C (OMISSIS), inpersona del suo

socio accomandatario e rappresentante legale B.T.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 62, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIETTA GRECO, rappresentata e difesa dagli

avvocati DONATELLA DE DONNO, PAOLO PECCHIOLI giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BE.EM., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO

2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PATE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MAURA BANTI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

NICO SRL, REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato UGO PRIMICERI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento limitatamente al

7 motivo del ricorso.

Fatto

I FATTI

La Art Gallery s.r.l. chiamava in giudizio nel 1994 la società Corona s.a.s di Bi.Ve. e c. nonchè la Nico s.r.l., sostenendo che alcuni oggetti d’arte esposti nella sua galleria d’arte, antiquariato e gioielleria in (OMISSIS) erano stati danneggiati dal crollo del soffitto del locale conseguente ad una infiltrazione d’acqua nel controsoffitto proveniente dalla corte interna sovrastante, di proprietà dell’Hotel Corona e della Nico s.r.l.., con danni alle cose e perdita di occasioni di guadagno conseguenti alla necessità di chiudere per alcuni giorni i locali. Ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni per circa 180.000,00 Euro. La Corona chiamava in causa la sua compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, Reale Mutua Ass.ni.

Il Tribunale di Pistoia nel 2007 condannava la s.a.s Corona di Bi.Ve. e c. (ora Corona s.a.s. di B.T.) e la Nico s.r.l. al risarcimento dei danni in favore della Art Gallery nella misura di Euro 35.000,00 circa oltre interessi e rivalutazione dal 1.1.1993, con condanna della Reale Mutua a tenere indenne la Corona.

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, riduceva l’importo dovuto dai danneggianti ad Euro 43.000 comprensivi di rivalutazione ed interessi alla data della sentenza, oltre rivalutazione ed interessi successivi, e dichiarava che nulla fosse dovuto dalla compagnia di assicurazioni in ragione di una clausola di esenzione dalla responsabilità per i danni derivanti da infiltrazioni di acqua piovana.

La Corona s.a.s. di B.T. e c. (d’ora in avanti, Corona) propone sette motivi di ricorso nei confronti di Be.Em., in proprio e quale l.r. e liquidatore della s.r.l. Art. Gallery, della Nico s.r.l. e della Reale Mutua Ass.ni s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 5/2012, depositata dalla Corte d’Appello di Firenze il 10.1.2012, notificata il 6.6. 2012 e depositata in copia notificata.

La sola Be. resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria, all’interno della quale, oltre a sviluppare le argomentazioni in diritto in riferimento ai motivi di ricorso proposti, rinuncia espressamente al quarto motivo di ricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Corona deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ma non oggetto di valutazione da parte della corte d’appello, consistente nell’atto di divisione del 1961 tra i fratelli Bi. dell’intero palazzo in cui sono compresi i locali appartenenti ora all’Hotel Corona e alla Nico s.r.1., dal quale risulterebbe che il cavedio e la sovrastante copertura dalla quale è derivata l’infiltrazione a carico della Art Gallery ricadrebbero nella porzione assegnata in sede di divisione a Bi.Pi., poi della Nico s.r.l..

Il motivo, così come proposto, è del tutto inammissibile, in quanto strutturato in palese violazione delle prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: non si dice quando, nel giudizio di merito, questo atto sia stato prodotto, dove esso sia reperibile all’interno dei fascicoli di parte, se sia stato depositato insieme all’atto introduttivo o in udienza, se sia stato nuovamente prodotto in questa sede. A ciò si aggiunga che non se ne riportano neppure i passi salienti nel loro testo originario, ma nella personale rielaborazione, attributiva del significato a sè favorevole, che ne fa la parte ricorrente, e soprattutto non si evidenzia da dove si possa ricavare che effettivamente questo fatto sia stato in precedenza introdotto nel giudizio e sia stato oggetto di discussione tra le parti, ma poi obliterato dalla sentenza nel momento decisionale con conseguente deviazione dell’esito della decisione rispetto a quello che esso sarebbe stato se il fatto fosse stato preso in considerazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.p.c. laddove la sentenza d’appello ha ritenuto che il cavedio sovrastante la galleria d’arte, dal quale provennero le infiltrazioni d’acqua, fosse di proprietà comune tra le due società proprietarie, ciascuna per una parte individuata, del palazzo sovrastante e non di proprietà esclusiva della Nico s.r.l. in quanto esso svolgeva solo funzione di copertura della sottostante galleria, anch’essa di proprietà della Nico s.r.l. e locata alla società attrice.

Per come essa è strutturata, si tratta di una censura in fatto, inammissibile in questa sede in quanto non si denuncia neppure efficacemente la violazione di norme di diritto. In motivazione, a pag. 9, la sentenza impugnata spiega accuratamente perchè il cavedio rientri nella contitolarità necessaria delle due società: lo descrive come un locale di piccole dimensioni, in origine destinato a dar luce ai locali sottostanti (ed infatti caratterizzato ancora, al centro, da un lucernario, benchè lo stesso non sia più fruibile al piano inferiore per la costruzione di un soffitto in putrelle e tavelle non ispezionabile). Dalle caratteristiche fisiche del locale, che non possono in questa sede più essere poste in discussione, la corte trae la conclusione che non sia in alcun modo venuto meno il presupposto per una contitolarità necessaria di esso tra le due società proprietarie dell’immobile (da cui discende la responsabilità di entrambe le proprietarie per le infiltrazioni promananti dal locale comune).

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2053 e 2056 c.c. in relazione all’art. 1227 c.c. e dell’art. 115 c.p.c..

La ricorrente sostiene che la responsabilità non graverebbe sulla proprietà (ritenuta comune alle due società dalla corte d’appello) del cavedio sovrastante da cui sarebbe provenuta la massa d’acqua, ma su chi ha eseguito – male – la controsoffittatura del locale adibito a galleria d’arte che, imbibita d’acqua, è crollata, ovvero soltanto sulla Nico s.r.l. che in quanto proprietaria del locale adibito a galleria ne ha eseguito la controsoffittatura.

Il motivo è inammissibile, perchè propone una diversa ricostruzione dei fatti grazie alla quale si pretende di sostituire un diverso evento dannoso (la difettosa costruzione del controsoffitto) rispetto a quello individuato come tale dall’attrice e accertato come tale dalla corte (la perdita d’acqua proveniente dal cavedio sovrastante): la corte d’appello ha accertato, con accertamento non certo in questa sede ripetibile, che i danni sono derivati dalla errata impermeabilizzazione della copertura del cavedio sovrastante la galleria (e non dalla errata realizzazione della controsoffittatura) e, giacchè la ricorrente non ha provato che tale cavedio fosse di proprietà esclusiva di controparte, ne ha attribuito la responsabilità in solido ai due proprietari dell’immobile.

La ricorrente attraverso una diversa ricostruzione dei fatti del tutto arbitraria perchè esclusa dalla corte d’appello, punta alla esclusione della sua responsabilità.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2945 c.c. e si affronta la questione della legittimazione attiva di Be.Em., che si è costituita nel giudizio di appello sia in proprio, come ex socia, che quale legale rappresentante e liquidatore della Art Gallery. Sostiene la ricorrente che abbia errato la corte d’appello a riconoscere alla Be. la legittimazione ad agire in primo grado e in appello.

Afferma che già prima dell’inizio del giudizio di appello la Art Gallery si era cancellata dal registro delle imprese e quindi si era estinta, e che il liquidatore non avrebbe potuto agire (rectius, proseguire) l’azione iniziata dalla società per far valere i crediti della società, nè tanto meno la corte territoriale avrebbe potuto legittimamente richiamare a fondamento della legittimazione, come ha fatto, l’art. 2945.c.c in quanto la cancellazione dal registro delle imprese è una scelta della società che comporta la sua estinzione e la rinuncia di conseguenza a far valere eventuali diritti societari nei confronti dei terzi.

Non è però necessario verificare la fondatezza di tale motivo di ricorso, in quanto in memoria la ricorrente vi ha espressamente rinunciato.

Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. cioè contesta la prova sulla reale consistenza dei beni danneggiati, che la corte d’appello ricaverebbe recependo integralmente le risultanze della consulenza tecnica, che a distanza di ben 13 anni dai fatti si è dovuta fondare in gran parte sulle fotografie scattate all’epoca dei fatti perchè alcuni dei beni danneggiati sono stati successivamente venduti o non sono comunque più disponibili, e altri beni non sarebbero neppure compresi nella perizia fatta redigere all’epoca dei fatti dalla Reale Mutua Assicurazioni, dotata di corredo fotografico: si tratta di contestazioni inammissibili, in quanto esse si indirizzano tutte direttamente all’accertamento di fatto eseguito dalla consulenza tecnica e recepito dalla corte d’appello, e che non passano neppure attraverso la critica dettagliata di passi specifici della sentenza.

Anche il sesto motivo contesta, con modalità analoghe al quinto ed ugualmente inammissibili, che sia stata ritenuta raggiunta la prova sulla esenzione di responsabilità della Reale Mutua Assicurazioni senza neppure far riferimento al passo della sentenza impugnata che vi si riferisce ma contestando l’esistenza del documento- prova. A ciò si aggiunga che questa specifica eccezione della ricorrente è stata dichiarata inammissibile in appello in quanto tardiva, essendo stata sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale.

Infine, con il settimo motivo la ricorrente contesta che la sentenza di appello l’abbia condannata a corrispondere alla danneggiata la rivalutazione anche in data successiva alla pronuncia della sentenza stessa, quando cioè il debito, originariamente di valore, si era ormai trasformato in un debito di valuta.

Quest’ultimo motivo è fondato e va accolto. Effettivamente, la sentenza impugnata rivaluta al giorno del deposito il debito delle due società, che essendo volto a soddisfare un credito risarcitorio della danneggiata è senz’altro un debito di valore fino al giorno della sentenza, e calcola gli interessi dovuti fino a quel giorno. Però, pone a carico delle due danneggianti in solido che l’obbligazione di corrispondere, oltre agli interessi legali fino al giorno del pagamento, anche l’ulteriore rivalutazione monetaria conseguente a svalutazione medio tempore verificatasi dopo la pubblicazione della sentenza. Così facendo, essa si pone in contrasto con i principi consolidati in questa giurisprudenza di legittimità, secondo i quali:

– nella liquidazione del danno da illecito extracontrattuale, che costituisce debito di valore, il giudice può tener conto, nel liquidare il danno, della perdita del potere di acquisto disponendo, anche d’ufficio, la rivalutazione fino al momento della pubblicazione della sentenza, in quanto da quel momento il credito diviene liquido ed esigibile, ed il credito di valore si converte in credito di valuta (Cass. n. 21200 del 2009; v. anche Cass. n. 24896 del 2005);

– con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un’obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l’ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall’eventuale ritardo nell’esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta (Cass. n. 8507 del 2011).

Va quindi accolto il settimo motivo di ricorso, e la sentenza impugnata va cassata sul punto.

Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, questa Corte si può avvalere dei poteri conferitile dall’art. 384 c.p.c., comma 2, decidendo la causa nel merito: dal dispositivo della sentenza impugnata infatti va eliminata la condanna delle due società Nico s.r.l. e Corona s.a.s. di B.T. e c. a corrispondere alla Art Gallery s.r.l., e per essa ad Be.Em., oltre alla somma di Euro 43.006,76 per capitale rivalutato ed interessi dalla data del fatto al 31.10.2011, ed oltre agli interessi legali successivi alla pubblicazione della sentenza, anche la rivalutazione monetaria successiva alla pubblicazione della sentenza.

In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di cassazione possono essere liquidate al 50%. Il restante 50% rimane a carico della parte ricorrente ed è liquidato come al dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, dà atto della rinuncia al quarto motivo, rigetta gli altri motivi di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del settimo motivo e, decidendo nel merito, elimina la condanna delle società Nico s.r.l. e Corona s.a.s. di B.T. e c. a corrispondere alla Art Gallery s.r.l. e per essa a Be.Em. la rivalutazione monetaria per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza d’appello.

Compensa le spese del giudizio di cassazione al 50%. Pone il restante 50% a carico della ricorrente e lo liquida in complessivi Euro 2.900,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016

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