Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18615 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. I, 12/09/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 12/09/2011), n.18615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 102, presso l’avvocato MAZZA LEONARDO,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

29/04/2009, n. 271/09 e.r.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

e rigetto degli altri.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

T.C., con ricorso depositato il 20. 7.2008, ha chiesto alla Corte d’appello di Perugia condannarsi il Ministero della Giustizia a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848 in relazione ad un procedimento penale instaurato a suo carico presso il Tribunale di Roma e conclusosi con sentenza dibattimentale resa il 16.1.2008.

Con decreto n. 271 depositato il 29 aprile 2009, la Corte di merito ha determinato in anni due e mesi uno il segmento eccedente la ragionevole durata del processo il cui momento iniziale ha collocato nella data del 13.12.2001, in cui la ricorrente ne ebbe conoscenza a seguito di richiesta di incidente probatorio, avendo detratto la durata di tre rinvii determinati dall’astensione degli avvocati ed un ulteriore rinvio ascritto ad impegni professionali del difensore della parte istante, che determinarono stasi del processo non ascrivibile all’amministrazione della giustizia. Ha quindi liquidato il danno non patrimoniale su base annua di Euro 1.000,00 e le spese giudiziali in complessive 600,00.

Avverso questo decreto T.C. ha proposto ricorso per Cassazione in base a tre motivi.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio resistendo con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Il primo motivo denuncia “omessa motivazione in ordine alla riduzione dell’indennizzo circa la durata in eccesso”.

Il motivo è inammissibile. Affidato alla contestazione della fondatezza nel merito della sintesi ricostruttiva tratta dal giudice d’appello dalla valutazione dei dati probatori esaminati, il motivo espone quesito di diritto generico, privo della necessaria sintesi conclusiva prescritta dal disposto dell’art. 366 bis c.p.c. Non individua infatti, con la prescritta specificità, il fatto controverso di cui si assume la rilevanza decisiva, il cui esame sarebbe stato pretermesso dal giudice del merito. I documenti asseritamente decisivi riferiti nel quesito non sono riprodotti, quanto meno in sintesi, nella sua articolazione, nè risultano riferiti specificamente nel testo del motivo. Nella restante parte il quesito è tautologico ed avulso dal caso concreto.

Il secondo motivo è infondato. La determinazione della misura del danno, fatta segno di censura, è uniforme allo standard europeo, seppur applicato in senso riduttivo, in forza del necessario adattamento al caso concreto. Il terzo motivo, con cui si lamenta inadeguata liquidazione delle spese giudiziali è fondato.

In parte qua l’impugnato decreto deve perciò essere cassato, e non necessitando ulteriori indagini istruttorie, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. determinando le spese del giudizio di merito come da dispositivo. In ragione del parziale accoglimento dei motivi, le spese del presente giudizio vengono compensate per 2/3 con condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento del residuo resto liquidato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il primo e secondo motivo ed accoglie il terzo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolte e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese giudiziali della fase di merito liquidandole in Euro 311,00 per diritti, Euro 450,00 per onorario e Euro 50,00 per esborsi. Compensa per due terzi le spese del presente giudizio condannando l’amministrazione della giustizia al pagamento del residuo 1/3 in Euro 150,00 oltre Euro 30,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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