Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18615 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 11/07/2019), n.18615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15076/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

I.c.c. spa.

– intimata –

avverso la sentenza n. 665/4/11 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 21 dicembre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 aprile 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Paola

Mastrobernardino che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

del ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

RITENUTO

che:

– la I.c.c. spa ha proposto ricorso avverso l’avviso di pagamento dell’Agenzia delle dogane emesso per il recupero di somme compensate oltre i limiti di scadenza, avendo effettuato la compensazione nel gennaio 2008 per debiti del dicembre 2007 riguardo all’agevolazione di cui al D.L. n. 265 del 2000, convertito con la L. n. 343 del 2000;

– la Commissione tributaria provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato dovuta la sola sanzione nei limiti di legge, compensando le spese di giudizio;

– la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 665/4/11 depositata il 21 dicembre 2011, ha rigettato l’atto di appello dell’Agenzia delle dogane;

– l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

– la I.c.c. spa non si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3. La società, secondo quanto argomentato, non ha utilizzato il credito in compensazione entro l’anno solare nel quale è sorto, così come previsto dalla normativa richiamata, poichè, a seguito di consultazione dell’opzione conto scalare del sistema “(OMISSIS)” e di verifica presso la società I.c.c. Spa (p.v. di constatazione n. (OMISSIS) del 22/05/2009), l’Ufficio delle Dogane di (OMISSIS) ha accertato che detta società, ha effettuato nell’anno 2008, con modello F24, indebite compensazioni oltre i termini di scadenza, in quanto relative a consumi del 2007. Il D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, invece, espressamente prevede che la compensazione del credito venga effettuata entro l’anno solare in cui lo stesso era sorto;

– il motivo è fondato;

– secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, in tema di credito di imposta per il trasporto merci di cui al D.L. n. 265 del 2000, conv., con modif., dalla L. n. 343 del 2000, che può essere esercitato, ai sensi del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, nel testo in vigore ratione temporis, entro l’anno solare in cui è sorto, attraverso la compensazione prevista dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, ovvero entro i sei mesi successivi a tale anno, mediante istanza di rimborso in denaro della quota non compensata, tale doppio termine deve ritenersi sancito a pena di decadenza, pur in assenza di un’espressa qualificazione in tale senso, attesa la categoricità della formula letterale dell’art. 4 cit. (“gli esercenti…utilizzano il credito in compensazione entro…”) e la ratio di contenere nel tempo l’esercizio dell’agevolazione a fini di certezza del gettito fiscale n. (Cass. 7 marzo 2018, n. 5413; Cass. 17 marzo 2017, n. 6937; Cass. 18 maggio 2012, n. 7879);

– nel caso di specie, come emerge dalla pronuncia impugnata, non è stato rispettato il termine dell’anno solare;

– la pronuncia impugnata deve essere dunque cassata, in relazione motivo accolto, con assorbimento dei primi due motivi di ricorso, con cui si contesta la nullità per violazione art. 132 c.p.c., n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), e la violazione dell’art. 112 c.p.c., (omessa pronuncia) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

– non essendo necessario alcun altro accertamento di merito, va disposto il rigetto del ricorso originario;

– le spese di lite, sia di merito sia di legittimità, sono integralmente compensate tra le parti in ragione del consolidarsi della giurisprudenza richiamata successivamente alla pronuncia impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario. Compensa integralmente le spese di merito e quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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