Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18614 del 22/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/09/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 22/09/2016), n.18614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26408-2013 proposto da:

SOVIGEST SPA, (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Delegato e

legale rappresentante Avv. M.N., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 46, presso lo studio

dell’avvocato RUGGERO FRASCAROLI, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE BERGAMO SPA in persona del Procuratore Dott.

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE ARNALDO DA

BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato VITTORIA PAOLINI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SPA’DEUS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n 4087/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato RUGGERO FRASCAROLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 10 maggio 2002 l’INPDAI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la SpàDeus s.r.l. e la Banca Popolare di Bergamo esponendo che, in qualità di proprietario di un immobile in (OMISSIS), locato alla società convenuta per uso alberghiero, aveva stipulato con la conduttrice un atto di transazione con il quale quest’ultima si era obbligata ad eseguire determinati lavori sull’immobile a fronte della rinuncia dell’Istituto ai crediti maturati per una pregressa morosità. A garanzia degli obblighi assunti dalla conduttrice era stata prestata fideiussione a prima richiesta dalla Banca Popolare di Bergamo. Poichè la società locataria si era resa inadempiente nella realizzazione delle opere convenute nell’atto di transazione, l’Istituto chiedeva la condanna della SpàDeus alla esecuzione di tali opere o, in via alternativa, la condanna della stessa e del fideiussore al pagamento del loro valore.

Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale, con sentenza del 14 gennaio 2008, accertato l’inadempimento della SpàDeus, la condannava all’esecuzione delle opere incompiute e condannava altresì la banca convenuta, in forza della fideiussione, al pagamento in favore dell’Istituto della somma di Euro 309.874,14.

Impugnata la sentenza in via principale dalla Banca Popolare di Bergamo e in via incidentale dalla SpàDeus, nel contraddittorio con la Sovigest S.p.A., nella sua qualità di procuratrice speciale dell’INPS, ente succeduto al soppresso INPDAI, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 luglio 2013, in riforma della sentenza appellata, rigettava la domanda proposta in primo grado dall’INPDAI, regolando le spese del giudizio secondo soccombenza.

Rilevava – in sintesi – la Corte che l’INPDAI aveva nel corso del giudizio rinunciato alla domanda di condanna alla esecuzione delle opere, sicchè il primo giudice era incorso in vizio di ultrapetizione condannando la SpàDeus alla esecuzione delle stesse, alla quale l’INPDAI non aveva interesse avendo alienato l’immobile.

Avverso la suddetta decisione la Sovigest S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Banca Popolare di Bergamo.

La SpàDeus s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la Sovigest S.p.A. denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e artt. 1218, 1223, 1372 e 2058 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver negato l’interesse ad agire dell’ente proprietario in ordine ai diritti ad esso spettanti in virtù dell’atto di transazione stipulato il 1/7/1999 con la SpàDeus s.r.l.”.

Deduce la ricorrente che erroneamente il giudice di appello aveva negato al creditore l’interesse ad agire facendo esclusivo riferimento all’utilità conseguibile dalla prestazione non resa dalla SpàDeus s.r.l., mentre avrebbe dovuto considerare che il creditore aveva legittimamente sostituito, dopo la rinuncia alla esecuzione delle opere inadempiute, la domanda di adempimento in forma specifica con la domanda di risarcimento per equivalente, essendo state entrambe le domande espressamente formulate, in via alternativa tra loro, sin dall’atto introduttivo di primo grado.

Il motivo è fondato.

La corte territoriale, dopo aver rilevato che l’INPDAI aveva chiesto l’accertamento dell’inadempimento della SpàDeus s.r.l. per la mancata o parziale esecuzione delle opere convenute nell’atto di transazione intercorso tra le parti o, in via alternativa, la condanna della suddetta società al pagamento del valore dei lavori non eseguiti, ha affermato che la domanda, così come articolata, costituiva domanda di adempimento della transazione. Ha quindi osservato: “Il bene della vita domandato dunque dall’INPDAI con la proposizione della domanda di cui sopra presuppone dunque la titolarità in capo al medesimo della proprietà di cespite immobiliare, in quanto l’obbligazione assunta dalla controparte in sede di transazione è una obbligazione di fare avente ad oggetto lavori di manutenzione dell’immobile locato, non apprezzandosi altrimenti il rapporto di utilità, sulla base della prospettazione operata dalla parte, tra pronuncia richiesta e risultato sperato. Nè viene meno il rilevato difetto delle condizioni di ammissibilità della domanda, sotto il profilo del difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda di pagamento del tantundem avanzata in via alternativa nella citazione di primo grado, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni ed oggetto dell’appello incidentale. La domanda, come già rilevato, è di esecuzione della transazione, sicchè non si prospetta la possibilità per il giudicante di condanna al pagamento di una somma corrispondente ai lavori non eseguiti, quasi si trattasse di un risarcimento per equivalente”.

Le argomentazioni poste dalla corte territoriale a fondamento del rigetto della domanda formulata in primo grado dall’INPDAI obliterano il dato oggettivo, rilevato dallo stesso giudice di appello, che il suddetto Istituto propose domanda di adempimento della transazione (con riferimento alla esecuzione delle opere) e, in alternativa, domanda di risarcimento del danno per equivalente (relativa al pagamento del costo delle opere non realizzate).

Ciò è del tutto coerente con il dettato dell’art. 1453 c.c., il quale consente la proposizione della domanda di risarcimento del danno per inadempimento prescindendo da quella di risoluzione.

Va osservato che il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale riveste natura e svolge funzione sostitutiva della prestazione mancata e che il relativo pregiudizio deve essere risarcito con la prestazione del suo equivalente in danaro (Cass. civ., sez. 2, 29-04-2003, n. 6651). Nella specie, l’esecuzione delle opere previste nella transazione, che integra la controprestazione della rinuncia del locatore a far valere l’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal conduttore, prescinde dal risultato utile delle opere medesime e, quindi, dal collegamento con il diritto di proprietà, nel momento in cui la parte adempiente ha optato per la domanda, proposta in alternativa a quella di adempimento, di pagamento del tantundem commisurato al valore delle opere non eseguite.

Non potrebbe peraltro sostenersi che il diritto al risarcimento dei danni per equivalente spetti a colui che è subentrato nella proprietà del bene ed è titolare del diritto al momento in cui viene promosso il giudizio. Sul punto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, componendo il contrasto in materia, hanno chiarito che il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a colui che di quel bene era proprietario al momento dell’evento dannoso, ciò in quanto il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale (Cass. civ., sez. un., 16-02-2016, n. 2951).

2. La fondatezza del primo motivo di ricorso determina l’accoglimento anche del secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta il rigetto, in conseguenza del ritenuto difetto di interesse ad agire dell’ente attore, anche della domanda proposta nei confronti della Banca Popolare di Bergamo, stante il carattere accessorio della garanzia fideiussoria.

3. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere quindi accolto.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016

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