Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18614 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. I, 12/09/2011, (ud. 28/03/2011, dep. 12/09/2011), n.18614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., c.f. (OMISSIS); T.C. c.f.

(OMISSIS) e T.M. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in Roma, via Ludovisi 35, presso lo studio

dell’avv.ta Cozzi Ariella, rappresentate e difese dall’avv.ta T.

M. che agisce, oltre che quale difensore di sè medesima, per

procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi uffici

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Roma, sezione equa

riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 e segg. emesso il 17 marzo

2008, depositato il 15 ottobre 2008, ruolo affari diversi n.

54801/06;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 28 marzo 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e la condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G., T.C. e T.M., eredi di T.A., ricorrono per cassazione contro il decreto della Corte di appello di Roma che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in ragione delle rispettive quote ereditarie, della somma di 15.000,00 Euro a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole del processo che ha visto opposto il loro dante causa alla pubblica amministrazione nella richiesta del riconoscimento dell’indennità di fine servizio per il periodo 1 novembre 1943 – 31 luglio 1944. La Corte di appello ha ritenuto che la durata ragionevole per l’unico grado del giudizio iniziato nell’agosto 1990 e ancora in corso nel giugno 2007 non potesse superare i tre anni e ha liquidato, all’attualità, in 15.000,00 Euro la somma spettante alle ricorrenti in ragione delle rispettive quote ereditarie a titolo di equa riparazione, con interessi legali dalla data del decreto al saldo. A tale liquidazione la Corte di appello è pervenuta quale giudice di rinvio a seguito dell’accoglimento da parte del ricorso per cassazione contro il precedente decreto emesso sulla domanda originaria del T.A..

Le ricorrenti si affidano a due motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1282 cod. civ. nonchè dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Le ricorrenti propongono alla Corte il seguente quesito di diritto:

se sia legittima e conforme alla legge e agli articoli in epigrafe richiamati la statuizione della corte di merito che ha riconosciuto gli interessi legali in tema di equa riparazione dalla data del deposito del decreto e non dalla data della domanda così come richiesto dalla parte.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Le ricorrenti propongono alla Corte il seguente quesito di diritto:

se sia legittima e conforme alla legge nell’ambito del giudizio rescissorio statuire su un punto della controversia in maniera difforme e contrastante rispetto al principio formatosi nel corso del giudizio per definitività di una parte della decisione e se pertanto il decreto impugnato non violi i principi di cui all’art. 324 c.p.c., e della cosa giudicata formale e sostanziale nella parte in cui non tiene conto che il capo del decreto del 2003 relativo alla decorrenza degli interessi dalla data del decreto stesso, non è stato impugnato e quindi è passato in giudicato e quindi non poteva essere oggetto di riforma con il secondo decreto.

Il primo motivo di ricorso è fondato e comporta l’assorbimento del secondo motivo.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione, configurandosi, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, è riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico. Dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere invece accordata (Cass. civ., sezione 1^, n. 2248 del 2 febbraio 2007).

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito consistente nella declaratoria della decorrenza degli interessi legali, sulla somma liquidata dalla Corte di appello, dalla data della domanda. La Presidenza del Consiglio va condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione mentre resta confermato il decreto della Corte di appello quanto alla condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali dei precedenti gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli interessi legali, sulla somma dovuta in base al predetto decreto della Corte di appello di Roma, dalla data della domanda. Condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.300,00, di cui 1200,00 per onorari e 100,00 per spese. Conferma nel resto l’impugnato decreto quanto alla condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali dei precedenti gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA