Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18614 del 11/08/2010

Cassazione civile sez. I, 11/08/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 11/08/2010), n.18614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8079-2005 proposto da:

F.L. (C.F. (OMISSIS)), T.G. (C.F.

(OMISSIS)), T.R. (C.F. (OMISSIS)),

T.V. (C.F. (OMISSIS)), le ultime tre nella

qualità di eredi di S.N., elettivamente domiciliati in

R0MA VIA LUCA DELLA ROBBIA 3, presso l’avvocato CAPORILLI MARIA

ROSARIA, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO MONTE SCALAMBRA S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4350/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MARIA ROSARIA CAPORILLI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 ottobre 2003 il tribunale di Roma ha accolto la domanda di ammissione al passivo del fallimento della Monte Scalambra s.r.l. proposta, ai sensi della L. Fall., art. 101, da F. L., T.G., T.R. e T.V., quali eredi di T.P., lavoratore della società fallita deceduto sul posto di lavoro nel (OMISSIS), per un credito di Euro 604.500,00, dichiarando irripetibili le spese processuali.

La corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 ottobre 2004, nella contumacia del fallimento appellato, per quanto ancora rileva in questa sede, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, osservando che correttamente il tribunale non aveva ammesso il credito in via privilegiata, come credito di lavoro, perchè l’indicazione delle ragioni della prelazione doveva essere contenuta nella domanda di ammissione al passivo, come previsto dalla L. Fall., art. 93, mentre tale indicazione era stata fatta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. Del pari corretta appariva la dichiarazione d’irripetibilità delle spese processuali, motivata dal tribunale con l’illiquidità del credito e l’improcedibilità di una parte della domanda. La contumacia del fallimento in grado d’appello impediva poi la condanna delle appellanti soccombenti al pagamento delle spese di quel grado.

F.L. e G., R. e T.V., queste ultime anche nella qualità di eredi di S.N., hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il fallimento non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le ricorrenti, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., L. Fall., artt. 93 e 101, lamentano che la corte d’appello abbia confermato l’ammissione al passivo in via ordinaria, deducendo che il procedimento per l’ammissione al passivo era stato riunito con quello introdotto con azione di condanna ordinaria, iniziato con domanda che non doveva contenere l’indicazione della ragione del privilegio, perchè tale indicazione è richiesta dalla L. Fall., art. 93, ma non dalla L. Fall., art. 101.

Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.p.c., n. 1, in quanto il credito fatto valere, quanto meno per la parte relativa al credito risarcitorio per danni patrimoniali, corrispondenti alle retribuzioni non liquidate, aveva natura retributiva e quindi doveva essere assistito da privilegio.

Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano che il giudice del merito non abbia condannato il fallimento soccombente al pagamento delle spese.

2. Il primo motivo è infondato perchè, come espressamente dispone la L. Fall., art. 93, la domanda di ammissione al passivo deve contenere l’indicazione, tra l’altro, delle ragioni della prelazione e l’art. 101 prevede che il procedimento che segue alla proposizione dell’istanza di ammissione tardiva al passivo, che ha natura di domanda giudiziale, sia disciplinato dagli artt. 175 e ss. c.p.c..

Correttamente, pertanto, la corte territoriale ha dichiarata tardiva l’indicazione delle ragioni del privilegio contenuta nella precisazione delle conclusioni, posto che tale indicazione configura un’autonoma causa petendi che non può essere formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 6319/1996, 10241/1992, 5751/1990).

Resta assorbito il secondo motivo, mentre il terzo è infondato, sia se si intenda come censura della mancata condanna al pagamento delle spese del giudizio d’appello, in quanto il fallimento è rimasto vincitore ma era contumace, sia se debba interpretarsi come critica alla conferma della dichiarazione d’irripetibilità delle spese di primo grado, perchè, come ha esattamente osservato la corte territoriale, tale dichiarazione è stata motivata dal giudice di in modo corretto.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2010

 

 

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