Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18614 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 11/07/2019), n.18614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22634/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

G.V., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando

Paudice e Veronica Polimene, con domicilio in Napoli, centro

Direzionale Via Taddeo de Sessa, Isola C-7;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Campania, Sezione di Napoli, n. 3362/34/2015, pronunciata il

27.05.2014, depositata in data 13.04.2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile

2019 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

In occasione della cessazione dal servizio il contribuente, dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiesta la liquidazione della indennità previdenziale istituita con D.P.R. n. 211 del 1981, si vedeva effettuare una trattenuta IRPEF che riteneva non essere dovuta. Presentata istanza di rimborso, impugnava dinanzi alla CTP il silenzio rifiuto dell’amministrazione che accoglieva il ricorso ritenendo che tale indennità fosse costituita da contributi volontari, per questo non soggetti a IRPEF.

L’Ufficio interponeva appello dinanzi alla CTR, riportandosi a tutte le proprie deduzioni, richieste ed eccezioni sollevate in primo grado, ma dolendosi anche di un difetto di motivazione della sentenza impugnata che era fondata sulle sole affermazioni del contribuente. Inoltre nel merito osservava che a mente del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 3, il fondo era costituito da contributi non a carico dei lavoratori.

La CTR, accogliendo le richieste del contribuente, pronunciava sentenza di rigetto n. 3362/34/2015, compensando le spese di giudizio.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un solo motivo. Il contribuente rimane intimato.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19, nonchè del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In sostanza l’ufficio nega che tale indennità abbia natura di retribuzione differita, soggetta a tassazione separata, essendo il fondo costituito da premi di produttività o incentivi non riscossi subito dal dipendente.

Il ricorso va accolto nei termini di seguito precisati.

Questa Corte con ordinanza 25.10.2017 n. 25393 aderendo ad un orientamento oramai consolidato ha chiarito – tenuto conto pure della composizione del fondo in questione, alimentato (D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2), dai proventi della vendita di beni confiscati, dalle sanzioni pecuniarie e percentuali delle vincite del gioco del lotto, oltre ad altre indennità perequative pensionabili, e dunque, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi legati all’attività d’istituto – che “l’erogazione di detta indennità costituisce una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell’ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui al T.U.I.R., artt. 17 – 19, con conseguente assoggettamento a tassazione separata”. (Cass. sez. 5, 12 giugno 2003, n. 9430; Cass. sez. 5, 5 ottobre 2016, n. 19859; Cass. sez. 5, 31 gennaio 2017, n. 2458).

La sentenza impugnata condivisa detta premessa, ne ha tuttavia fatto discendere l’erronea affermazione della totale esenzione di detta indennità quanto all’IRPEF, in quanto formata da contributi già assoggettati a tassazione “laddove, invece, la domanda di rimborso del contribuente avrebbe dovuto essere accolta limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante al T.U.I.R., artt. 17 – 19, (cfr. in particolare comma 2 bis), (cfr. Ord. 25.10.2017 n. 25393, Cass. sez. 5, nn. 11126, 11127 e 11128 dell’11 maggio 2017).”

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, cassata la sentenza impugnata, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con accoglimento del ricorso limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante del T.U.I.R., artt. 17 – 19.

Tenuto conto del solo recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia, ricorrono le condizioni di legge per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 – 19.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA