Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18614 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2965/2016 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di

Rienzo n. 28, presso lo studio dell’avvocato Basili Fabio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Basili Ivo, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

H.M.A., elettivamente domiciliata in Roma, Viale G.

Mazzini n. 140, presso lo studio dell’avvocato Vitale Fortunato, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vitale Lucia,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

H.C., H.N., H.A.,

S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6263/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. H.M.A., nata il (OMISSIS) dall’unione coniugale di H.J. e S.P., adiva il Tribunale di Roma affinchè, accertata l’insussistenza della paternità biologica da parte di H.J., fosse dichiarata nei suoi confronti la paternità naturale di J.G.P. e accertato il proprio diritto, essendo il predetto J. deceduto in data (OMISSIS), alla metà dell’asse ereditario di cui chiedeva al contempo l’accertamento della consistenza. Si costituivano in giudizio S.P. (madre dell’attrice), H.A., H.C. e H.N. (sorelle dell’attrice), nonchè G.S., erede quale coniuge di J.G.P., la quale chiedeva il rigetto della domanda di disconoscimento di paternità ed eccepiva l’inammissibilità delle ulteriori domande cumulativamente proposte, in quanto subordinate al passaggio in giudicato della pronuncia relativa al disconoscimento di paternità.

2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 23106/2012, ritenendo non provata, per inidoneità dei riscontri documentali forniti, la mancata coabitazione tra i coniugi H.- S. nel periodo del presunto concepimento della figlia M.A., costituente il presupposto dell’azione secondo la prospettazione attorea, rigettava la domanda di disconoscimento di paternità, costituente antecedente logico-giuridico delle ulteriori domande, di conseguenza non esaminate.

3. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6263/2015 depositata in data 11-11-2015 e notificata il 25-11-2015, in parziale accoglimento dell’appello di H.M.A., ha ritenuto accertata l’insussistenza del rapporto di filiazione tra H.J. e H.M.A., in base ai numerosi argomenti di prova tratti dalla documentazione prodotta, ed ha, invece, ritenuto inammissibile il gravame in merito alle ulteriori domande formulate dall’appellante. La Corte territoriale, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12167/05; 1784/12; 12211/12; 487/14), ha affermato che, in forza della presunzione legale della filiazione del figlio concepito durante il matrimonio e dell’antecedenza logico-giuridica del disconoscimento di paternità rispetto all’accertamento della paternità biologica, la controversia sulla paternità naturale non può avere ingresso sin quando la suddetta presunzione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell’azione di disconoscimento divenuto irrevocabile.

4. Avverso la suddetta sentenza G.S. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito con controricorso da H.M.A.. Sono rimaste intimate S.P., H.A., H.C. e H.N..

5.. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i motivi primo e secondo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione della sentenza impugnata, che ritiene erronea e contraddittoria nella parte in cui è stata statuita la mancanza di legittimazione della ricorrente stessa a resistere alla domanda di disconoscimento di paternità. Richiama il principio del giusto ed equo processo nel rispetto delle regole processuali violate, rileva che la sig.ra H.M.A. l’aveva evocata in giudizio, unitamente a S.P., H.A., H.C., H.N., proponendo nei confronti della stessa ben quattro domande, ossia la domanda di disconoscimento della paternità in capo di H.J., quella di dichiarazione giudiziale di paternità in capo di J.G.P., quella diretta al riconoscimento dei diritti successori della stessa H.M.A. nei confronti dell’asse ereditario di J.G.P. ed infine quella di divisione dell’asse ereditario. Deduce che dalla stessa scelta processuale dell’attrice e di seguito appellante H.M.A. deriva l’interesse dell’attuale ricorrente a contraddire a tutte le domande proposte nei suoi confronti. Rileva di avere assunto la posizione di interventore volontario e di avere interesse a dedurre violazioni di legge in ordine alla costituzione del contraddittorio e all’applicazione di leggi sostanziali e processuali, come precisate nei successivi motivi di ricorso per cassazione.

2. Con i motivi terzo e quinto lamenta l’erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui attribuisce validità di prova all’esame di comparazione del DNA delle sorelle H.A. e H.M.A. (terzo motivo) e nella parte in cui attribuisce validità di prova a meri elementi indiziari (quinto motivo).

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.c. e degli art. 102 e 354 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza, per non avere la Corte d’Appello ritenuto applicabile la modifica dell’art. 276 c.c. introdotta dalla L. n. 2019 del 2012, con la quale è stato previsto che in mancanza del genitore e dei suoi eredi l’azione diretta alla dichiarazione di paternità o di maternità naturale debba essere promossa nei confronti del curatore speciale.

5. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

5.1. Il vizio di erroneità e contraddittorietà della motivazione denunciato non rientra nel paradigma legale del vizio motivazionale come novellato nel 2012, da applicare nella fattispecie, dato che la sentenza impugnata è stata depositata l’11-11-2015.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia”(Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018).

5.2. I due motivi sono inammissibili anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, atteso che il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare orientamento.

Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato (da ultimo Cass. n. 20953/2018) che, nel giudizio per il disconoscimento di paternità, la paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorchè deduca che l’esito (positivo) dell’azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull’azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita, in realtà, a far valere un pregiudizio di mero fatto (cfr. Cass. n. 12167 del 2005; Cass. n. 12211 del 2012; Cass. n. 487 del 2014). In altri termini, l’interesse del (preteso) padre naturale nel giudizio di disconoscimento suddetto si sostanzia in un interesse di fatto alla reiezione della domanda (ove non intenda riconoscere il figlio, una volta che questi venisse privato dello status legitimitatis, ed abbia a temere l’instaurazione di una successiva azione per la dichiarazione giudiziale di paternità), ovvero al suo accoglimento (se animato dall’intento opposto), interesse che non gli consente un intervento adesivo in detto giudizio, nè come interveniente autonomo nè dipendente, atteso che non qualunque interesse legittima il terzo all’intervento adesivo, ma solo un interesse giuridico che non è configurabile in capo al padre naturale nell’ambito dell’azione di disconoscimento.

I principi affermati da questa Corte con le citate sentenze, benchè resi anche nell’ambito di controversie promosse ex art. 404 c.p.c., riguardano comunque temi di carattere generale, giusta gli artt. 100 e 105 c.p.c. (così espressamente Cass. n. 20953/2018 citata), e devono essere utilizzati anche per la decisione della odierna controversia.

Pertanto, rispetto alla prima e pregiudiziale domanda introdotta da H.M.A., disconoscimento della paternità, la posizione fatta valere nel presente giudizio dalla G. non può rientrare in alcuna delle tipologie previste dall’art. 105 c.p.c., contrariamente a quanto sostiene la ricorrente. La decisione impugnata e le argomentazioni che la sorreggono sono conformi al consolidato orientamento di questa Corte, a nulla rilevando, per le assorbenti considerazioni che precedono, che la G. sia stata evocata in giudizio in ordine alle quattro domande cumulativamente proposte e risultando inconferente il generico richiamo al principio del giusto ed equo processo, peraltro riferito a violazioni processuali asseritamente verificatesi in ordine alla proposizione dell’azione di accertamento della paternità naturale.

6. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

7. Deve disattendersi la richiesta formulata dalla controricorrente di condanna di parte ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in assenza di allegazione del danno subito in conseguenza dell’impugnazione.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

10. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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