Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18613 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 30/06/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 30/06/2021), n.18613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17112/2015 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., con socio unico soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

TRENITALIA S.P.A. con socio unico soggetta all’attività di direzione

e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 216/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/04/2015 R.G.N. 304/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Il Tribunale di Lucca ha condannato Trenitalia, quale impresa appaltante del D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, al pagamento delle residue somme retributive che alcuni lavoratori vantavano nei confronti della appaltatrice (OMISSIS) fallita nelle more del giudizio. Ha dichiarato, altresì, il diritto di Trenitalia a richiedere all’Inps Fondo di garanzia, terzo chiamato, ex art. 1203 c.c., n. 3, il pagamento delle somme corrisposte al lavoratore.

La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di Trenitalia volta ad ottenere l’accertamento del diritto di surroga nei confronti dell’Inps sottolineando che Trenitalia, effettuando il pagamento delle retribuzioni, adempiva ad un debito dell’appaltatrice insolvente impostole dall’art. 29 citato.

2. Avverso la sentenza ricorre Trenitalia con un motivo. Resiste l’Inps che propone ricorso incidentale condizionato cui resiste Trenitalia con controricorso. Il Fallimento della (OMISSIS) ed i lavoratori sono rimasti intimati.L’Inps deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Trenitalia denuncia violazione dell’art. 1203 c.c., L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2, di attuazione delle direttive 80/987/CEE 20/10/1980 e 2008/94/CE del 22/10/1998. Lamenta che la Corte avrebbe dovuto dichiarare il diritto di Trenitalia a surrogarsi avendo la società pagato il TFR al lavoratore.

4. Con ricorso incidentale condizionato l’Inps denuncia violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, nonchè del combinato disposto degli artt. 442,443 c.p.c., art. 148 disp. att. c.p.c.. Pone la questione se, una volta acclarata la natura previdenziale del TFR e delle ultime tre mensilità, il soggetto che chiede la surroga sia tenuto a presentare domanda amministrativa prima di proporre domanda giudiziale.

5. Il ricorso principale è infondato ed il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

6. La questione, relativa al diritto di surroga di Trenitalia di cui al ricorso principale, è stata già affrontata nei precedenti di questa Corte (Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544 e numerose altre), qui condivisi, che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della committente (nella specie, Trenitalia s.p.a.) che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore non è riconducibile a quella dell'”avente diritto dal lavoratore”, quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 (a tenore del quale il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori “o loro aventi diritto”).

Il committente adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2; è,piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3 (cfr. sempre Cass. n. 6333 del 2018 cit, in motivazione; Cass., sez. VI-L, nr 3884 del 2018 ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza). La decisione della Corte territoriale non è, pertanto, censurabile sotto tale profilo.

7. Le spese processuali seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale,assorbito quello incidentale; condanna il ricorrente a pagare all’Inps Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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