Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18613 del 22/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/09/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 22/09/2016), n.18613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25780-2013 proposto da:

P.D., (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

Z.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1920/2013 del TRIBUNALE di MONZA, depositata

il 08/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

06/04/2016 dal consigliere dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’avvocato P.D.;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Pace di Monza, con sentenza del 3 novembre 2011, accoglieva parzialmente la domanda proposta dall’Avv. P.D. nei confronti di Z.F. per il pagamento di compensi per prestazioni professionali svolte in favore del di lui defunto genitore e condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 1.054,00, oltre accessori, con compensazione delle spese di lite.

Avverso la decisione proponeva appello dinanzi al Tribunale di Monza l’Avv. P. deducendo che la somma riconosciuta dal Giudice di Pace era inferiore a quella dovutagli, pari ad Euro 2.210,43, censurando altresì la pronuncia impugnata per la ingiustificata compensazione delle spese processuali e la omessa condanna per lite temeraria.

Si costituiva l’appellato chiedendo il rigetto del gravame.

Il Tribunale adito, con sentenza dell’8 luglio 2013, confermava la pronuncia impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali.

Contro la decisione l’Avv. P. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “violazione di legge e difetto di motivazione”, formulando il seguente quesito: “se e a quali condizioni l’articolazione del motivo di appello possa ritenersi adeguata alla previsione normativa e quindi configurare l’ammissibilità del motivo di appello”. Censura la sentenza impugnata per avere, sul rilievo che “si ripetono molte frasi contenute nella sentenza appellata, criticando la decisione di non accogliere interamente la domanda attrice, ma senza specificare in modo circostanziato i motivi di appello”, ritenuto inammissibile una parte soltanto del primo motivo di appello.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato il motivo di appello dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di specificità, impedendo così a questa Corte di valutare la fondatezza della doglianza senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte.

2. Con il secondo motivo si denuncia “errore di fatto e illogicità della motivazione – violazione di legge per violazione del principio di non contestazione” nonchè “illogicità della motivazione – contrasto di giudicati”, formulando i seguenti quesiti: “se ed a quali condizioni la contestazione della parcella deve essere svolta analiticamente, voce per voce”; “se la sentenza sia viziata qualora il tribunale in appello reputi, contro l’evidenza documentale, che il giudice di primo grado abbia integralmente accolto una delle domande”.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Il Tribunale ha rilevato che “le pretese creditorie erano state avanzate sulla sola base della liquidazione delle spese disposte in favore della controparte degli Z. in ciascuno dei due gradi di giudizio (in entrambi i clienti dell’avv. P. sono risultati soccombenti) e, come unica produzione, di una comparsa di costituzione e riposta. A fronte della apoditticità delle richieste dell’attore il convenuto Z. aveva eccepito subito la nullità dell’atto di citazione e contestato il criterio adottato dal legale per la quantificazione dei propri compensi. La contestazione era pertanto sussistente e congrua rispetto alle indicazioni fornite dallo stesso attore”.

Il ricorrente lamenta la mancata liquidazione integrale della parcella richiesta pur in assenza di specifica contestazione, senza tuttavia riprodurre il contenuto degli atti posti a fondamento del motivo di censura, in violazione del principio di autosufficienza, il quale impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo.

Mette conto peraltro di rilevare come la giurisprudenza di questa Corte abbia ritenuto che la parcella di avvocato corredata dal parere del competente consiglio dell’ordine di appartenenza costituisce, nell’ordinario processo di cognizione, semplice dichiarazione del professionista medesimo, con la conseguenza che, nel caso di contestazione anche generica del cliente in ordine all’effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite, su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c. (ex plurimis, Cass. civ., sez. 2, 3103-2008, n. 8397).

3. Con il terzo motivo si deduce “violazione di legge per non applicazione dell’art. 91 c.p.c.” e “contraddittorietà della motivazione”, formulando il seguente quesito: “se la soccombenza anche parziale determini l’applicazione dell’art. 91 c.p.c. laddove non sussistano i presupposti per applicare l’art. 92 c.p.c.”.

Lamenta il ricorrente che il giudice di appello abbia confermato la statuizione di integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado basata sul rilievo che la domanda era stata accolta per una somma sensibilmente inferiore a quella richiesta.

Il motivo è infondato.

La compensazione delle spese del giudizio è giustificata alla luce del principio di diritto secondo cui “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass. civ., sez. 3, 21-10-2009, n. 22381).

4. Con il quarto motivo – rubricato: “condanna per lite temeraria e per violazione dei doveri ex art. 88 c.p.c.” – si formula il quesito “se eccepire un non mai avvenuto pagamento possa costituire una ipotesi di lite temeraria o di mala fede processuale”.

Il motivo è infondato, non essendo configurabile la mala fede o la colpa grave del convenuto per il sol fatto che l’eccezione di pagamento – tenuto altresì conto dei termini in cui è stata formulata (“non è inverosimile pensare che il professionista abbia già percepito il compenso richiesto”) – non abbia trovato riscontro all’esito del giudizio.

5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016

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