Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18613 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18613 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 14298-2017 proposto da:
GIRARDELLO TERESA, BALBO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in
Roma, Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentati e
difesi dall’avvocato Ruggero Castegnaro;
– ricorrente contro
BRUTTOMESSO ANTONIO, FALLIMENTO CMP S.R.L.;
– intimati avverso la sentenza n. 2596/2016 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 16/11/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Data pubblicazione: 13/07/2018

Rilevato che:
– Balbo Giovanni e Girardello Teresa hanno proposto un unico
motivo di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe,
con la quale la Corte territoriale – per quanto in questa sede ancora
rileva – confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe ad accertare
l’esistenza di servitù di passaggio sul loro fondo ed ebbe a

Agrileasing s.p.a. e Centro di rettifica s.r.l. (attori);
– le parti intimate non hanno svolto attività difensiva;
Considerato che:
– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ., per omesso esame dei documenti prodotti e mancata
ammissione del giuramento decisorio deferito) è inammissibile per
difetto di specificità, in quanto non riproduce il contenuto dei
documenti asseritamente trascurati né la formula del giuramento
deferito, non consentendo così alla Corte di valutare la decisività delle
dette prove;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto
attività difensiva;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.

2

condannarli al risarcimento del danno in favore della società Banca

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile, addì 18 aprile 2018.

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