Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18613 del 11/08/2010

Cassazione civile sez. I, 11/08/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 11/08/2010), n.18613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1551-2005 proposto da:

M.L. (c.f. (OMISSIS)), B.F.

(c.f. (OMISSIS)), BA.FR. (c.f.

(OMISSIS)), B.P. (c.f.

(OMISSIS)), B.O. (c.f. (OMISSIS)),

B.B. (c.f. (OMISSIS)), S.G. (c.f.

SSSGNR35L10H501H), A.A. (c.f. LFNNTN32C15A509B),

A.V. (c.f. LFNVTR34H20A509Q) in proprio e nella

qualità di procuratore della Sig.ra A.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso l’avvocato PUCCIONI

PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAGNETTA

VINCENZA, DE CONCILIIS GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI AVELLINO;

– intimato –

sul ricorso 3594-2005 proposto da:

COMUNE DI AVELLINO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAVIA 28, presso

l’avvocato PORPORA RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PERROTTA ALESSANDRO, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.L., B.F., BA.FR.,

B.P., B.O., B.B.,

S.G., A.A., A.V. in proprio e

nella qualità di procuratore della Sig.ra A.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso

l’avvocato PUCCIONI PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati CAGNETTA VINCENZA, DE CONCILIIS GIUSEPPE, giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso le sentenze non definitiva n. 3228/2002 e definitiva n.

3250/2003 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositate il 5/11/2002 e

il 18/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

A. PERROTTA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA ANTONIETTA che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 1997, B. O., BA.Fr., B.F., B.P., B.B., in proprio e quale procuratore di S.G., A.V., in proprio e quale procuratore di A.A., A.L., A. G. e M.L. convenivano dinanzi al Tribunale di Avellino il comune di Avellino per ottenerne la condanna al pagamento del conguaglio del prezzo delle cessioni volontarie di terreni di loro proprietà, stipulate con l’Istituto Autonomo Case Popolari, in nome e per conto del comune di Avellino, nell’ambito di un procedimento di espropriazione per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare: conguaglio, da determinare in base al prezzo corrente all’epoca dell’alienazione.

In subordine, chiedevano il risarcimento del danno, pari al valore di mercato delle aree cedute.

Costituitosi ritualmente, il comune di Avellino eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza per materia del tribunale e nel merito la nullità dei contratti di cessione per indeterminatezza del prezzo e per mancanza dell’oggetto, dal momento che la proprietà dei suoli era stata già acquisita alla mano pubblica a titolo originario, per effetto di accessione invertita.

Eccepiva altresì, in via gradata, l’inefficacia del contratto per difetto del potere rappresentativo, la carenza di legittimazione passiva in ordine all’obbligazione dedotta in giudizio e, da ultimo, la prescrizione del diritto di credito.

Con sentenza 30 ottobre 1999 il Tribunale di Avellino dichiarava la propria incompetenza sulla domanda principale, con compensazione delle spese di giudizio, e sospendeva il processo sulla domanda subordinata di risarcimento del danno all’esito della decisione pregiudiziale sul conguaglio.

Dopo la riassunzione del giudizio e l’integrazione del contraddittorio, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza non definitiva 6 novembre 2002, rigettava le eccezioni di nullità, annullabilità ed inefficacia dei contratti, nonchè l’eccezione di prescrizione.

Formulata dalle parti espressa riserva di gravame, veniva quindi ammessa ed esperita prova testimoniale.

Con successiva sentenza 30 ottobre 2003 la Corte d’appello di Napoli, definitivamente pronunziando, accoglieva le eccezioni di nullità dei contratti e, per l’effetto, rigettava le domande avanzate dagli attori, dichiarando manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità delle norme di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 11 e 12.

Motivava:

– che dalle concordi deposizioni testimoniali emergeva l’acquisto a titolo originario dei fondi, per accessione invertita maturata durante il periodo di occupazione legittima, nell’anno 1980: e quindi, in data anteriore alla stipulazione dei contratti di cessione, che erano pertanto nulli, per difetto di causa;

– che era irrilevante, oltre che manifestamente infondata, l’eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 865 del 1971, artt. 11 e 12 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la cui applicazione era esclusa in virtù della irreversibile trasformazione del suolo, integrante l’appropriazione acquisitiva;

– che era inammissibile, per tardività, la domanda di pagamento dell’indennità per occupazione temporanea, proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, senza accettazione del contraddittorio da parte del comune di Avellino.

Avverso entrambe le sentenze, non notificate, proponevano ricorso per cassazione, illustrato con successiva memoria, i signori B., M., S. ed A., deducendo, in cinque motivi:

1) la violazione di legge e la carenza di motivazione nel mancato accertamento che il contratto di cessione si era già concluso al momento dell’incontro delle volontà dell’ente espropriante e dei proprietari, avvenuto formalmente con le delibere del consiglio di amministrazione dell’Istituto Case Popolari riportanti tutti gli elementi trasfusi poi nei successivi atti pubblici: sottoscritte, sia dai soggetti espropriati che dal presidente dell’istituto, e dunque valide come scritture private contenenti l’accordo sostitutivo del decreto di esproprio;

2) la questione di legittimità costituzionale della L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11 e 12, (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150;

L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; e autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), per mancata previsione della riapertura dei termini per una nuova e legittima indennità d’espropriazione, a seguito delle sentenze n. 5/1980 e 223/1983 della Corte costituzionale;

3) la violazione di legge, il difetto di legittimazione e di interesse ad agire, nonchè la carenza di motivazione in ordine all’eccezione di nullità accolta.

4) la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo L. n. 241 del 1990, ex art. 11, e L. n. 205 del 2000, ex art. 7;

5) l’omessa pronunzia in ordine alla determinazione dell’indennità di occupazione, la cui domanda era stata ritenuta non tempestivamente formulata sulla base di una disamina meramente letterale dell’atto di citazione.

Resisteva con controricorso, illustrato con successiva memoria, il comune di Avellino, che proponeva, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, con cui lamentava l’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione sulla base di atti interruttivi non adeguatamente documentati.

Con sentenza 24 aprile 2007 n. 9845 questa Corte, a sezioni unite, decidendo sul quarto motivo del ricorso principale, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario.

Rimesso il ricorso alla prima sezione civile per la decisione dei restanti motivi, all’udienza del 13 maggio 2010 il Procuratore generale ed il difensore del comune di Avellino precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dev’essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale n. 1551 R.G. 2005 e del ricorso incidentale n. 3594 R.G. 2005, entrambi proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono la violazione di legge e la carenza di motivazione nel mancato riconoscimento che il contratto di cessione si era già concluso con le delibere del consiglio di amministrazione dell’Istituto Case Popolari, valide come scritture private contenenti l’accordo sostitutivo del decreto di esproprio.

La censura è infondata.

Premesso che il giudizio sull’avvenuta conclusione, o no, di un contratto, implicando un mero accertamento di fatto, rientra nel potere esclusivo del giudice di merito e pertanto si sottrae al sindacato di legittimità, qualora risulti sorretto da congrua motivazione, immune da vizi logici, si osserva come, seppure sia vero che ai fini della validità del contratto di cessione volontaria dell’immobile, oggetto di espropriazione, ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, comma 1, è sufficiente la scrittura privata (art. 1350 cod. civ.), non essendo prescritto l’atto pubblico (Cass., sez. 1^, 27 settembre 2006, n. 21.019; Cass., sez. 1^, 15 marzo 1988, n. 2446), si deve però escludere, nella specie, che i rogiti stipulati in epoca successiva alla scadenza dei decreti di proroga dell’occupazione, fungessero da mera rinnovazione documentaria di un accordo già validamente consacrato, stante la mancata determinazione, in precedenza, del giusto indennizzo.

In sostanza, non può considerarsi contrario a legge, nè viziato da illogicità l’accertamento dell’avvenuto trasferimento dalla proprietà, per effetto di occupazione acquisitiva, in epoca anteriore alla stipulazione degli atti pubblici di cessione volontaria del bene: ciò che faceva venir meno la causa stessa del contratto, consistente nell’alienazione, verso un prezzo, di un bene che era già stato acquisito, a titolo originario, dalla Pubblica amministrazione (Cass., sez. 1^, 22 aprile 1999, n. 4015; Cass., sez. 1^, 10 aprile 1996, n. 3329).

Al riguardo, non giova alla tesi dei ricorrenti la giurisprudenza di questa Corte che nega l’indeterminabilità del prezzo per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dei criteri di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16, integrabili, ope legis, dai nuovi criteri legali: la cui eventuale sopravvenienza dovrebbe intendersi oggetto di richiamo implicito nell’atto di cessione, nella parte in cui ancori il prezzo stesso ai parametri di indennità vigenti (Cass., sez. 1^, 28 gennaio 2010 n. 1871; Cass., sez. 1^, 5 luglio 2000, n. 8969 n. 1871). In questo caso, infatti, si tratterebbe di contratti di cessione tempestivamente stipulati prima dell’accessione invertita; e quindi immuni da nullità derivata per effetto del venir meno dei criteri di liquidazione dell’indennità di esproprio presupposti nella convenzione tra le parti: pur se, in ipotesi, dovuto a jus superveniens o a dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che li prevedeva.

Con il secondo motivo si solleva la questione di legittimità costituzionale della L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11 e 12, nella parte in cui non consentono la riapertura dei termini per una nuova offerta d’indennità provvisoria, questa volta legittima, dopo le sentenze 30 gennaio 1980, n. 5 e 19 luglio 1983, n. 223 della Corte costituzionale.

L’eccezione è manifestamente infondata, dal momento che la mancata stipulazione dell’atto di cessione non fa venir meno, comunque, il diritto al risarcimento del danno , in misura integrale, pari al valore venale degli immobili espropriati, all’esito di occupazione acquisitiva.

Anche il terzo motivo, concernente la violazione di legge, il difetto di legittimazione e di interesse ad agire, nonchè la carenza di motivazione in ordine all’eccezione di nullità accolta è infondato.

Premesso che non si verte in tema di nullità di protezione ed è quindi applicabile l’art. 1421 c.c., con la conseguente legittimazione a far valere la nullità da parte di chiunque vi abbia interesse, si osserva che la nullità medesima è stata eccepita, nella specie, a fronte della domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo, in esecuzione dei contratti di cessione. Vertendosi, quindi, in tema di adempimento, la validità del negozio che costituiva fonte dell’obbligazione rappresentava un antecedente immediato del diritto azionato, quale elemento costitutivo della domanda: con la conseguenza che l’eventuale vizio di nullità poteva anche essere rilevato d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti (art. 1421 cod. civ.: Cass., sez. 3, 28 novembre 2008, n. 28.424;

Cass. sez 3, 19 giugno 2008, n. 16.621).

Nè può dirsi che la Pubblica amministrazione fosse carente di interesse ad agire (rectius: ad eccepire), perchè munita del potere di annullamento, in via di autotutela, concessole dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, comma 4, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale potestà è attribuita, infatti, solo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; e comunque, non è invocabile in tema di cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa, dal momento che le relative controversie sono devolute al giudice ordinario e l’assenza di profili di discrezionalità nella determinazione dell’indennità, ancorata a parametri legali, rigidi e prestabiliti, ne esclude la compatibilità con gli accordi sostitutivi previsti dalla L. n. 241 del 1990, art. 11, caratterizzati invece dalla libertà nell’an e nel quomodo (Cass., sez. unite, 24 aprile 2007, n. 9845).

Il quarto motivo, nella parte in cui denunzia la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo L. n. 241 del 1990, ex art. 11, e L. n. 205 del 2000m, ex art. 7, è già stato deciso, come detto, con sentenza 24 aprile 2007 n. 9845, a sezioni unite.

Inammissibile è invece l’eccezione di incompetenza contestualmente proposta, in forma meramente discorsiva, senza essere stata sollevata tempestivamente con regolamento necessario di competenza avverso la sentenza declinatoria emessa dal Tribunale di Avellino (art. 42 cod. proc. civ.).

Con l’ultimo motivo i ricorrenti deducono l’omessa pronunzia in ordine alla richiesta di determinazione dell’indennità di occupazione legittima, ritenuta preclusa per tardivita.

Il motivo è inammissibile, involgendo un sindacato di merito dell’interpretazione operata dalla Corte d’appello di Napoli della domanda prospettata in sede di edictio actionis: ritenuta non comprensiva del predetto petitum. Tale conclusione appare corredata di motivazione immune da vizi logici; che si avvale anche dell’argomento, di natura processuale, della competenza per materia della Corte d’appello, in grado unico: a conferma implicita dell’estraneità di tale indennità alla domanda originariamente proposta dinanzi ai Tribunale di Avellino.

Inammissibile si palesa, infine, l’unico motivo di censura in cui si compendia il ricorso incidentale del comune di Avellino, in ordine al rigetto dell’eccezione di prescrizione sulla base di atti interruttivi che la parte assume non adeguatamente documentati.

La doglianza si traduce in una difforme valutazione degli elementi istruttori apprezzati a tal fine, avente natura di merito, e come tale preclusa in questa sede.

Entrambi ricorsi vanno quindi rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

– Riunisce i ricorsi e li rigetta, con compensazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2010

 

 

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